-  Mazzon Riccardo  -  19/06/2014

COSTRUZIONI A CONFINE CON PIAZZE E PUBBLICHE VIE: ITER CONCLUSO IN CORSO DI CAUSA - Riccardo MAZZON

I principi assunti acquistano maggior contezza alla luce della ratio sottesa al disposto del secondo comma dell"articolo 879 del codice civile, ratio tesa a valorizzare gli interessi pubblici connessi alla circolazione ed al rapporto fra questa ed il territorio nonché gli edifici circostanti,

"la natura di regola generale dell'art. 879 comma 2 c.c. emerge sia dal tenore letterale, sia dalla "ratio" della stessa, tesa a valorizzare gli interessi pubblici connessi alla circolazione ed al rapporto fra questa ed il territorio nonché gli edifici circostanti; al riguardo, l'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche, si giustifica con l'obbligo alternativo di osservare le leggi e i regolamenti che le riguardano" T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 16.2.05, n. 221, FA, 2005, 2. 368

con conseguente applicabilità che non richiede particolare motivazione - cfr., amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -:

"il piano di risanamento urbanistico, considerata la sua funzione di recupero e risanamento urbanistico di una zona caratterizzata dall'esistenza di edifici abusivi, può legittimamente stabilire, nelle proprie norme di attuazione, il rispetto di una determinata distanza dell'edificio dal ciglio stradale, senza la necessità di una specifica motivazione in ordine alla non applicazione delle diverse disposizioni di cui all'art. 879 c.c" T.A.R. Sardegna 11.12.03 n. 1678, FA, 2003, 3658; " l'art. 41-quinquies, comma 1, lett. c), della l. 17 agosto 1942 n. 1150 (in base al quale l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati sui quali esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire) contiene due disposizioni distinte ed autonome, delle quali solo la prima deve essere considerata legge che riguarda gli edifici a confine con spazi pubblici ai sensi della seconda parte del comma 2 dell'art. 879 c.c., ma non anche la seconda, in quanto il limite di distanza da esso prescritta viene determinato esclusivamente con riferimento agli edifici vicini e non anche allo spazio con il quale il costruendo edificio confina" Cass. 24.6.91 n. 7113,GI, 1991, I,1,1310.

Può accadere che l"iter procedimentale destinato ad attribuire concretamente dignità di "pubblica via" ad una strada precedentemente privata si concluda in pendenza di giudizio: in tal caso il magistrato deve tenerne conto, anche eventualmente rimettendo la causa in istruttoria,

"la diversa disciplina giuridica sotto la quale una fattispecie deve essere sussunta a seguito della sopravvenienza di un fatto nuovo che la implica deve trovare immediata applicazione, sicché, se il fatto sia sopravvenuto nella fase di merito dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice deve rimettere la causa sul ruolo per consentire il contraddittorio sui documenti prodotti a dimostrazione del fatto e non dichiarare inammissibile la produzione stessa (nella specie, trattavasi di documenti riguardanti una strada divenuta pubblica, fatto idoneo a determinare l'applicazione di una diversa disciplina giuridica alle distanze sulle costruzioni" Cass. 14.2.95 n. 1591, GCM, 1995, 341,

ovvero rinviando al giudice di merito:

"in analogia allo "ius superveniens" la sopravvenienza di un fatto nuovo ove comporti una diversa disciplina giuridica, come nella trasformazione, a seguito di espropriazione, di un viottolo privato, dividente i fabbricati frontisti, in una pubblica via, la conseguente mano rigorosa regolamentazione delle distanze tra fabbricati resta immediatamente applicabile, al caso controverso, anche nel giudizio di cassazione atteso che in materia edilizia soltanto il giudicato può precludere l'applicabilità di una disciplina meno rigorosa sopravvenuta in caso di causa, con la conseguenza che il giudice di legittimità deve rinviare la causa, per nuovo esame, al giudice del merito con riguardo al fatto nuovo nell'ambito del sopravvenuto schema normativo" (Cass. 14.11.87 n. 8370, GCM, 1987, fasc. 11).

 




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