-  Bianchi Deborah  -  21/10/2013

DDL DIFFAMAZIONE. LA RETTIFICA ON LINE NON FUNZIONA- Deborah BIANCHI

Il DDL Diffamazione il 17 Ottobre 2013 ha incassato il primo SI alla Camera. Ora la palla passa al Senato.Speriamo che il Senato sappia distinguere tra stampa cartecea e stampa elettronica. Due fenomeni differenti devono essere sottoposti a discipline differenti: è un principio di giustizia sostanziale!

Come si può pensare di applicare la disciplina della rettifica, istituto di una legge del 1948, alla realtà dell"internet? La Cassazione sez. pen., n. 35511/2010, leading case in materia di responsabilità del direttore della testata on line, ha stabilito che la stampa telematica non è assimilabile alla stampa cartacea in quanto realtà assolutamente diverse e dunque non possiamo applicare in via analogica estensiva la disciplina della legge stampa del 1948 alle fattispecie digitali. Assunta la consapevolezza giuridica dell"impossibilità di accostare la normativa dell"editoria tradizionale a quella digitale, dobbiamo riconoscere di conseguenza anche l"impossibilità e l"assurdità di applicare l"istituto della rettifica alla realtà del web. A cosa serve la rettifica apposta su un articolo di una pagina web conservando la medesima URL come dice il testo della proposta di legge?

L"internet è dominato dagli algoritmi dei motori di ricerca che infondono logiche di senso al mare magnum della Rete. Sappiamo che questi algoritmi pescano i contenuti secondo le parole indicate nelle URL e secondo i meta tag presenti nel codice html della pagina web. La rettifica eseguita senza cambiare la URL dell"articolo significa di fatto lasciare che i motori di ricerca continuino a rilanciare la notizia assunta come diffamatoria senza possibilità di accusare il sentore della rettifica nelle ricerche digitali. In definitiva le modalità di apposizione della rettifica così come previste dalla ppl non servono a nulla e la cattiva reputazione ingiustificata continuerà ad alterare l"identità digitale del soggetto leso, COSTITUENDO INOLTRE UN FORTE AGGRAVIO PER LE REDAZIONI DEI GIORNALI TELEMATICI.

L"unico metodo "di buon compromesso" tra le esigenze di tutela della persona e le esigenze di economicità del giornale on line nell"esecuzione della rettifica si individua nell"applicazione del NO INDEX (ovvero dell"interdizione dai motori di ricerca della pagina web risultata diffamatoria). Così facendo, la notizia NON VIENE CANCELLATA rimanendo nell"archivio della testata elettronica MA AL TEMPO STESSO ASSICURA LA TUTELA DELL"IDENTITA" DIGITALE E DELLA WEB REPUTATION DEL SOGGETTO.

Un altro elemento di criticità è la disposizione della SANZIONE PECUNIARIA  DA € 5.000 FINO A € 10.000 PER I CITTADINI OVVERO ANCHE PER I BLOGGER. Ecco dunque che ciò che è stato escluso dalla porta (i blog non sono sottoposti all"applicazione della proposta di legge) rientra dalla finestra. E" chiaro che così facendo si alimenta un meccanismo di autocensura o di censura su richiesta pur di evitare la condanna a pagare cifre così ingenti da parte di soggetti che curano diari on line per passione, per esprimersi, per comunicare e per informare in modo personale. Vulnus evidente alla libertà di espressione!!!! Anche qui si sarebbe dovuto osservare il principio di proporzionalità indicato dalla CEDU e stabilire la sanzione in proporzione alle possibilità economiche del danneggiante.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film