Famiglia, relazioni affettive  -  Redazione P&D  -  19/10/2024

Contro l’utilizzo nei tribunali italiani dell’alienazione parentale e del suo trattamento 

DICHIARAZIONE 

Il Centro studi e ricerche ‘Protocollo Napoli’ ed un gruppo di studiosi e studiose a livello nazionale, esaminata l’ampia letteratura scientifica, le determinazioni degli organismi politici sui diritti umani e i diritti delle donne, le convenzioni internazionali, le leggi nazionali 

(vedi https://drive.google.com/file/d/1f5YckMpHZJl9IlUO_lelGU8pClESjawh/view) 

CONCORDANO

sulla base della propria esperienza, dell’attività di ricerca e d’intervento nel contrasto alla violenza di genere contro donne e bambini, con gli esperti e le esperte internazionali, sui seguenti fatti:

  • la PAS (SAP) - Parental Alienation Syndrome/ Sindrome alienazione parentale - è una teoria ascientifica e l’AP (alienazione parentale) non si discosta dai parametri ascientifici della sindrome; ambedue giustificano in modo apodittico il rifiuto verso un genitore (generalmente un padre) basandosi, con l’uso di strumenti interpretativi e soggettivi, su una non provabile attività di condizionamento del bambino da parte del genitore collocatario (in genere la madre). Tale interpretazione monotematica del rifiuto di un bambino, che può avere molte origini, non tiene conto, tra le diverse cause, di quella più rilevante, più estesa e riconosciuta e cioè la violenza domestica e assistita; 
  • ricerche in tutto il mondo occidentale (dall’Europa agli Stati Uniti, all’Australia, alla Nuova Zelanda), dove il contrasto alla violenza contro le donne è un obiettivo primario per l’uguaglianza e rientra nell’agenda dei vari governi, hanno messo in evidenza e certificato un gap tra le leggi scritte e leggi ‘in pratica’ (law in books e law in action); 
  • in questo gap campeggia una pratica dei tribunali civili o della famiglia, prona a pregiudizi contro le donne, che accoglie l’orientamento pro contact verso i padri, anche se violenti, dando spazio e valore alle contro-accuse di alienazione. Emerge con chiarezza da queste ricerche che il tentativo in atto di legittimare e istituzionalizzare le procedure dell’affidamento, alla luce delle accuse di alienazione parentale, ha spostato l’attenzione dagli abusi familiari denunciati dalle donne per sé e per i figli, al tema delle loro presunte condotte alienanti; 
  • è stata messa in evidenza a livello internazionale e nazionale  anche la presenza nei tribunali di una classe di consulenti, formata sull’alienazione parentale, che diffonde pregiudizi sulle donne attraverso  diagnosi insussistenti (non solo diagnosi di PAS quindi) spesso riferite a presunte patologie (in prevalenza disturbi  di personalità) non confermate dai servizi di psichiatria/salute mentale, che tendono però a dare fondamento alle cosiddette  condotte alienanti, quali espressione di aspetti simbiotici disfunzionali della personalità materna e quindi genitorialmente inadeguata;
  • all’azione di questi consulenti si deve la proliferazione di trattamenti illegali che penalizzano le donne e i minori arrecando loro un gravissimo danno. É unanime infatti il giudizio negativo su queste pratiche, diffuso tra esperti, associazioni, e organismi internazionali.  Questo trattamento genericamente denominato PAT (Parental Alienation Treatment) ha diverse forme di applicazione tra cui le più note: Family Bridges e Reunification therapy (Camps of reunification); esso originariamente faceva capo alla PAS di Gardner con il Transitional site program e oggi rifluisce nei tribunali con una diversa terminologia sempre veicolando la stessa modalità. Questa modalità è stata ben raffigurata nella sua articolazione pratica dalla US Kaiden’s Law che ne ha vietato l’applicazione: si tratta sempre, nell’ipotesi indimostrabile di un rifiuto del bambino generato dal condizionamento materno, di allontanare ex abrupto e con violenza un bambino dalla madre, alienatrice per eccellenza, per decondizionarlo e ri/avvicinarlo al padre (secondo quanto in passato predicato da Gardner). Molti esperti hanno studiato l’argomento della nocività traumatica di questo trattamento, di cui manca qualsiasi credenziale di scientificità e di adeguatezza a standard sanitari di efficacia e non dannosità per lo sviluppo del minore; da studi empirici infatti emergono profili di grave rischio per la salute e lo sviluppo dei bambini, rischi che non sono presi in considerazione nei tribunali che applicano questo tipo di ‘pseudo trattamento’. L’unico elemento che interessa il tribunale e che viene indagato dai servizi, è il riallineamento con la figura paterna e non altri fattori inerenti il benessere dei bambini, la loro sicurezza e il loro stato di salute complessivo;
  • permane nei tribunali di tutto il mondo occidentale una condizione di penalizzazione delle donne con figli che denunciano la violenza domestica post-separativa in presenza di false informazioni sul fatto che le accuse di abusi su minori e/o di violenza sulle madri (in una situazione di divorzio o di assegnazione della custodia dei figli) non siano vere o siano strumentali; 

