-  Valeria Cianciolo  -  23/11/2016

Convivenza come coniugi ed ordine pubblico. Gli Ermellini confermano le Sezioni Unite del 2014 - di Valeria Cianciolo


Convivenza come coniugi ed ordine pubblico. Gli Ermellini confermano le Sezioni Unite del 2014 - di Valeria Cianciolo

La convivenza come coniugi, intesa quale elemento essenziale del « matrimonio-rapporto », che si manifesti come « consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi come coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni famigliari... protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto, connotando nell"essenziale l"istituto del matrimonio nell"ordinamento italiano... è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell""ordine canonico" nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale ».

Con questo articolato principio di diritto le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16379 pubblicata il 17 luglio 2014, hanno posto fine alla vexata quaestio dell"individuazione dei princìpi di ordine pubblico ostativi alla delibazione delle sentenze di nullità di matrimoni canonici trascritti, pronunciate dai tribunali ecclesiastici, sotto la peculiare species della prolungata convivenza fra i coniugi.

La sentenza delle Sezioni Unite è stata richiamata anche nella sentenza qui in commento.

E" ostativa alla delibazione delle sentenze canoniche di nullità la « convivenza » dei coniugi o come coniugi , ossia « la consuetudine di vita in comune, il "vivere insieme" stabilmente e con continuità nel corso del tempo o per un tempo significativo tale da costituire "legami familiari"» e che sia tale consuetudine di vita ad integrare « un aspetto essenziale e costitutivo del "matrimonio rapporto" » inteso quale manifestazione « di una pluralità di "diritti inviolabili", di "doveri inderogabili", di "responsabilità" anche genitoriali in presenza di figli, di "aspettative legittime" e di "legittimi affidamenti" degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli, sia nelle reciproche relazioni familiari» .

Se la convivenza come coniugi costituisce il fondamento del matrimonio-rapporto e, in quanto tale, assume autonomo valore al fine di giudicare la contrarietà a norme di ordine pubblico, deve stabilirsi il tempo necessario perché si crei quella vita familiare -caratterizzata da diritti inviolabili, doveri inderogabili e responsabilità- che comporta accettazione del rapporto matrimoniale ed irrilevanza dei vizi genetici che ineriscono al matrimonio-atto, che devono dunque considerarsi sanati. È questo, d'altro canto, quel favor matrimonii che, ad opinione della Corte, caratterizza la attuale disciplina dei vizi del matrimonio civile, così come delineata dagli artt. 119, 120, 122 e 123 c.c.

Si giunge ad individuare tale durata nel trascorrere di tre anni, quello stesso periodo che la legge sull'adozione richiede per poter adottare un minore, sia esso un periodo di "matrimonio" o di vita familiare sfociata in un matrimonio.

Univoca dunque la posizione degli Ermellini sul punto  nel ritenere che la convivenza "in qualità di coniugi", «protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano"», la cui tutela preclude la possibilità di dichiarare efficace la sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal giudice ecclesiastico.
Per questi motivi, il ricorso è stato accolto e decisa nel merito la causa, con il rigetto della domanda del marito.

Avv. Valeria Cianciolo

 

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 settembre – 21 novembre 2016, n. 23640

Presidente Dogliotti – Relatore Bisogni

 

Rilevato che:

1. A.C. è ricorso alla Corte di appello di Bari per sentir dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese in Bari il 3 marzo 2001, sentenza confermata in appello dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento il 31 ottobre 2012 e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 7 maggio 2013, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario fra il C. e L.M., celebrato in Locorotondo il 13 agosto 1997, per "esclusione dell'indissolubilità del matrimonio" da parte del C..

