-  Cariello Maria  -  18/11/2013

DDL CONTRATTI DI CONVIVENZA,I NOTAI CI PROVANO- Maria CARIELLO

 

La transizione dal "concubinato" alla "famiglia di fatto" testimonia l'evoluzione anche lessicale, nel trattamento del fenomeno e la copiosa produzione giurisprudenziale unitamente alle sparute previsioni legislative, attestano una rilevanza che è andata oltre la mera tolleranza.

In fondo l'art 29 della nostra Costituzione non nega dignità a forme del rapporto di coppia diverse dal matrimonio, riconoscendo alla famiglia legittima una dignità superiore in ragione "dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio"(Corte cost, 26.5.89, n. 310, in Giust. civ., 1989, I, 1782).

Di contro, la famiglia di fatto può essere inclusa in quelle "formazioni sociali" menzionate dall'art 2 della Costituzione, ove il singolo svolge la sua personalità, lasciando al legislatore il compito di definirne lo statuto assicurando la salvaguardia dei "diritti inviolabili dell'uomo".

In funzione del principio di libertà che ispira la famiglia di fatto, i conviventi possono regolamentare i loro rapporti adottando gli strumenti tipici degli atti di autonomia privata; diversamente una disciplina organica della materia, violerebbe proprio quella scelta di libertà dei conviventi, nel decidere di eludere volontariamente le regole del sistema "famiglia legittima".

Nel rispetto di tale principio, è stata l'opera adeguatrice della giurisprudenza a  regolare di fatto fattispecie di carattere patrimoniale o penale.

Ma tanti sono i vuoti da colmare: in ambito lavorativo, successorio, i trattamenti sanitari per il convivente ricoverato, la reversibilità della pensione.

Vani i richiami dell'Unione Europea (Raccomandazione del 16 marzo 2000 e Risoluzione del 4 settembre 2003) con i quali si è invitati gli Stati Membri a garantire alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle famiglie tradizionali.

Ma il legislatore italiano more solito, da sempre disinteressato ai problemi delle minoranze "povere", si è limitato a timidi tentativi, dimenticando che la famiglia non è un istituto esclusivamente privatistico, ma lo snodo tra la persona e la società,  tra la persona e lo Stato.

E così mentre il Parlamento è impaludato tra questione "Cancellieri" e "Berlusconi" e gli avvocati agognano la rivisitazione dei "Parametri", il dibattito sulla necessità o meno di riconoscere i diritti alle unioni di fatto, viene portato avanti dai notai con uno special Day il 30 novembre con l'intento di fornire consulenza ed assistenza per la redazione dei cd "contratti di convivenza" per le famiglie more uxorio.

Il Consiglio nazionale del Notariato dal 2 dicembre consentirà di stipulare i "Contratti di convivenza" a quanti abbiano deciso di mettere su famiglia al di fuori del matrimonio, un bacino in termini "commerciali" (dopo il crollo del mercato immobiliare) decisamente ampio, se tra il 2010 e il 2011 a vivere sotto lo stesso tetto, erano circa 972mila coppie.

I notai spingono così il DDL 239 (25 marzo 2013) - contratto di convivenza e solidarietà - che si muoverebbe nell'ambito dell'articolo 2 della Costituzione, istituendo il «patto di convivenza», il contratto che ha per oggetto la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi ad una vita in comune e non certo il riconoscimento automatico di diritti/doveri derivanti dalla semplice «unione di fatto» o convivenza.

La proposta riconosce la libertà di autodeterminazione della volontà delle parti attraverso un contratto, trascritto nel Registro unico nazionale dei patti di convivenza istituito a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, con il quale le parti possono disciplinare le modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune; la messa in comunione ordinaria dei beni acquistati a titolo oneroso; i diritti e obblighi di natura patrimoniale a favore dei contraenti allo scioglimento del patto di convivenza; nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo nove anni dalla stipula del patto si prevede che spetti al superstite una quota di eredità' non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile pattiziamente può arrivare fino a un terzo dell'eredità.

Prevede altresì che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacita' di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, siano adottate, nei limiti delle disposizioni vigenti, dal convivente. In assenza di ascendenti o discendenti diretti, tutte le decisioni sono comunque adottate dal convivente. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto pubblico. Nel caso di recesso unilaterale da un patto trascritto, il notaio che riceve l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 1986-ter, commi secondo e terzo, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

La previsione di agevolazioni fiscali e la riduzioni dei compensi professionali (imposta in misura fissa, onorario minimo) dovrebbero costituire poi, i presupposti per i notai ..... per accogliere a braccia aperte questo nuovo consistente bacino di utenza.

Dal 17 luglio la commissione Giustizia del Senato ha cominciato oltre che l'esame del ddl n. 239 per l'introduzione del "contratto di convivenza e solidarietà" (firmatario l'ex ministro Carlo Giovanardi) anche quello del ddl n. 197 per la disciplina del "patto di convivenza" (proposta di 5 senatori, prima firmataria Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Il "Patto di convivenza" previsto dal DDL Casellati n. 197 (15 marzo 2013) da sottoscrivere davanti ad un notaio (degli avvocati non c'è traccia...)   nel comune di residenza di uno dei due conviventi ("due persone maggiorenni e capaci, unite da reciproco vincolo affettivo"), stabilisce un obbligo "di assistenza morale e materiale", l'estensione dei diritti e i doveri spettanti ai coniugi relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria, il diritto alla successione nel contratto di locazione, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento nel caso di scioglimento del contratto.




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