-  Redazione P&D  -  30/05/2013

CRESCITALIA: MAGGIORI TUTELE PER IL CITTADINO VERSO EQUITALIA - Laila PERCIBALLI

La crisi economica  che grava sulle famiglie e sulle imprese ridotte sul lastrico è resa ancora più tragica dalla pressante presenza di Equitalia  - e degli altri agenti della riscossione - nella "vita" degli italiani; per questo è necessario diffondere i contenuti della recente riforma in tema di riscossione dei tributi ed informare i cittadini sui loro diritti  che, nei casi stabiliti dalla norma, potrebbe addirittura portare ad una "cancellazione" dei debiti in capo ai contribuenti, e non solo per quelli anteriori all'anno 1999.

In questi mesi, difatti, si è data molta enfasi all'art. 1,  comma 527, della legge di stabilità, il quale stabilisce espressamente che  in caso di ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 (e quindi relativi a pretese sicuramente non successive all"anno 1999) per l"importo di euro 2.000,00 -  che si calcola considerando solamente tre componenti dell"iscrizione al ruolo, ossia il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e le sanzioni- si da luogo all"annullamento d"ufficio delle somme pretese dal concessionario.

Certamente questa è una previsione importante visto che migliaia di cittadini hanno pendenze con Equitalia per importi prescritti da decenni, ma ancora "vivi" in quanto non impugnati innanzi all''Autorità giudiziazia. In questo modo, evitando macchinose e costose opposizioni alle richieste di pagamento relative a crediti anteriori all'anno 1999, l'ufficio darà luogo alla cancellazione automatica degli stessi.

Sulle procedure di riscossione di Equitalia, e degli altri agenti di riscossione, la legge di stabilità non prevede solo questo; perciò, al fine di diffondere una maggiore conoscenza tra i contribuenti ed avere una effettiva applicazione della norma da parte dell'agente di riscossione, con il presente commento all'art. 1, commi 537-544 della c.d. Legge di stabilità 2013, vediamo nel dettaglio i contenuti e cerchiamo di dare concretezza alla norma.

comma 538, art.1: la dichiarazione scritta del contribuente entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto della procedura.

In caso di ricezione di cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, pignoramento presso terzi, iscrizione di fermi amministrativi, entro 90 giorni dalla loro ricezione, il contribuente ha la possibilità di inviare una dichiarazione scritta, anche attraverso la modalità telematica, e ricorrere direttamente agli enti o ad Equitalia, nonché alle altre società preposte dallo Stato per la riscossione dei tributi (c.d. «concessionari per la riscossione»), al fine di ottenere una risoluzione extragiudiziale della questione.

I contenuti della dichiarazione del contribuente.

Il comma 538 individua anche i contenuti della dichiarazione che il contribuente deve inviare.  In particolare, il contribuente, può inviare all'ente concessionario la dichiarazione, presentando tutta la documentazione necessaria[1], con la quale evidenzia l'inesigibilità della pretesa creditoria, derivante dalla realizzazione di una delle cause di seguito indicate, riguardanti sia gli atti precedentemente emessi dall'ente creditore prima dell'iscrizione a ruolo, sia quelli successivi ossia le cartelle di pagamento o gli avvisi posti in essere dall'ente concessionario della riscossione. Ebbene, il contribuente  può giustificare la propria dichiarazione adducendo le seguenti motivazioni (previste letteralmente dalla stessa norma):

«a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso»,

Come detto, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente presso il concessionario della riscossione è di novanta giorni, che decorrono dalla notifica «del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva»[2].

Comma 537: obbligo di sospensione delle procedure di riscossione da parte  di Equitalia.

A partire dalla data di presentazione della dichiarazione,  Equitalia, o altro  concessionario per la riscossione, deve necessariamente sospendere ogni ulteriore azione diretta a riscuotere le «somme iscritte a ruolo o affidate».

Comma 539, art. 1: I dieci giorni per la comunicazione tra il concessionario e l'ente creditore.

Entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione del cittadino, Equitalia, o altro agente della riscossione, è tenuto a trasmettere all'ente creditore,  tutti gli atti presentati dal contribuente, ossia la dichiarazione stessa e tutta la documentazione allegata, al fine di ottenere dall'ente creditore, «in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi»[3].

Comma 539, art.1: Obbligo di comunicazione al cittadino anche in capo all'ente creditore.

Entro i successivi sessanta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del concessionario all'ente creditore, lo stesso ente creditore deve comunicare sia con il debitore sia con il concessionario per la riscossione.

In particolare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo di posta certificata,   l'ente creditore deve comunicare al cittadino-debitore  una comunicazione in merito alla correttezza o alla mancata idoneità della documentazione presentata.

Ed ancora, mediante trasmissione per via telematica, in caso di esito positivo dell'istanza predisposta dal contribuente, l'Ente creditore deve inviare al concessionario per la riscossione il «provvedimento di sospensione o sgravio».

Nel caso di esito negativo dell'istanza del contribuente, l'Ente creditore deve "darne immediata notizia" al concessionario di modo che lo stesso dia luogo alla riattivazione di  tutte le attività per la riscossione del credito[4].

