-  Mazzon Riccardo  -  25/06/2013

COSA INTENDE PER REGOLAMENTI LOCALI L'ARTICOLO 873 DEL CODICE CIVILE? - Riccardo MAZZON

Atteso il rigore delle conseguenze indotte dal richiamo operato dall"articolo 873 del codice civile,

poiché la licenza edilizia, la quale incide soltanto nella sfera degli interessi, come non pregiudica i diritti dei terzi, così non può ad essi attribuire diritti maggiori o diversi da quelli riconosciuti dalla legge o dai regolamenti locali, qualora un fabbricato a destinazione non agricola sia stato realizzato in zona rurale del comune di Vico Equense, in forza di licenza - in deroga - rilasciata dal sindaco a norma dell'art. 14 del regolamento edilizio di detto Comune, i diritti del vicino, ivi compreso quello di conseguire la riduzione in pristino per violazione delle distanze nelle costruzioni, secondo la previsione degli art. 872 e 873 c.c., vanno riscontrati esclusivamente alla stregua delle prescrizioni e dei limiti fissati dall'art. 15 di detto regolamento, con specifico riguardo alle costruzioni non agricole in zone rurali, restando a tal fine irrilevante che quella licenza, in violazione del citato art. 15, abbia eventualmente imposto prescrizioni e limiti diversi Cass. 7.8.79, n. 4564, GCM, 1979, 8, - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto.

acquista particolare importanza il definire compiutamente (e con limiti ben individuabili) quali siano i regolamenti locali che possano assurgere a integrativi della disciplina codicistica sulle distanze:

nell'ambito delle norme dei piani regolatori e, in generale, dei regolamenti locali, occorre distinguere quelle tendenti a soddisfare interessi di ordine generale, inerenti ad esigenze igieniche oppure alla tutela dell'estetica edilizia, e quelle che sono integrative del codice civile sulle distanze legali tra fabbricati (richiamate, cioè, dalle norme comuni contenute nel libro secondo, capo secondo, sezione sesta del codice civile), dalle quali ultime nasce immediatamente, accanto al vincolo di diritto pubblico, anche il diritto del privato a pretenderne l'osservanza, secondo l'estensione fissata dall'art. 872 c.c., con la riduzione in pristino Cass. 27.5.87, n. 4737, GCM, 1987, 5 – conforme, precisando che gli art. 871 e 872 c.c. distinguono, nell'ambito delle leggi speciali e dei regolamenti edilizi, le norme integrative delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato dalle norme che, prive di portata integrativa o modificativa e se pure dirette incidentalmente ad assicurare una migliore coesistenza ed una più razionale utilizzazione delle proprietà private, tendono principalmente a soddisfare interessi di ordine generale, come quelli inerenti alle esigenze igieniche, al godimento della proprietà e alla tutela dell'estetica edilizia. A tale distinzione corrisponde, in caso di violazione della norma, una diversa tutela del privato, assicurata, per le norme del secondo tipo, soltanto dall'azione di risarcimento del danno, a parte il potere della p.a. di imporne l'osservanza coattiva, e, per quelle del primo tipo, anche dall'azione reale per l'eliminazione dello stato di fatto creato dalla violazione edilizia. Il fatto che in materia di distanze il distacco delle costruzioni tra loro e di ciascuna costruzione dal confine si collochi tendenzialmente nel medesimo ambito delle norme integrative del codice civile, non toglie che rientra nel potere dispositivo della parte che si assuma danneggiata dall'altrui attività edilizia dolersi dell'una o dell'altra violazione, e che sia compito del giudice di merito interpretare la domanda fornendo adeguata e logica motivazione delle conclusioni cui perviene: Cassazione civile, sez. II, 12/05/2011, n. 10459 Cassa App. Venezia 8 ottobre 2004 n. 1649 R. c. B. ed altro Giust. civ. 2011, 6, 1424 (nota CIAFARDINI ).

Sono considerati tali, dalla giurisprudenza, tutti i regolamenti locali che disciplinano la distanza fra costruzioni in modo diverso dal codice civile,

le norme dei regolamenti locali concernenti lo spazio tra edifici frontistanti, il distacco tra fabbricati e confine ed il rapporto tra altezza dell'opera edilizia e distanza dalle opere vicine, hanno natura integrativa delle norme sulle distanze legali contenute nel codice civile Trib. Roma 22.6.03, ReGiu, 2005,

e ciò a prescindere dalle modalità con le quali tale precetto è formalmente imposto: sia, cioè, che i regolamenti locali stabiliscano la distanza in misura superiore a quella fissata da detto codice;

