-  Anceschi Alessio  -  11/03/2014

DALLA PODESTA' ALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE - Alessio ANCESCHI

Il concetto di podestà o responsabilità genitoriale assume valenza costituzionale essendo fondamentalmente espressione del disposto sancito dall'art. 30 cost. in virtù del quale "e' dovere  e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli".

Tale concetto giuridico richiama pertanto un complesso insieme di diritti e di doveri dei genitori verso i figli, inscindibilmente connessi tra loro al fine di garantire uno corretto sviluppo psicofisico della prole.

A seguito del d.lgs. 28.12.2013 n. 154, il concetto di "podestà genitoriale" è stato sostituito da quello di "responsabilità genitoriale", ma tale sostituzione terminologica non ha in alcun modo inciso sotto il profilo sostanziale.

Il reg. CE n. 2201/2003 definisce la "responsabilità genitoriale" come l'insieme dei "diritti ed i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore, riguardante la persona od i beni di un minore" (art. 2 n. 7, reg. CE n. 2201/2003).

Tale definizione è sostanzialmente analoga al concetto generale di "podestà genitoriale" così come già conosciuto nel nostro ordinamento, poiché richiama essenzialmente un onere, più che un mero complesso di doveri, ancorché la definizione prevista dalla norma comunitaria sia prevalentemente diretta a regolare l'affidamento della prole, il quale costituisce l'espressione dell'esercizio dell'onere genitoriale più che la sua struttura.

Deve quindi sicuramente evitarsi ogni possibile confusione essendo la responsabilità genitoriale un istituto sostanziale, di valenza costituzionale, rimasto del tutto invariato a seguito della riforma del 2013.

Nell'onere in esame vengono a distinguersi un complesso di obblighi e diritti finalizzati alla guida ed alla tutela del minore, aventi come fine il suo sviluppo psicofisico.

La podestà o responsabilità genitoriale non si traduce quindi nella mera rappresentanza e nell"amministrazione dei beni patrimoniali dei figli ma anche in un potere – dovere di cura, vigilanza e custodia degli stessi.

Per questa ragione, nel concetto di podestà o responsabilità genitoriale rientrano sia le funzioni previste dal IX del libro I del codice civile, sia il complesso dei doveri genitoriali come originariamente previsti dall"art. 147 c.c., previgente alla riforma del 2013.

Non a caso i doveri genitoriali previsti dall'art. 30 cost. sono stati espressamente inseriti nella disciplina generale sulla responsabilità genitoriale (art. 315 bis c.c. intr. l. 10.12.2012 n. 219).

I due aspetti vanno tuttavia tenuti distinti. I doveri genitoriali previsti esplicitamente od implicitamente dall"art. 147 c.c. ed ora anche dall'artt. 315 bis c.c., hanno fondamentalmente valenza costituzionale (art. 30 Cost.) e derivano direttamente dall'assunzione della qualità di genitore.

A differenza degli oneri connessi alla responsabilità civile vera e propria, questi diritti e doveri non vengono meno per effetto dell'adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale poiché, come si è detto, sono inscindibilmente connaturati al riconoscimento giuridico del vincolo familiare tra il genitore ed il figlio o di un rapporto ad esso equiparato.

Gli oneri genitoriali fondamentali previsti dall"art. 30 cost. vengono meno solamente con la morte del figlio o del genitore, con il mutamento di status familiare, con il raggiungimento della maggiore età del figlio od il raggiungimento della sua piena indipendenza economica o sociale.

Il restante complesso di oneri genitoriali che fanno capo alla disciplina sulla responsabilità genitoriale in senso stretto, così come disciplinata dal titolo IX del libri I del codice civile possono invece venire meno anche a seguito di un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale disposto dall'Autorità giudiziaria, sia esso totale o parziale.

Il fatto che il genitore decaduto della responsabilità genitoriale non sia privato dei doveri fondamentali attribuitigli in virtù della sua qualità di genitore risulta altresì confermato da vari disposizioni normative in virtù delle quali egli ha comunque diritto a vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio e più in generale sul suo benessere psicofisico (artt. 316 co. 5°, 337 quater co. 3° c.c.).

Più che conferire ai genitori un diritto soggettivo, la podestà o responsabilità genitoriale impone ad essi un complesso di doveri che assume le caratteristiche dell"ufficium, il quale comporta l"esercizio di un dovere proprio attuato nell"interesse altrui (Culot 2004, 211).

D'altro canto proprio in ragione delle finalità di tutela dell'istituto e delle responsabilità attribuite ai genitori nei confronti della società, non è possibile escludere dal concetto in esame, l'attribuzione in capo ai genitori di specifici diritti nei confronti dei figli, che assumono valenza funzionale ai doveri ed alle responsabilità imposte dalla legge nei confronti dei genitori.

 

Il presente contributo è tratto dal volume "RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI" (II ed., Giuffrè ed., Milano, marzo 2014)




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