Comma 540, art.1: decadenza dal credito in caso di mancata risposta al cittadino entro i 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Nei successivi duecentoventi giorni alla presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, il debito del cittadino si annulla automaticamente ove l'ente creditore non abbia inviato alcuna risposta. In particolare, la norma prevede che nel caso di silenzio da parte dell'ente creditore, le partite riguardanti gli atti indicati specificamente dal debitore sono annullate di diritto e il concessionario per la riscossione «è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditori i corrispondenti importi»[5].

Comma 543Art.1: decadenza anche dei crediti sottostanti le dichiarazioni presentate.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della  legge in esame, l'ente creditore dovrebbe inviare una comunicazione al contribuente, dichiarando la correttezza o meno della documentazione presentata. Inoltre, entro lo stesso termine, qualora la dichiarazione del contribuente sia corretta e la pretesa creditoria sia infondata, l'Ente creditore trasmette ad Equitalia un provvedimento di sgravio o sospensione.

Ove, al contrario, la dichiarazione del contribuente sia errata e la pretesa creditoria sia fondata, l'Ente creditore ne da immediata notizia al concessionario per la riscossione, al fine di far riavviare le procedure di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Nei duecentoventi (220) giorni successivi alla data di pubblicazione della legge di stabilità in commento, il silenzio o la mancata risposta  dell'ente creditore alla dichiarazione del contribuente da luogo all'annullamento dei debiti vale a dire che "le partite relative agli atti espessamente indicati dal debitore sono annullate di diritto" ed il concessionario della riscossione «è considerato automaticamente discaricato dai relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dall'ente creditore i corrispondenti importi»[6].

Art.1 comma 544: azioni cautelari o esecutive esperibili solo dopo centoventi giorni dalla comunicazione dettagliata al contribuente delle somme iscritte a ruolo  per i crediti fino a mille euro.

Per la riscossione di  crediti fino a mille euro, iscritti a ruolo successivamente al 1999, ove si interpreti correttamente la norma, solo dopo il decorso  di centoventi (120) giorni dall'invio, per posta ordinaria,  di una comunicazione al contribuente con il dettaglio delle somme iscritte a ruolo, Equitalia, o altro agente della riscossione, può intraprendere azioni cautelari o esecutive in suo danno.

Inoltre, senza aspettare i 120 giorni, Equitalia può iniziare le azioni cautelari o esecutive per il recupero dei crediti quando l'ente creditore ha comunicato al cittadino l'inidoneità della documentazione presentata[7].

Maggiori garanzie per il contribuente: governo incaricato di riformare le procedure di riscossione crediti.

Come si evince dal suesteso commento,  che non vuole certo soddisfare le esigenze di certezza e completezza che ogni riforma dovrebbe generare,  il decreto sviluppo potrebbe avere conseguenze rilevanti per i diritti dei cittadini.

Ebbene, nonostante si sia ancora in attesa di comprendere gli effetti sui contribuenti della riforma alle procedure di riscossione introdotte dal decreto sviluppo - sia in merito all'annullamento di ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 (e quindi relativi a pretese sicuramente non successive all"anno 1999) per l"importo di euro 2.000,00, sia in merito all'annullamento dei "debiti" del contribuente in caso di mancata risposta entro 220 giorni dall'invio della dichiarazione del cittadino all'agente di riscossione-, il legislatore già pensa a nuove riforme.

Intanto, nell'attesa di un auspicato intervento normativo coordinato ed esaustivo, si invitano tutti i cittadini - che hanno delle posizioni debitorie nei confronti di Equitalia e che hanno ricevuto un atto da parte dell'Agente di riscossione - a rivolgersi ad un professionista esperto in questa complessa materia sia per verificare l'annullamento dei crediti fino ad euro 2000 anteriori al 1999, sia per inviare la dichiarazione all'agente di riscossione per ottenere, in caso di mancata risposta entro i successivi duecentoventi giorni, l'annullamento delle posizioni debitorie.

 



[1] Http://www.leggioggi.it/allegati/leggi-di-stabilità-2013-il-testo-in-vigore-dall1-gennaio Ai sensi del comma 541 dell'art 1 della l.228/2012, il contribuente che presenta una documentazione falsa, è soggetto a una sanzione amministrativa che va dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto, il cui importo minimo è di duecentocinquantotto euro, nonchè incorre in una responsabilità penale.

[2] Http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/it/cittadini/sgraviesospensioni Per gli atti notificati dall'Ente creditore (es. Avviso di addebito dell'Inps o avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate), il contribente è tenuto a rivolgersi  direttamente agli stessi,  e non al concessionario della riscossione, non rientrando tali atti nel regime della sospensione.

[3] Http://www.leggioggi.it/allegati/legge-di.stabilità-2013-il-testo-in-vigore-dall1-gennaio Ai sensi del comma 542 dell'art.1, l.228/2012:«I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

[4] Http://www.leggioggi.it/allegati/legge-di.stabilità-2013-il-testo-in-vigore-dall1-gennaio Art. 1 comma 539 l. 228/2012.

[6] Http://www.leggioggi.it/allegati/legge-di-stabilità-2013-il-testo-in-vigore-dall1-gennaio. Ai sensi dell'art.1 comma 539 l.228/2012:«[...]l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione in conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad e il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo».

[7] http://www.leggioggi.it/allegati/legge-di-stabilità-2013-il-testo-in-vigore-dall1-gennaio. La presente norma fa riferimento ai casi di riscossione intrapresi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2013). Il comma 544 dell'art.1, l.228/2012, recita:«In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo».




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