-  Redazione P&D  -  21/03/2014

DECADENZA DALLA RATEAZIONE: RETROATTIVE LE NORME DI FAVORE PER IL CONTRIBUENTE- Simona CARUSO

Con la risoluzione n. 32/e del 19 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere applicata retroattivamente la norma che ha innalzato da due ad otto il numero delle rate insolute per decadere dal beneficio della rateazione.

Tale disposizione di favore nei confronti dei contribuenti si applica, dunque, anche ai piani di rateizzazione già in essere e non decaduti prima del 22 giugno 2013, data di entrata in vigore della modifica (introdotta dall"art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legge n. 69 del 2013, cosiddetto "decreto del fare", convertito con modificazioni nella legge n.98 del 9 agosto 2013, che ha innovato l"art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973).

Secondo l'Agenzia, la retroattività della norma è coerente con la ratio delle modifiche in tema di rateazione, introdotte dal "decreto del fare", improntate ad una maggior tolleranza nei confronti dei contribuenti, considerata la grave situazione economica generale.

Tra queste novità rientra anche l'aumento da 72 a 120 del numero delle rate per dilazionare il pagamento degli importi iscritti a ruolo, nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà.

Come ricorda opportunamente la risoluzione, anche tale norma è già dotata di efficacia retroattiva.




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