CONDIVIDONO QUANTO AFFERMATO:

  • dalla Commissione Feminicidio al Senato (2022) della XVIII legislatura sulla vittimizzazione secondaria delle donne nei tribunali civili e minorili; 
  • dalle Nazioni Unite (2023) nelle raccomandazioni della Rapporteur, Reem Alsalem, con particolare riferimento: “a) Gli Stati legiferino per vietare l'uso dell'alienazione parentale o di pseudo-concetti correlati nei casi di diritto di famiglia e l'utilizzo  di cosiddetti esperti in alienazione parentale e pseudo-concetti correlati; j) La formazione sia obbligatoria per tutti i professionisti della giustizia familiare sulla relazione tra accuse di alienazione genitoriale e violenza domestica e abuso sessuale; tale formazione dovrebbe essere fornita anche per combattere gli stereotipi di genere e garantire la comprensione degli standard legali sulla violenza contro donne e bambini a tale riguardo; (l) L'uso di "campi di riunificazione" per bambini, come parte di qualsiasi esito in procedimenti legali, sia vietato”;
  • dall’équipe di ricercatori (2024) dell’Università di Manchester UK, coordinata dalla Prof. Dalgarno, che, nelle conclusioni del suo studio, in linea con i molteplici studi sui comportamenti dei tribunali della famiglia nei paesi anglosassoni e in Europa, ha parlato dello scandalo della PAS/AP e ha ripreso in mano le raccomandazioni delle Nazioni Unite sulla messa al bando dell’alienazione parentale dai tribunali e dalle scuole di formazione per gli operatori che ruotano intorno alle vicende giudiziarie dell’affido;
  • Dai 105 esperti (2024), accademici internazionali, professionisti sanitari e legali, provenienti da 18 Paesi che hanno fornito una confutazione finale a quanti contestano la critica all’alienazione parentale come pseudo scienza e hanno affermato che il costrutto dell’alienazione è contrario all’interesse superiore del minore come indicato dall’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini; 

Affermano gli esperti che un’ampia letteratura scientifica spiega chiaramente perché la cosiddetta “alienazione genitoriale” (PA o AP) continua a rientrare nella definizione di pseudoscienza e perché non si deve confondere l’esistenza di studi dell’AP, o il numero di tali studi, con l’esistenza in tali studi di prove scientifiche: “Ad oggi, nessuna prova scientifica credibile sostiene il modo in cui l’AP viene spesso compresa o utilizzata in tribunale”. In sintesi, i sostenitori dell’AP non hanno criteri scientificamente validi per determinare se il rifiuto di un bambino verso un genitore è giustificato o meno dal comportamento del genitore rifiutato o da un presunto condizionamento da parte del genitore di attaccamento.  Concludono gli esperti con un doppio monito che riguarda i bambini e le donne: “L’uso dell’AP può dar luogo a pratiche contrarie ai diritti riconosciuti a livello internazionale ai bambini sanciti dall’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia 1989, che garantiscono che le prospettive dei minori siano prese in considerazione nei procedimenti legali che riguardano loro e la loro sicurezza”. E ancora: “i tentativi di proclamare la neutralità di genere nella cosiddetta alienazione genitoriale e nella perpetrazione di violenza domestica implicano un disprezzo - involontario o deliberato - nei confronti delle relazioni di potere, dello status sociale delle donne e dei dati empirici e statistici sulla violenza a livello internazionale. Attacchi infondati agli sforzi internazionali volti a ridurre la discriminazione di genere, ad esempio attraverso le Nazioni Unite, sono inappropriati e controproducenti e non meritano ulteriore attenzione”.

