-  Negro Antonello  -  16/06/2014

DANNO DA PAURA DI MORIRE - Cass. 13537/2014 - Antonello NEGRO

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha affrontato il tema del danno derivante dalla paura di morire, ovvero quello specifico aspetto del pregiudizio non patrimoniale che si concretizza nella consapevolezza dell'imminente inevitabile decesso.

La Cassazione ha confermato la pronuncia di secondo grado nella parte in cui si affermava che spetta al danneggiato (caduto allorquando era passeggero su di un autobus) fornire la prova della suddetta (giustificata) paura.

Nel caso di specie la vittima, dopo l'evento lesivo, era stata ricoverata ed era stata dimessa dopo dieci giorni.

La causa del decesso, ha osservato la Corte, è riconducibile non alla contusione patita per la caduta sull'autobus, bensì ad una fibrillazione ventricolare a sua volta cagionata da una crisi lipotimica.

La vittima, dunque, ha concluso la Corte di Cassazione, non è rimasta in attesa del proprio decesso in quanto "non poteva ragionevolmente prevedere (né lui né nessun altro) che a causa della contusione sternale sarebbe morto".

Sulla base di tali premesse la Cassazione ha formulato il seguente - condivisibile - principio di diritto: "la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente; in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni".

Il testo integrale della pronuncia è reperibile sul sito "lanuovaproceduracivile.com" (che si ringrazia per la segnalazione).

 




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