-  Cuzzola Paolo Fortunato  -  11/05/2015

CONTROVERSIE DEI CONSUMATORI: RIVOLUZIONE IN ATTO - Paolo Fortunato CUZZOLA

In data 08 Maggio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il D.L. di attuazione della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

L"entrata in vigore della norma è prevista per il 09 Luglio 2015 e in attesa di conoscere in testo definitivo è opportuno evidenziare quali sono i punti cardine della legge.

Tale provvedimento getterà le fondamenta di un nuovo sistema giustizia civile, non più basato sul monopolio statale ma su c.d. multi-door courthouse , concetto questo introdotto nel 1976 dal Prof. Frank Sander in seno alla " Conferenza Nazionale sulle cause dell"insoddisfazione popolare nei confronti dell"amministrazione della giustizia".

L"idea del Prof. Sander era quella di un palazzo di giustizia dotato di molteplici porte che rappresentano le varie opzioni di trattamento della lite verso cui le parti che entrano in tribunale possono essere indirizzate.

Con l"entrata in vigore della normativa europea in esame si completerà nel nostro paese la "rivoluzione copernicana" iniziata nell"anno 2010 con l"emanazione del D.lgs. 28/2010 che ha introdotto la mediazione civile e commerciale.

Tornando all"esame della norma si evidenzia come l"ambito di operatività della normativa sarà quello delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell"Unione e consumatori residenti nell"Unione attraverso l"intervento di un organismo A.D.R. (Alternative Dispute Resolution).

La direttiva 2013/11/UE nasce dalla necessità di offrire ai consumatori una soluzione semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese.

Per il recepimento della direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005), al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile l"impostazione del Codice medesimo.

Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l"esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Per organismo ADR si intende qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente (Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d"Italia).

Ogni Autorità definisce il procedimento per l"iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità e il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.

È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni, ma al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica.

Il Ministero dello sviluppo economico è designato come unico punto di contato con la Commissione europea e al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo.

Un punto cruciale della Direttiva che ha vincolato anche il legislatore nazionale prevede che le parti possono partecipare alle procedure ADR senza obbligo di assistenza legale (e tale norma riguarda anche la mediazione nel medesimo àmbito di rapporti).

Inoltre, le parti dovranno essere informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura.

Continua senza sosta, nel nostro paese, la diffusione di sistemi alternativi alla giurisdizione statale, che viene sempre di più vista come l"extrema ratio rispetto a metodi alternativi veloci ed economici che si concludono con un accordo satisfattivo per entrambe le parti coinvolte.

Terminando mi si permetta di condividere un"opinione espressa dall"amico e collega avv. Carlo Recchia che condivido in pieno: "Con questa direttiva imprese e consumatori tenderanno a fare a meno degli avvocati, i quali in 5 anni, illudendosi di poter fermare l'onda, hanno fatto di tutto per non porsi come interlocutori validi, e come problem solver esperti ( su tutti il divieto deontologico di mediare nei nostri studi)...nessun problema, come al solito altre professionalità prenderanno gli spazi da noi lasciati liberi in nome del ruolo costituzionale e bla bla bla."

Forse sarebbe il caso che si inizi a ridisegnare la professione forense in una ottica europea e multidimensionale che rimanere ancorati a vecchi cliché.

 

 

 




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