MANIFESTANO

  • la propria consapevolezza psicologica, giuridica, etica circa il fatto che i costrutti PAS/ AP, del tutto sovrapponibili negli esiti giudiziari e trattamentali per donne e bambini, ovunque inseriti nei procedimenti giudiziari, costituiscono oggi l’ostacolo principale alle politiche di contrasto alla violenza di genere contro le donne, i bambini e le bambine. Il riferimento a tali costrutti veicola nei tribunali (tra giudici e operatori sociali, sanitari e legali) false acquisizioni scientifiche, pregiudizi contro le donne, negazionismi della violenza di genere; infine tale riferimento viene utilizzato dagli autori come contro accusa strumentale, ogni volta che le donne denunciano le loro condotte abusanti e violente nella famiglia; 

DICHIARANO

  • la propria opposizione tecnico scientifica ed etica all’uso di PAS/AP come spiegazione causale - apodittica, senza fondamento, soggettiva - della resistenza/rifiuto e della paura di un contatto verso un genitore ‘meno preferito’ da parte di un bambino nei casi giudiziari di affidamento;
  • l’adesione, sulla base dell’esperienza diretta, alla ricerca internazionale che indica la natura di genere dell’uso della PAS o dell’AP nei tribunali, ovvero che le accuse di alienazione colpiscono (facendo perdere l’affido dei figli) più madri che padri (Joan Meier, 2020); 

RIBADISCONO

  • l’adesione totale alle raccomandazioni delle Nazioni Unite, che impongono ai governi di vietare l’utilizzo della PAS o dell’AP come contro accusa alle donne nei contesti giudiziari dell’affido; di vietare altresì il ricorso a consulenti fautori di queste teorie e di vietare i trattamenti forzosi sui minori per riavvicinarli ai padri violenti;

INVITANO

  • associazioni, professionisti/e dei vari campi (psicologico, legale, sociale),  operatori/trici del settore a sottoscrivere ( nel sito dedicato: https://aps-psycom.com/protocollo-napoli/) questa dichiarazione ai fini della costruzione di una rete nazionale anti-PAS/AP, finalizzata alla cancellazione dell’uso dell’alienazione parentale e del suo trattamento nei tribunali;

CHIEDONO

alla Commissione Bicamerale d’Inchiesta sul Femminicidio

di sostenere, promuovere, monitorare l’applicazione nei tribunali, e tra i consulenti, delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite in tema di violenza contro le donne e custodia dei minori, con particolare focus sul divieto di utilizzo della PAS/AP; 

CHIEDONO

 agli organismi governativi, agli ordini professionali, alle rappresentanze a vario titolo dei professionisti dell’affido che ruotano nei tribunali, a ciascuno secondo le proprie competenze, di farsi carico delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite e di:

  1. vietare/disincentivare/censurare il ricorso in campo giudiziario-forense all’ alienazione parentale" o ai "comportamenti alienanti" terminologia e costrutti senza alcuna consistenza scientifica, utilizzati nei tribunali come contro accusa alle denunce delle donne di violenza domestica e abusi sui minori;
  2. vietare nei tribunali di prescrivere o indicare trattamenti associati alla teoria ascientifica dell’alienazione che rispondono in modo indiscriminato al rifiuto del bambino verso un genitore, obbligandolo a sottostare a trattamenti coercitivi al di fuori del nostro contesto sanitario, e pertanto illegali, come l’allontanamento forzoso e traumatico dal genitore di riferimento, il decondizionamento, il riallineamento, la riunificazione;
  3. vietare/ disincentivare/censurare il ricorso nei tribunali ai c.d. esperti forensi formati alla scuola della PAS/AP, negazionisti della violenza di genere contro le donne e artefici dell’inquinamento culturale con la veicolazione di pregiudizi contro le donne nelle aule giudiziarie; 
  4. vietare/disincentivare/censurare la messa in campo di scuole di formazione sulla PAS/AP, sul relativo trattamento, sul loro utilizzo nei procedimenti civili e penali che hanno a oggetto la violenza domestica e l’abuso sui minori; 
  5. prescrivere/raccomandare agli ordini professionali (psicologi, avvocati, medici, assistenti sociali, educatori) la messa in opera di protocolli di intervento tarati sulla violenza domestica che escludano, pena procedimenti disciplinari, il ricorso alla PAS/AP e a teorie similari vietate dalle Nazioni Unite; 

