-  Mazzon Riccardo  -  11/04/2015

DANNEGGIATO IN AMBITO SCOLASTICO: RISARCIMENTO TANTO EX ART. 2048 QUANTO EX 2049 C.C. - Riccardo MAZZON

non vi è alcun ostacolo all'applicabilità integrale dell'art. 2049 del codice civile alla Pubblica Amministrazione

l'ambito scolastico

soccorrono tanto l'articolo 2048 del codice civile, quanto l'articolo 2049, medesimo codice 

Anche in ambito scolastico, oltrecché l'articolo 2048 del codice civile (cfr., amplius, capitolo undicesimo del volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012),

"il Ministero della pubblica istruzione è civilmente responsabile per i danni riportati da un allievo di un Istituto tecnico professionale nel corso di una esercitazione nei locali scolastici, determinati da fatto colposo addebitabile ad un docente, poiché il personale di ruolo adibito all'insegnamento in questi Istituti - che pure hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa - è legato da rapporto di pubblico impiego con lo Stato ai sensi degli art. 45 ss. l. 15 giugno 1931 n. 889 e svolge la propria attività professionale nell'esercizio di incombenze affidategli dal Ministero" (Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1997, n. 1000, GCM, 1997, 171; DResp, 1997, 458; CS, 1997, II, 859),

soccorre al danneggiato l'articolo 2049, medesimo codice:

"in ambito scolastico il vincolo negoziale sorge in virtù del "contatto sociale qualificato" verificatosi tra le parti del rapporto, a seguito dell'accoglimento della domanda d'iscrizione da parte dell'Istituto scolastico e della conseguente ammissione dell'allievo alla scuola. Ne deriva che tra le diverse obbligazioni accessorie assunte automaticamente dall'Istituto vi è quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso. In tale ordine di fattispecie, l'onere probatorio del danneggiato risulta notevolmente alleggerito, ove si consideri che l'attore può limitarsi ad allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto e che esso è derivato da un inadempimento, gravando poi sulla parte convenuta l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. Al caso di specie, possono d'altro canto applicarsi anche le regole generali della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. che implicano un onere della prova più gravoso: è infatti a carico della parte attrice la dimostrazione della colpa dell'insegnante (riferibile al Ministero ex art. 2049 c.c., ovvero per immedesimazione organica), colpa che non può ritenersi sussistente per il solo fatto della verificazione dell'infortunio. (Nel caso di specie la colpa è stata ravvisata nel non aver preparato adeguatamente ed in maniera accurata i propri allievi all'attività fisica)" (Trib. Milano, sez. X, 21 aprile 2009, n. 5223, GiustM, 2009, 5, 37 - conforme, in quanto la p.a. dev'essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criterio della cosiddetta "occasionalità necessaria", degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi (Nella specie, trattandosi di atti di violenza sessuale posti in essere da un'insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati, sotto pretesto di finalità attinenti alla sfera dell'igiene sessuale, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la concorrente responsabilità civile della p.a., considerando che tra i compiti delle maestre di scuola materna rientra anche quello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell'igiene personale): Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2003, n. 33562, C., CP, 2004, 3641; FI, 2004, II, 522 – conforme, quanto a responsabilità civile del Ministero della pubblica Istruzione per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestro di una scuola elementare in danno di sue alunne: Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2002, n. 36503, C., CP, 2004, 886).

 




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