Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  10/12/2022

Decreti di attuazione del Piano integrato di attività e organizzazione per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 6 del d.l.  9  giugno  2021,  n.  80,  conv.to nella legge 6 agosto 2021,  n.  113

Al fine di adeguare il Piano integrato di attività e organizzazione alle esigenze delle diverse pubbliche amministrazioni, è entrata in vigore la sotto estesa e riportata regolamentazione volta a definire dettagli e contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione, le modalità semplificate per l'adozione dello stesso, da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti conformando il Piano integrato di attività e organizzazione alla struttura e alle modalità redazionali indicate in particolare nel dPCM 132/2022.

Si ricorda a tale titolo, da ultimo, la circolare della Funzione Pubblica https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/NOTA_CIRCOLARE_2_2022-PIAO.pdf  che in previsione del prossimo ciclo di programmazione 2023-2025 e alla luce dell’attuale crisi energetica internazionale, invita le Amministrazioni "a valutare l’opportuno inserimento, tra gli obiettivi della Sezione “Valore pubblico, performance, anticorruzione” del PIAO, di specifici obiettivi legati all’efficientamento energetico." ed al risparmio energetico.

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dPR 24 giugno 2022, n. 81

Regolamento recante  individuazione  degli  adempimenti  relativi  ai Piani assorbiti dal Piano integrato di  attivita'  e  organizzazione.

(22G00088)

(GU n.151 del 30-6-2022)

 

  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;

  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della giustizia»;

  Visto,  in  particolare,  l'articolo  6,  comma   5,   del   citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che, con  uno  o  piu' decreti  del  Presidente   della   Repubblica,   emanati   ai   sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata,  ai  sensi  dell'articolo  9, comma 2, del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi  ai  piani  assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione;

  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2021;

  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  seduta  del  9 febbraio 2022;

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio e del 17 febbraio 2022;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 26 maggio 2022;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro per la pubblica amministrazione;

 

                                Emana

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

 

Individuazione  di  adempimenti  assorbiti  dal  Piano  integrato  di attivita' e organizzazione

 

  1. Ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  1,  del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendentisono  soppressi,  in quanto assorbiti  nelle  apposite  sezioni  del  Piano  integrato  di attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai  piani di cui alle seguenti disposizioni:
  1. a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis  (Piano  delle  azioni  concrete)  e   60-ter,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  1. b) articolo 2, comma 594, lettera a), della  legge  24  dicembre 2007, n. 244 (Piano per  razionalizzare  l'utilizzo  delle  dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di  lavoro nell'automazione d'ufficio);
  1. c) articolo 10, commi  1,  lettera  a),  e  1-ter,  del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
  1. d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
  1. e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
  1. f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, 198 (Piani di azioni positive).
  2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti  i richiami ai piani individuati al comma  1  sono  da  intendersi  come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non piu' di  cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli  adempimenti  stabiliti  nel decreto  del  Ministro  della   pubblica  amministrazione   di   cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.
  1. All'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo e' soppresso.

                               Art. 2

 

                    Disposizioni di coordinamento

 

  1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  il  piano  dettagliato  degli obiettivi di cui all'articolo 108,  comma  1,  del  medesimo  decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo  10  del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.
  1. Ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  le  amministrazioni,  anche  ad  ordinamento autonomo, le agenzie  e  gli  enti  pubblici  non  economici  statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo  6  del  medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente  sezione  del  PIAO,  al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della Ragioneria generale dello  Stato  per  le  necessarie  verifiche  sui relativi dati.

                               Art. 3

 

                            Monitoraggio

 

  1. Al fine di individuare ulteriori adempimenti incompatibili  con il PIAO, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per la disciplina sulla  prevenzione  della corruzione e per la trasparenza, l'Autorita' nazionale anticorruzione effettuano,  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri  a carico  della  finanza   pubblica,   un'attivita'   di   monitoraggio sull'effettiva utilita' degli adempimenti  richiesti  dai  piani  non inclusi nel PIAO.
  1. All'esito dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021,  si provvede alla  individuazione  di  eventuali  ulteriori  disposizioni incompatibili con la disciplina di cui allo stesso articolo 6.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 24 giugno 2022

 

                             MATTARELLA

                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei ministri

 

                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica

                                  amministrazione

 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri, registrazione n. 1712

 

 

 

 