le norme dei regolamenti edilizi comunali e dei piani regolatori che disciplinano la distanza fra costruzioni in modo diverso dal codice civile hanno carattere integrativo di quest'ultimo, e, pertanto, in caso di loro violazione, attribuiscono ai vicini il diritto alla restitutio in integrum, sia che stabiliscano la distanza in misura superiore a quella fissata da detto codice, sia che prescrivano particolari modalità di misurazione della distanza stessa, con riferimento o a determinati rapporti (ad esempio: rapporto altezza-distanza) o a determinati punti tra i quali il distacco deve essere mantenuto (ad esempio: tra fabbricato e fabbricato ovvero tra fabbricato e confine); in particolare, qualora la distanza da osservarsi nelle costruzioni, a norma dei regolamenti locali, consista in un determinato distacco dal confine e lo scopo perseguito da tali regolamenti non sia quello di evitare la formazione di intercapedini, è del tutto irrilevante, ai fini della concreta sussistenza dell'obbligo di osservare tale distanza, accertare se, al di là del confine medesimo, sussista, o meno, un'altra costruzione e, nel caso positivo, stabilire - ove le due costruzioni si fronteggino soltanto in minima parte, ovvero ricorrano altre particolari circostanze - se si verifichi in concreto l'ipotesi dell'intercapedine dannosa o pericolosa Cass. 29.3.89, n. 1517, GCM, 1989, 3 – conforme: Cassazione civile, sez. II, 27/10/2008, n. 25837 - c. - Riv. giur. edilizia 2008, 6, 1361

sia che prescrivano particolari modalità di misurazione della distanza stessa,

il rinvio dell'art. 873 c.c. alle norme dei regolamenti edilizi comunali si estende all'intera disciplina predisposta da tali fonti e quindi anche alle norme che, oltre a stabilire una maggiore distanza tra edifici non aderenti, prescrivono particolari modalità circa la misurazione di essa, assumendo come termine di riferimento eventualmente il confine, o disponendo che, in ogni caso, debba sussistere un determinato distacco tra il confine stesso e ciascuna delle contrapposte costruzioni; le diverse e più gravi limitazioni dettate in materia di distanza tra costruzioni dai regolamenti locali, per il disposto degli art. 872 e 873 c.c., si considerano integrative di quelle stabilite dal codice civile e, perciò, la violazione delle relative norme comporta non solo il risarcimento del danno a favore di chi ha subito pregiudizio, ma anche l'eliminazione della situazione antigiuridica prodotta Cass. 16.11.83, n. 6821, RGE, 1984, I, 33,

magari con riferimento a determinati rapporti (ad esempio: rapporto altezza-distanza,

le prescrizioni delle leggi speciali e dei regolamenti locali che fissano l'altezza massima dei fabbricati con riferimento alla larghezza degli spazi antistanti debbono considerarsi norme integrative delle disposizioni del codice civile in tema di distanze (in quanto, trattandosi si altezza consentita in rapporto ad una distanza prestabilita, tale ultimo termine di riferimento diviene preminente, condizionando l'indice volumetrico dei fabbricati); ne consegue che, verificandosi una violazione di tale disciplina, il privato è legittimato a proporre domanda di demolizione del corpo di fabbrica sovrabbondante e ad ottenere il ripristino del rapporto altezza- distanza richiesto dalla norma regolamentare Cass. 14.2.79, n. 964, GCM, 1979, 2

ma non, naturalmente, le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi),

in tema di distanze legali, sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni dei regolamenti edilizi locali relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano, nell'ambito degli interessi privati, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini; ne consegue che, mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo è ammessa la sola tutela risarcitoria Cassazione civile, sez. II, 16/01/2009, n. 1073 G.M. e altro c. M. Giust. civ. Mass. 2009, 1, 75 Giust. Civ. 2009, 7-8, 1602,

ovvero a determinati punti tra i quali il distacco deve essere mantenuto (ad esempio: tra fabbricato e fabbricato,

i regolamenti locali richiamati dall'art. 873 c.c., i quali stabiliscono una distanza maggiore di tre metri per la costruzione sui fondi finitimi, attribuiscono a ciascuno dei proprietari di questi diritti soggettivi perfetti all'osservanza della maggiore distanza, i quali sono tutelabili, in caso di violazione, sia con la riduzione in pristino, sia con il risarcimento del danno. (Nella specie, trattavasi del regolamento edilizio della città di Verona) Cass. 6.12.84, n. 6402, GCM, 1984, 12,

o anche tra fabbricato e confine):

le diverse e più gravose limitazioni dettate in materia di distanze tra le costruzioni dai regolamenti locali, per il disposto degli art. 872 e 873 c.c. devono considerarsi integrative di quelle stabilite dal codice civile anche quando, per la particolare disciplina disposta da quelle fonti, non sia configurabile il diritto di prevenzione, come nel caso in cui le distanze tra le costruzioni siano stabilite attraverso la formazione di distacchi da realizzare mediante divieto, posto a carico delle proprietà contigue, di costruire a una certa distanza dal confine con criteri rigidi e senza possibilità di alternativa e conseguente impossibilità di costruire sul confine o in aderenza Cass. 11.5.79, n. 2700 GCM, 1979, 1; Cass. 25.7.92, n. 8999, GCM, 1992, 7; Cass. 2.8.90, n. 7747, GCM, 1990, 8; App. Lecce 15.6.00, AC, 2004, 753.

 




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