-  Santuari Alceste  -  26/01/2017

Controllo analogo: condanna per chi non lo esercita – Corte Conti Lazio 4/17 – Alceste Santuari

Sono condannabili per danno erariale gli amministratori e dirigenti pubblici che non esercitano il controllo analogo

Con la sentenza del 10 gennaio 2017, n. 4, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Lazio, ha sanzionato per danno erariale (oltre 3 milioni di euro) gli amministratori e i dirigenti pubblici locali per aver omesso l"esercizio del c.d. "controllo analogo" su una società in house incaricata della gestione dei servizi di igiene ambientale. Più in particolare, si tratta dell"utilizzo irregolare di una discarica alla quale alcuni comuni della regione Lazio conferiscono i rifiuti solidi urbani del loro territorio.

La vicenda prende le mosse proprio dalla cattiva gestione della discarica in parola, segnatamente, senza la stipula dei contratti di servizio tra i comuni serviti e la società interessata. Tra l"altro, l"assenza di detto contratto impediva alla società di prevedere il tempo di pagamento di fatture in relazione alla spesa da sostenere da parte degli enti conferenti, con la conseguenza dell"insorgere di un debito enorme nei confronti della società, che si è ritrovata in grava crisi di liquidità.

I magistrati contabili hanno chiamato in causa sindaci, segretari comunali, responsabili finanziari e dei lavori e tributi, nonché i revisori dei conti di tutti i comuni conferenti all"epoca dei fatti. Ad essi la Sezione ha imputato il danno erariale per le mancate entrate della società in house e l"omesso pagamento da parte degli enti locali, atteso che, con il loro costante disinteresse alla corretta gestione della cosa pubblica, hanno contribuito al verificarsi di un ingente danno erariale.

Si tratta di un danno riconducibile, dunque, al mancato esercizio del controllo analogo da parte degli enti locali territoriali sulla propria società in house, controllo che avrebbe dovuto essere implementato attraverso la stipula del contratto di servizio, strumento di controllo e di verifica dei rapporti intercorrenti tra enti locali soci e società in house.

In ultima analisi, la Sezione – se possibile – ha ulteriormente ribadito l"importanza del controllo analogo, strumento giuridico lungi da essere concepibile soltanto alla stregua di un adempimento formale, che può esaurirsi con la nomina degli amministratori. Al contrario, il controllo analogo consiste in una forma di controllo "sostanziale e strutturale", da parte del socio pubblico, che implica "la definizione congiunta degli obiettivi gestionali da perseguire, con l"individuazione delle scelte gestionali strategiche da adottare, della quantità e qualità dei servizi da erogare, il tutto in regime di continuo monitoraggio sui risultati raggiunti e sugli equilibri di bilancio da rispettare al fine di non travolgere i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno".

Alla luce delle argomentazioni sopra richiamate, si può dunque comprendere la funzione – appunto – strategica del controllo analogo, che così assurge a conditio sine qua non per aversi un affidamento in house. E" utile che gli enti locali, chiamati ad elaborare il piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni siano consapevoli dell"importanza del controllo analogo e attivino – laddove non lo avessero ancora fatto ovvero gli strumenti siano ritenuti non idonei – procedure e modalità coerenti per assicurare l"esercizio effettivo, strutturale e costante del controllo analogo.




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