-  Mazzon Riccardo  -  16/01/2014

COSE IN CUSTODIA: ANCHE IL FATTO DEL DANNEGGIATO PUO' COSTITUIRE CASO FORTUITO? - Riccardo MAZZON

L'elemento esterno attinente al caso fortuito può essere costituito anche dal fatto del danneggiato,

"la condotta gravemente imprudente della stessa vittima integra allora il c.d. "fortuito incidentale", il fatto cioè o l'elemento del tutto estraneo e occasionale che ha reso la cosa in custodia fattore eziologico dell'evento dannoso e che pertanto esclude addirittura l'imputabilità ex art. 2051 c.c. (ed "a fortiori" quella ex art. 2043 c.c.) dell'evento stesso in capo al gestore/proprietario della cosa stessa" (Trib. Teramo 2 febbraio 2011, n. 46, GLAbruzzo, 2011 - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012),

specie quando esso rappresenti un'ipotesi di utilizzazione impropria della cosa, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile; Tribunale di Bolzano, a tal proposito, afferma come, nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifichi un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; infatti, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere

"il c.d. fortuito concorrente, pertanto, non assorbe l'intero nesso eziologico ed il custode è ugualmente responsabile, poiché il concorso del fatto naturale è giudicato irrilevante" Franzoni, Dei fatti illeciti, in Comm. Scialoja, Branca, sub art. 2051, Bologna-Roma, 1993, 579

il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode:

"peraltro il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità é talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito" (Trib. Bolzano, sez. I, 1 agosto 2008, Redazione Giuffrè, 2009 – conforme - Trib. Milano, sez. X, 27 maggio 2009, n. 7111, GiustM, 2009, 5, 37).

 




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