-  Redazione P&D  -  21/11/2014

DANNO MORALE: IRRILEVANZA DELLA DIVERSA REALTA' SOCIO ECONOMICA, Cass. 24201/14 - Giuseppe DE MARCO

 

Ricorre in Cassazione una signora residente in un Paese estero, in proprio e nella qualità di madre delle figlie minori, impugnando la sentenza d"appello in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, riconosciuto già dal Tribunale, per la perdita del proprio marito in conseguenza di un sinistro stradale (concorso di colpa con la convenuta).

L"entità del risarcimento spettante alle danneggiate era stata ridotta in considerazione del luogo nel quale le somme liquidate erano destinate a essere spese. Il Giudice infatti aveva proceduto a un trattamento personalizzato sulla base del diverso costo della vita nel Paese in cui le danneggiate risiedevano.

La Corte di Cassazione, qualche giorno fa, ha accolto il ricorso.

Non è possibile adeguare la misura del risarcimento al potere di acquisto della moneta nello Stato di residenza dell"avente titolo al risarcimento. Mentre la Corte d"appello aveva richiamato la sentenza della Cassazione n.1637/2000, la stessa III sezione della Corte di Cassazione richiama invece la decisione n.7932 del 18 maggio 2012 con cui era stato smentito il precedente, tra l"altro unico, orientamento. I fattori suscettibili di incidere sulla determinazione del danno sono soltanto tre, ricordava la pronuncia del 2012: la condotta illecita, il danno e il nesso causale. Il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà o investirà il risarcimento a lui spettante, è invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell"illecito, un posterius, come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno.

Nella sentenza recentissima del 13 novembre la Cassazione sottolinea, dopo aver aderito all"orientamento più recente, che una valutazione differenziata risulterebbe, innanzitutto, in evidente contrasto con l"art.3 della Costituzione.

Non si vede, spiega la Corte, "alla luce della giurisprudenza costituzionale nonché della semplice logica giuridica, per quale ragione un medesimo evento dannoso possa determinare conseguenze diverse a seconda della nazionalità dei soggetti aventi diritto al risarcimento…Il risarcimento del danno deve avere come obiettivo fondamentale il rispristino del valore-uomo nella sua insostituibile unicità".

La Corte richiama inoltre la sentenza del 7 giugno 2011, n.12408, ribadita da altre più recenti, nella quale si è riconosciuta l"importanza di una uniformità, per quanto possibile, delle tecniche di risarcimento del danno (necessità di fare ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano). Sicché, scrivono i giudici della Cassazione, "la decisione odierna si inserisce in modo coerente in questo filone di giurisprudenza, poiché evidenzia l"insostenibilità del riferimento alle diverse realtà socio-economiche in sede di risarcimento del danno non patrimoniale".

Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:

"In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito, procedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma liquidata è destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell"illecito".

 

 

 




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