-  D'Ambrosio Mary  -  31/05/2014

DANNO DA INTESE ANTICONCORRENZIALI - Mary d'AMBROSIO

Nel caso in cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia sanzionato un'impresa di assicurazione per un'intesa restrittiva della concorrenza, il consumatore che promuova azione di risarcimento dei danni ex art. 33, secondo comma, della legge n. 287/1990 assolve l'onere della prova a suo carico con la produzione del provvedimento sanzionatorio e con la produzione della sua polizza. Infatti, il provvedimento del Garante, cui deve riconoscersi elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa condotta a procurare un danno ai consumatori, consente di presumere, senza violazione del principio praesumptum de praesumpto non admittitur, che dalla condotta anticoncorrenziale sia effettivamente scaturito un danno per la generalità degli assicurati, nel quale è ricompreso, come essenziale componente, il danno subito dai singoli assicurati, mentre è onere dell'impresa assicurativa, anche alla stregua del principio di vicinanza, offrire prova contraria a dimostrazione della interruzione del nesso causale tra l'illecito antitrust e il danno patito tanto dalla generalità dei consumatori quanto dal singolo.

Tanto stabilisce la Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-05-2014, n. 11904 in continuità con l"orientamento consolidato.

Sinteticamente il fatto. Una compagnia assicurativa che insieme ad altre veniva sanzionata dall"Autorità garante della concorrenza e del mercato per aver posto in essere, attraverso uno scambio sistematico d'informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, un"intesa restrittiva della concorrenza, con conseguente incremento dei premi, viene condannata, sulla scorta del citato provvedimento AGCM, al risarcimento del danno nei confronti di un assicurato.

La compagnia assicurativa lamenta violazione, da parte della Corte territoriale, dell"art. 2729 c.c. in quanto deduce presuntivamente dall"intesa anticoncorrenziale l"aumento generalizzato del prezzo del premio di tutte le polizze nonché il conseguente danno in capo al singolo assicurato.

La Corte di Cassazione, nel dichiarare infondato il suddetto motivo di ricorso, propone la risoluzioni di tre questioni strettamente connesse a quella principale riguardante la prova del danno subito dal singolo per effetto dell"intesa anticoncorrenziale. Innanzitutto affronta il rapporto tra le decisioni dell"Agcm e quelle della Corte d"Appello.

Spiega la Corte che l"Autorità garante della concorrenza e del mercato opera su un piano pubblicistico agendo, anche d"ufficio, nell"interesse pubblico per dare attuazione alle norme che vietano intese finalizzate a creare equilibri di mercato collusivi e a falsare i meccanismi della concorrenza, usufruendo di poteri di accertamento e sanzionatori in virtù della funzione di "autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza" affidatagli dalla legge.

I giudici ordinari operano su un piano privatistico, su iniziativa del singolo, a tutela delle posizioni giuridiche soggettive lese dalle condotte d"impresa in violazione delle norme antitrust, nazionali e comunitarie.

Pur ponendosi su piani indipendenti le due tutele sono tra loro complementari. La sinergia delle due tutele, infatti, accresce l'efficacia complessiva della normativa antitrust. Il principio di effettività e di unitarietà dell'ordinamento non consente di ritenere irrilevante il provvedimento del Garante nel giudizio civile, considerato anche che le due tutele sono previste nell'ambito dello stesso testo normativo e nell'ambito di un'unitaria finalità.

La Cass. perviene, quindi, alla conclusione che il provvedimento sanzionatorio emanato dall"AGCM ha una rilevante attitudine probatoria nel giudizio civile di risarcimento del danno.

Stante, infatti, l"ampiezza dei poteri ispettivi e d"indagine, nonché la specifica competenza in materia da parte dell"Autorità garante, qualora questa accerti la sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e, in conseguenza di questa, un generalizzato aumento dei premi, non vi è addebito di vizio di motivazione che possa muoversi alla sentenza di merito che da tali accertamenti abbia tratto argomento per presumere il danno ai singoli consumatori.

La seconda questione affrontata inerisce la prova del nesso causale tra l"intesa anticoncorrenziale accertata dal garante ed il danno patito dal consumatore.

La Corte afferma che è proprio nell"adesione del singolo assicurato che trova attuazione la condotta anticoncorrenziale. Infatti, fine ultimo degli accordi tesi a limitare la concorrenza è quello di ricavare un profitto maggiore rispetto a quello che si potrebbe trarre in assenza dell"intesa. La stipulazione dei singoli contratti non rappresenta che la realizzazione dell"obiettivo perseguito dalle compagnie assicuratrici, quel maggior lucro cui tende la condotta collusiva.

Né può distinguersi il danno del singolo da quello della generalità in quanto nel danno subito dalla generalità degli assicurati per effetto dell"illecito antitrust è ricompreso, quale componente essenziale, il danno subito dal singolo. I due danni, pur logicamente distinguibili non lo sono dal punto di vista fattuale.

Si arriva al terzo punto affrontato dalla Corte: la prova del danno.

Per sua natura, l'illecito anticoncorrenziale polverizza il danno tra tutti i consumatori sicché è artificioso ritenere che la posizione del singolo vada distinta, sul piano presuntivo, dalla posizione dell'insieme dei consumatori.

Il consumatore assolve, pertanto, l"onere della prova allegando il contratto stipulato con la compagnia assicurativa e l"accertamento, in sede amministrativa, dell"intesa anticoncorrenziale. È onere della compagnia assicurativa vincere la presunzione di responsabilità, con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno nonché all'entità del pregiudizio lamentato, allegando elementi probatori specifici inerenti la determinazione del premio nel caso concreto. Del resto il contratto è predisposto unilateralmente dall"impresa e il consumatore può aderirvi o meno, ma è solo la prima ad avere piena contezza degli elementi che hanno portato alla quantificazione del premio.




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