 Dm 132/2022

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 giugno 2022, n. 132 

Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato  di attivita' e organizzazione. (22G00147)

(GU n.209 del 7-9-2022)

 

 

 

 

                             IL MINISTRO

                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE

 

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante «Disciplina dell'attivita' di  governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

  Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n. 80, recante «Misure urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacita' amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza  PNRR  e per l'efficienza della  giustizia»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che, per assicurare la qualita' e la trasparenza dell'attivita' amministrativa e  migliorare la qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere  alla costante e  progressiva  semplificazione  e  reingegnerizzazione  dei processi anche  in  materia  di  diritto  di  accessole  pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  con  piu'  di  cinquanta dipendenti, entro il 31  gennaio  di  ogni  anno  adottano  il  Piano integrato di attivita' e organizzazione;

  Visto in particolare, il  comma  6,  del  citato  articolo  6,  del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2021,  n.   113,   cosi'   come   modificato dall'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3),  del  decreto-legge  30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che con decreto  del  Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il   Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni;

Visto altresi',  che  il  citato  comma  6,  dell'articolo  6,  del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che nel  Piano  tipo  sono definite modalita' semplificate per l'adozione del Piano  di  cui  al comma  1  da  parte  delle  amministrazioni  con  meno  di  cinquanta dipendenti;

  Visto  altresi',  il  comma  7-bis,  del  citato  articolo  6,  del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha stabilito che  le  regioni, per quanto attiene alle aziende e agli enti  del  Servizio  sanitario nazionale adeguano i rispettivi ordinamenti ai  principi  di  cui  al medesimo articolo 6 nonche' ai contenuti definiti nel Piano integrato di organizzazione e attivita' di cui al presente decreto;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo 1999, n. 59», e, in particolare, l'articolo 7, comma 3,  che  riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito  delle  rispettive  competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si  articola  la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

  Visto il decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle procedure»;

  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella riunione del 2 dicembre 2021;

  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio  2022 sullo schema di decreto  del  Presidente  della  Repubblica  previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80, convertito con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2021,  n.  113, nell'ambito del quale si attribuisce al decreto di cui  al  comma  6, del citato articolo 6, valore regolamentare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2022;

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n.  400  del  1988 effettuata con nota n. 798, in data 24 giugno 2022;

 

                                Emana

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

 

                 Finalita' e ambito di applicazione

 

  1. Il presente decreto definisce il contenuto del Piano  integrato di attivita' e organizzazione, di cui all'articolo 6,  comma  6,  del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  1. Al  fine  di  adeguare  il  Piano  integrato  di  attivita'   e organizzazione alle esigenze delle diverse pubbliche amministrazioni, il presente decreto, definisce, altresi', le  modalita'  semplificate per l'adozione dello stesso, da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.
  1. Le pubbliche amministrazioni conformano il Piano  integrato  di attivita'  e  organizzazione  alla   struttura   e   alle   modalita' redazionali  indicate  nel  presente  decreto,  secondo   lo   schema contenuto nell'allegato  che  forma  parte  integrante  del  presente decreto.

                               Art. 2

 

                  Composizione del Piano integrato  di attivita' e organizzazione

 

  1. Il Piano integrato di attivita' e  organizzazione  contiene  la scheda anagrafica dell'amministrazione ed e' suddiviso nelle  sezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5. Le sezioni sono a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite  a  specifici  ambiti  di attivita' amministrativa e gestionaliCiascuna  sezione  del  piano integrato  di  attivita'  e  organizzazione  deve   avere   contenuto sintetico e descrittivo delle relative  azioni  programmate,  secondo quanto stabilito dal presente decreto, per il periodo di applicazione del  Piano  stesso,  con  particolare  riferimento,  ove  ve  ne  sia necessita', alla fissazione di obiettivi temporali intermedi.
  1. Sono esclusi dal Piano integrato di attivita' e  organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge  9 giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2021, n. 113.

