-  Mazzon Riccardo  -  22/11/2016

Contratto, proposta ed accettazione: messa in mora, licenziamento, disdetta, telefax, cessione di credito, contratti formali - Riccardo Mazzon

La proposta, l'accettazione, la loro revoca, ma anche ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona, si considerano "conosciute" nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, sempre che quest'ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Ribadito che, in applicazione dell'art. 1335 c.c., la comunicazione deve presumersi conosciuta al momento in cui è giunta all'indirizzo del destinatario ("e a costui è stata data notizia della giacenza presso l'Ufficio postale": T.A.R. Napoli sez. VII, 13 maggio 2013, n. 2459, FATAR, 2013, 5, 1699; cfr, amplius, il capitolo terzo del volume "RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE", Riccardo Mazzon, Rimini 2014), la giurisprudenza ha utilizzato copiosamente tale principio precisando, in particolare, che:

  • una lettera di messa in mora trasmessa a mezzo lettera raccomandata, anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., salvo prova contraria, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo all'indirizzo del destinatario e di conoscenza dell'atto (cfr. Cass. civ. sez. II, 28 novembre 2013 n. 26708, DeG, 2013, 29 novembre):

spetta al destinatario l'onere di dimostrare che

"il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente" (Cass. civ. sez. VI, 24 giugno 2013 n. 15762, GCM, 2013);  

  • il rifiuto del lavoratore di ricevere l'atto scritto di licenziamento non impedisce il perfezionarsi della relativa comunicazione, poiché da una parte il rifiuto di una prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell'obbligato - inficiandone l'adempimento - e dall'altra, nell'ambito del rapporto di lavoro, il dipendente ha l'obbligo di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro e durante l'orario di lavoro,  

"in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale è sottoposto" (Cass. civ. sez. lav. 25marzo 2013 n. 7390, GDir, 2013, 21, 49); 

  • nella cessione di credito, ai fini della notifica vale la presunzione di conoscibilità; la raccomandata che contiene la notifica non è, infatti un atto processuale e quindi non richiede l'applicazione della disciplina di cui all'art. 145 c.p.c., bensì della  

"presunzione di conoscibilità prevista dall'art. 1335 c.c." (Cass. civ. sez. III, 5febbraio 2013 n. 2636, DeG, 2013); 

  • una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è logico presumere il conseguente ricevimento, nonché la piena conoscenza di esso da parte del destinatario, restando pertanto a carico del medesimo l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza di  

"elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione" (Cass. civ. sez. I 9 gennaio 2013 n. 349, GCM, 2013); 

  • la disdetta di una locazione, in quanto tale, è un negozio recettizio e cioè, ai sensi dell'art. 1335 del c.c., una dichiarazione "diretta a una determinata persona", che si presume conosciuta; ne consegue che non può ritenersi valida ed efficace la comunicazione di disdetta che sia carente dell'individuazione delle persone fisiche destinatarie, in quanto indirizzata impersonalmente agli eredi del locatore deceduto, dunque dell'originario titolare del contratto, stante l'omessa indicazione della persona a cui è rivolto il negozio recettizio, ovvero il convivente subentrato nella locazione: tale forma di comunicazione, infatti, non consente di ritenere operante la presunzione dettata dall'art. 1335 del c.c., ovvero che il contenuto del plico, indirizzato a tutti gli eredi del conduttore,

"avrebbe potuto esser conosciuto, con l'ordinaria diligenza, dall'unica parte legittimata a riceverlo" (Trib. Roma sez. VI, 27 settembre 2012 n. 9319, GDir, 2013, 1, 67); 

  • nei contratti formali, l'accettazione della proposta non deve necessariamente pervenire direttamente nelle mani del proponente attraverso la consegna di un documento che la contenga; nella disciplina dettata dal codice civile, il momento conclusivo del vincolo contrattuale è quello (ex art. 1326, comma 1) in cui colui che ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, avendo il legislatore dettato una norma (l'art. 1335 c.c.) che stabilisce una presunzione di conoscenza (con l'arrivo... dell'accettazione all'indirizzo del destinatario, cioè al luogo più idoneo per la... ricezione) che si aggiunge, ma non esclude altri modi di conoscenza: il principio della cognizione, che vige nella conclusione del contratto, richiede che  

"entrambe le parti abbiano conoscenza della loro concorde volontà, conoscenza che può realizzarsi comunque (sempre che le due dichiarazioni siano redatte per iscritto) (Cass. civ. sez. II, 12luglio 2011 n. 15293, CIV, 2011, 9, 9).

 




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