2. Si è costituita L.M., opponendosi alla richiesta delibazione per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 8 comma 2 della legge n. 121/1985 e dall' art. 64 legge n. 218/1995 e per violazione dell'art. 123 cod. civ. e 29 della Costituzione] dato che la convivenza fra i coniugi si era protratta per tutto la durata decennale del matrimonio allietato dalla nascita di una figlia nel 2005. In via subordinata la convenuta ha chiesto la condanna del C. a una indennità ex art. 129 bis c.c.
3. La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 923/2014, ha accolto la domanda del C. e ritenuto insussistenti i requisiti per l'applicazione dell'art. 129 bis del codice civile. Decisivo ai fini dell'accoglimento della domanda il rilievo della conoscenza da parte della M. della riserva mentale rispetto al matrimonio che aveva caratterizzato l'atteggiamento e le dichiarazioni del C. sin dall'epoca in cui i futuri coniugi erano fidanzati. Quanto alla domanda subordinata la Corte di appello ha affermato che per l'applicazione dell'art. 129 bis è necessario che la nullità del matrimonio sia imputabile esclusivamente al coniuge tenuto alla corresponsione dell'indennità, e di cui sia riconosciuta la mala fede, mentre, per altro verso, deve essere riconosciuta la buona fede dell'avente diritto. Presupposti inesistenti nel caso in esame in cui la M., pur a conoscenza delle riserve mentali del C., aveva accettato il rischio di sposarlo, avendo fiducia che con il matrimonio si sarebbero annullate le tensioni derivanti dal differente atteggiamento dei nubendi.
4. Ricorre per cassazione L.M. deducendo n due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 8 comma 2 della legge n. 121/1985 e dell'art. 64 della legge n. 218/1995 nonché degli articoli 123 e 129 bis cod. civ., dell'art. 29 della Costituzione e dell'art. 116 c.p.c.; b) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

5. Non svolge difese A.C..

Ritenuto che

6. Va ritenuta irricevibile la seconda memoria difensiva predisposta dal controricorrente e depositata all'udienza di discussione come note di replica alle conclusioni del P.G.
7. Con il primo motivo la ricorrente richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16379 del 17 luglio 2014 secondo cui la convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'ordine canonico nonostante la sussistenza della convivenza coniugale. Fa inoltre rilevare che la Corte di appello non ha correttamente considerato i comportamenti dei coniugi e i fatti specifici esteriormente riconoscibili anche da terzi e ha attribuito rilievo alle dichiarazioni del C. sulla assenza di armonia nella coppia e nella vita matrimoniale che avrebbe impedito l'instaurazione di un effettivo consorzio familiare e affettivo. Rileva che, al contrario, dall'esame della documentazione e dalle prove acquisite nel corso del giudizio canonico, non si rivelano elementi dai quali evincere l'assenza di una vita coniugale comune, stabile e continuativa, esteriormente riconoscibile in corrispondenti fatti e comportamenti dei coniugi, ma può, invece, affermarsi che l'istruttoria espletata nel giudizio canonico ha evidenziato l'esistenza di una riserva mentale del C. non conosciuta dalla odierna ricorrente. Circostanze queste ostative alla delibazione della sentenza ecclesiastica per contrasto all'ordine pubblico e al principio della tutela della buona fede e dell'incolpevole affidamento del soggetto rimasto estraneo alle riserve mentali del proprio coniuge.

8. Con il secondo motivo di ricorso si fa rilevare che i coniugi C.-M. hanno fortemente voluto e volontariamente concepito una figlia nata il 5 agosto 2001, fatto questo non considerato dalla Corte di appello che ne avrebbe dovuto dedurre la piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale, tale da implicare la sopravvenuta irrilevanza giuridica dei vizi genetici eventualmente inficianti l'atto di matrimonio.

9. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte (Casa. civ., Sezioni Unite, n. 16379 del 17 luglio 2014, Casa. civ. sezione I n. 1494 del 27 gennaio 2015) è univoca nel ritenere che la convivenza "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermata dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, e ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio - ­atto".
10. Il ricorso va pertanto accolto e la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda di riconoscimento della sentenza ecclesiastica. Le spese del giudizio di merito e di cassazione seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di riconoscimento nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi euro 4.200 e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 7.200 euro, di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

 




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