                               Art. 3

 

                Sezione Valore pubblico, Performance  e Anticorruzione

 

  1. La  sezione  e'  ripartita  nelle  seguenti   sottosezioni   di programmazione:
  1. a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti:

      1) i risultati  attesi  in  termini  di  obiettivi  generali  e specifici, programmati in coerenza con i documenti di  programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;

      2) le  modalita'  e  le  azioni  finalizzate,  nel  periodo  di riferimento, a realizzare la piena accessibilita', fisica e digitale, alle   pubbliche   amministrazioni    da    parte    dei    cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';

      3) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda  Semplificazione  e,  per  gli enti interessati  dall'Agenda  Digitale,  secondo  gli  obiettivi  di digitalizzazione ivi previsti;

      4)  gli  obiettivi  di  valore  pubblico  generato  dall'azione amministrativa, inteso come  l'incremento  del  benessere  economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

  1. b) Performance: la sottosezione e'  predisposta  secondo  quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del  2009  ed  e' finalizzata, in particolare, alla programmazione  degli  obiettivi  e degli  indicatori  di  performance  di  efficienza  e  di   efficacia dell'amministrazione. Essa deve indicare, almeno:

      1) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;

      2) gli obiettivi di digitalizzazione;

      3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare  la piena accessibilita' dell'amministrazione;

      4)  gli  obiettivi  per  favorire  le   pari   opportunita'   e l'equilibrio di genere.

  1. c) Rischi  corruttivi  e   trasparenza:   la   sottosezione   e' predisposta dal Responsabile della  prevenzione  della  corruzione  e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici  in  materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della  legge  6  novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi  essenziali  della  sottosezione quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai  sensi  della  legge  6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e  del  decreto  legislativo  14  marzo 2013, n. 33 del 2013. La sottosezione, sulla base  delle  indicazioni del PNA, contiene:

      1)  la  valutazione  di  impatto  del  contesto  esterno,   che evidenzia  se  le   caratteristiche   strutturali   e   congiunturali dell'ambiente   culturale,   sociale   ed   economico    nel    quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi  di  fenomeni corruttivi;

      2)  la  valutazione  di  impatto  del  contesto  interno,   che evidenzia se lo scopo dell'ente  o  la  sua  struttura  organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;

      3) la mappatura dei processi,  per  individuare  le  criticita' che, in ragione della natura  e  delle  peculiarita'  dell'attivita', espongono  l'amministrazione  a  rischi  corruttivi  con  particolare attenzione ai processi  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di performance volti a incrementare il valore pubblico;

      4) l'identificazione e valutazione dei  rischi  corruttivi,  in funzione   della   programmazione   da    parte    delle    pubbliche amministrazioni delle misure previste dalla legge n. 190 del  2012  e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;

      5) la progettazione di misure organizzative per il  trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di misure  di  semplificazione, efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa;

      6)  il  monitoraggio  sull'idoneita'  e  sull'attuazione  delle misure;

      7) la programmazione dell'attuazione  della  trasparenza  e  il monitoraggio  delle  misure  organizzative  per  garantire  l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

  1. Per gli enti locali la sottosezione a) sul valore  pubblico  fa riferimento  alle  previsioni  generali   contenute   nella   Sezione strategica del documento unico di programmazione.

                               Art. 4

 

               Sezione Organizzazione e Capitale umano

 

  1. La  sezione  e'  ripartita  nelle  seguenti   sottosezioni   di programmazione:
  1. a) Struttura organizzativa: in questa sottosezione e' illustrato il  modello  organizzativo  adottato  dall'Amministrazione   e   sono individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
  1. b) Organizzazione del lavoro agile: in questa sottosezione  sono indicati, in coerenza con la definizione degli  istituti  del  lavoro agile  stabiliti  dalla  Contrattazione  collettiva   nazionale,   la strategia e gli obiettivi di sviluppo di  modelli  di  organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati  dall'amministrazione.  A  tale fine, ciascun Piano deve prevedere:

      1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in  modalita' agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;

      2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che  puo' prestare lavoro in modalita' agile, assicurando  la  prevalenza,  per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione  lavorativa  in presenza;

      3)  l'adozione  di  ogni  adempimento   al   fine   di   dotare l'amministrazione di una  piattaforma  digitale  o  di  un  cloud  o, comunque,  di  strumenti  tecnologici  idonei  a  garantire  la  piu' assoluta riservatezza dei  dati  e  delle  informazioni  che  vengono trattate  dal  lavoratore  nello  svolgimento  della  prestazione  in modalita' agile;

      4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro  arretrato, ove presente;

      5) l'adozione  di  ogni  adempimento  al  fine  di  fornire  al personale dipendente apparati digitali e  tecnologici  adeguati  alla prestazione di lavoro richiesta;

  1. c) Piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale:  indica  la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per  inquadramento  professionale  e deve evidenziare:

      1) la capacita'  assunzionale  dell'amministrazione,  calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;

      2) la programmazione delle cessazioni dal servizio,  effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima  dell'evoluzione  dei fabbisogni di personale  in  relazione  alle  scelte  in  materia  di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attivita' o funzioni;

      3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate; 

      4) le strategie di formazione del  personale,  evidenziando  le priorita' strategiche in termini di riqualificazione o  potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per  filiera professionale;

      5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze  di  personale, in relazione alle esigenze funzionali.

