-  Ricc√≤ Riccardo  -  04/11/2013

CURATELE FALLIMENTARI E RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE – C. conti Sicilia 28.10.2013 – Riccardo RICCÒ

La responsabilità della curatela, per danno erariale indiretto, conseguente alla condanna del Ministero della Giustizia ai sensi della c.d. Legge Pinto (per la durata irragionevole dei processi), non è esclusa né limitata dal concorso omissivo degli altri organi di procedura.

Ai sensi dell"art. 3 della L. 20/12/96 n. 639, la responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo e con colpa grave.

Sent. n. 3161/2013 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sicilia, in allegato.

Cfr., sui necessari adattamenti della disciplina Pinto alle procedure concorsuali, Cass. civ., sez. I, 31 dicembre 2009, n. 28318, Pres. Salmè. V. per un"ipotesi particolare Cass. civ., sez. I, 18 novembre 2009, n. 24360, Pres. Adamo, Rel. Schirò

L"eccessiva durata della procedura fallimentare è in contrasto con il principio della ragionevole durata del procedimento, stabilito dall"art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell"uomo, e con gli artt. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1, 8 della Convenzione e 2 del Protocollo aggiuntivo n. 4.

Inoltre, la mancata previsione nella disciplina del fallimento, di un mezzo di reazione all"eccessivo prolungarsi delle incapacità derivanti dallo stato di fallito, è in contrasto con l"art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell"uomo, non essendo a tal fine utilizzabili i reclami previsti dagli artt. 26 e 36 l.fall.

Cfr. Corte europea dei diritti dell'Uomo, sent. 5 ottobre 2006, n. 1595.




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