CHIEDONO INOLTRE DI PREVEDERE

  • la formazione obbligatoria: per tutti i professionisti che lavorano nei tribunali al fine di  migliorare le risposte del sistema alla violenza domestica, includendo i seguenti elementi identificati come cruciali nei percorsi di uscita dalla violenza: “a. la natura del controllo coercitivo; b. le dinamiche di genere dell'abuso domestico; c. le tattiche di un autore di violenza usate per ottenere il controllo e il predominio su una sopravvissuta; d. le procedure distorte dei tribunali che  possono essere utilizzate per perpetrare abusi post-separazione; i postumi traumatici per minori e donne delle vicende separative dopo la violenza di coppia” (Nicole Jacobs, UK, Domestic Abuse Commissioner, 2023) ; 

la messa  a disposizione di fondi per una formazione specialistica sulla violenza domestica (individuando i centri specialistici, universitari e di associazioni, sulla violenza di genere contro le donne, compresi i centri-anti-violenza, come indicato dall’OMS) Questa formazione dovrebbe includere l'impatto della violenza domestica sulle vittime; 

  • la messa in opera di una lista di professionisti appartenenti ai vari ordini che abbiamo esperienza e competenze specifiche nel campo della violenza di genere (come indicato nella riforma Cartabia) escludendo dal novero i professionisti formati alla PAS e AP che utilizzano tali costrutti nei tribunali; 
  • la messa  a disposizione di fondi per ricerche scientifiche e raccolte di dati sugli esiti post traumatici del prelevamento - allontanamento forzoso dei minori dai genitori preferiti. Risulta ad oggi, a livello internazionale, che tali esiti non siano mai stati monitorati se si esclude solo il cambiamento di atteggiamento del minore verso il genitore rifiutato, ottenendo i tribunali un passaggio dalla monogenitorialità materna a quella paterna, in ogni modo pregiudizialmente favorita.

INVIANO LA DICHIARAZIONE E LE RICHIESTE A:

  • Ministro della Giustizia 
  • Ministro dell’Istruzione
  • Ministro della Salute
  • Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia
  • Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio

e:

  • Al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi 
  • Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
  • Al Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali 
  • Al Consiglio Nazionale Forense  

Al CSM

  • Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Firmato il gruppo promotore:

il Comitato tecnico scientifico di Protocollo Napoli, le psicologhe: Caterina Arcidiacono, Antonella Bozzaotra, Gabriella Ferrari Bravo, Elvira Reale, Ester Ricciardelli

con:

Maria Grazia Apollonio (psicologa, Trieste)

Immacolata Di Napoli (psicologa, Università Federico II, Napoli)

Marina Calloni (sociologa, Unire, Università Bicocca, Milano)

Elena Camisasca (psicologa, Università Ecampus, Novedrate)

Siusi Casaccia (giurista, Ancona)

Andrea Girolamo Coffari (giurista, Firenze)

Micaela Crisma (psicologa, Venezia)

Serena Grumi (psicologa, Università Cattolica, Milano)

Chiaria Ionio (psicologa, Università Cattolica, Milano)

Andrea Mazzeo (medico psichiatra, Lecce)

Luca Milani, (psicologo, Università Cattolica, Milano)

Sarah Miragoli (psicologa, Università Cattolica, Milano)

Giuliana Olzai (statistica, Cerveteri)

Maria Serenella Pignotti (pediatra, medico legale, Firenze) 

Patrizia Romito (psicologa, Università di Trieste) 

In allegato il documento completo di note e l'allegato alla dichiarazione

NOTE


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