-  Gasparre Annalisa  -  07/03/2012

CONVERSIONE DELLA PENA DETENTIVA BREVE IN PENA PECUNIARIA - Annalisa GASPARRE

All'interno del lemma sotto cui è catalogata la presente trattazione i visitatori di P&D potranno rintracciare altre bussole orientative della medesima Autrice. Vi auguriamo buona lettura di questo nuovo contributo, sempre su temi di stretta attinenza con la pratica che si dipana quotidianamente nelle aule forensi (Paolo M. STORANI).

CONVERSIONE PENA DETENTIVA BREVE IN PENA PECUNIARIA - Annalisa GASPARRE

La prognosi sulla solvibilità è rimessa al potere valutativo del Giudice

Cassazione penale, sez. III, sent. n. 1407 del 15/12/2011 dep. 17/01/2012

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell"art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e, tra le pene sostitutive, può scegliere quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Come si intuisce, le pene sostitutive rispondono alla logica specialpreventiva in quanto, sotto un primo profilo, sono previste con riferimento a fatti di reato che non rivelano una particolare inclinazione criminale da parte dell"autore e, sotto altro profilo, in quanto sono destinate a prevenire l"effetto criminogeno derivante dal contatto con l"ambiente carcerario.

Le sanzioni sostitutive sono previste e disciplinate dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981 in funzione premiale di sostituzione delle pene detentive brevi. Esse sono: la semidetenzione, la libertà controllata e  la  pena pecuniaria. La semidetenzione è prevista in relazione a fatti di reato per i quali il Giudice ritenga di applicare una pena non eccedente i due anni, la libertà controllata in relazione a fatti di reato per il quale il Giudice ritenga di applicare una pena non eccedente l"anno, la pena pecuniaria in relazione a fatti per i quali il Giudice ritenga di applicare una pena non eccedente i sei mesi. La conversione della pena detentiva avviene attraverso dei rapporti di equivalenza per cui un giorno di detenzione equivale a euro 250,00 di multa (art. 135 c.p. novellato) o di ammenda (a seconda che il reato la cui pena viene sostituita sia delitto o contravvenzione).

La sanzione sostitutiva viene applicata con la sentenza di condanna nella quale deve essere menzionata anche la pena sostituita. L"applicazione delle sanzioni sostitutive è affidata al potere decisorio del giudice che può concederle ex officio o su istanza di parte e che possono essere revocate o convertite nel caso in cui il reo violi le prescrizioni previste dalle pene stesse.

La libertà del Giudice di merito di concedere o meno il beneficio, ovviamente, deve fare i conti con le previsioni legislative. L"art. 59 della legge n. 689/1981 individua i requisiti soggettivi per l"accesso alle sanzioni sostitutive escludendo che le stesse possano essere concesse nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, abbiano commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. Inoltre, ai sensi dell"art. 58 della legge n.  689/1981 il Giudice deve scegliere la sanzione sostitutiva più idonea al reinserimento sociale del condannato indicando i motivi della scelta.

Sussiste sempre e comunque l"obbligo di indicare specificamente i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata. 

In generale, il Giudice non può sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha però affermato che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la presunzione di inadempimento, ostativa in forza dell"art. 58, co. 2, legge n. 689/1981, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni (semidetenzione o libertà controllata), e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Cassazione, Sezioni Unite penali, sent. n. 24476 del 22/04/2010 – depositata il 30/06/2010 Pres. T. Gemelli – Est. S. L. Carmenini). Con tale sentenza, la Corte ricordava come il legislatore avesse introdotto, proprio con la legge 689/1981 due articoli nel codice penale: l"art. 133 bis c.p. che prevede la possibilità di diminuire le pene pecuniarie, quando il giudice ritenga che la misura minima sia eccessivamente gravosa; l"art. 133 ter c.p. che consente la rateizzazione in più rate mensili del pagamento della pena pecuniaria (anche quella sostitutiva) in relazione alle condizioni economiche del condannato. Per non creare una ingiustificata disparità di trattamento, ragionava la Corte, attraverso la rateizzazione si consente di personalizzare la pena pecuniaria e renderla più aderente al principio di uguaglianza.

Si è detto in apertura: il giudice deve considerare i criteri indicati dall"art. 133 c.p., tra cui condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell"imputato (ma non le sue condizioni economiche). Le valutazioni del Giudice devono essere sorrette da motivazione congrua ed adeguata con attenzione, tra gli altri criteri, alle modalità del fatto-reato e alla personalità del condannato.

Il Giudice del merito ha dunque il potere discrezionale di valutarne i presupposti, formulando altresì una prognosi positiva circa la concreta possibilità del soggetto di ottemperare alla statuizione. Secondo tale orientamento anche il soggetto in difficoltà economiche può beneficiare della conversione e della sospensione condizionale della pena detentiva, purché il Giudice lo ritenga in condizioni di adempiere. Al contrario, quando risultino già elementi certi sui quali fondare un giudizio negativo circa la solvibilità, è legittimo negare la conversione.

Il giudice può dunque respingere la richiesta di sostituzione di pene detentive brevi in sanzioni pecuniarie quando, sulla base degli elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere. Elementi di fatto esemplificativi negativi possono essere l"irreperibilità, la mancanza di una fissa dimora dell"imputato, il fatto che il soggetto risulti nullafacente o dichiaratamente impossidente.

Nel caso su cui si fonda la sentenza n. 1407/2012, l"imputato condannato alla pena della reclusione a quattro mesi e alla multa di euro 8.000 non indicava di svolgere alcuna lecita attività lavorativa, né indicava elementi concreti sulle proprie disponibilità economiche, sicché non è censurabile la decisione di rigetto della conversione per la negativa prognosi di adempimento della sanzione pecuniaria, formulata dal Giudice del merito. Vero è che la normativa non fa alcun riferimento ad un onere gravante sull"imputato che chieda la conversione ex art. 53 Legge 24/11/1981 n. 689, ma la prognosi effettuata dal Giudice si fonda sugli atti processuali, per neutralizzare i quali al fine di influire sulle valutazioni discrezionali del Giudice, è opportuno che sia il diretto interessato ad evidenziare gli elementi di segno positivo da valutare al fine dell"accoglimento delle proprie istanze.




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