                               Art. 5

 

                        Sezione Monitoraggio

 

  1. La sezione indica gli strumenti e le modalita' di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti,  delle  sezioni precedenti, nonche' i soggetti responsabili.
  1. Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalita' stabilite dagli articoli 6 e  10,  comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  mentre il monitoraggio della sottosezione Rischi  corruttivi  e  trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC. Per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi  di performance  e'   effettuato   su   base   triennale   dall'Organismo Indipendente  di  Valutazione  della   performance   (OIV)   di   cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo  di  valutazione,  ai  sensi  dell'articolo  147  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

                               Art. 6

 

               Modalita' semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti

 

  1. Le  pubbliche  amministrazioni  con  meno  di  50   dipendenti, procedono alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c), 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella  esistente  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n.  190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: 

a) autorizzazione/concessione;

b) contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;

d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e  della  Trasparenza  (RPCT)  e  dai  responsabili  degli uffici, ritenuti di maggiore  rilievo  per  il  raggiungimento  degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in  presenza di fatti corruttivi,  modifiche  organizzative  rilevanti  o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di  aggiornamenti  o  modifiche  degli  obiettivi  di  performance  a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validita',  il Piano e' modificato  sulla  base  delle  risultanze  dei  monitoraggi effettuati nel triennio.

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui al  comma  1  sono  tenute, altresi', alla predisposizione del Piano  integrato  di  attivita'  e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a),  b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attivita' di cui al presente articolo.

                               Art. 7

 

             Redazione del Piano integrato di attivita'  e organizzazione

 

  1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1  e  4,  del  decreto-legge  9 giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attivita' e organizzazione e'  adottato  entro  il  31  gennaio,  secondo  lo  schema   di   cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale  e viene aggiornato annualmente entro la  predetta  dataIl  Piano  e' predisposto esclusivamente in formato digitale ed e'  pubblicato  sul sito istituzionale del Dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e  sul  sito  istituzionale  di ciascuna amministrazione.

                               Art. 8

 

     Rapporto del Piano integrato di attivita' e organizzazione con i documenti di programmazione finanziaria

 

  1. Il Piano integrato di attivita' e organizzazione  elaborato  ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri  contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti  a  legislazione vigente  per  ciascuna  delle  pubbliche  amministrazioni,   che   ne costituiscono il necessario presupposto.
  1. In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il  termine  di cui all'articolo 7, comma 1 del presente  decreto,  e'  differito  di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.
  1. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto e' differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

                               Art. 9

 

Monitoraggio dell'attuazione della disciplina sui Piani integrati  di  attivita' e organizzazione e delle performance organizzative

 

  1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge  9  giugno 2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti  provvedono al  monitoraggio  dell'attuazione   del   presente   decreto   e   al monitoraggio  delle  performance   organizzative   anche   attraverso l'individuazione di un ufficio  associato  tra  quelli  esistenti  in ambito provinciale o  metropolitano,  secondo  le  indicazioni  delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
  1. Nei casi di cui al comma 1, il Piano integrato di  attivita'  e organizzazione e' comunque redatto secondo  il  modello  allegato  al presente decreto.

                               Art. 10

 

                              Sanzioni

 

  1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge  9  giugno 2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2021, n. 113, in caso di mancata  adozione  del  Piano  integrato  di attivita' e organizzazione trovano applicazione le  sanzioni  di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme  restando  quelle  previste  dall'articolo  19,  comma  5,  lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

                               Art. 11

 

                    Adozione del Piano integrato  di attivita' e organizzazione

 

  1. Il piano di cui al presente decreto e' adottato dagli organi di indirizzo politico e per le pubbliche  amministrazioni  che  ne  sono sprovviste, dagli organi  di  vertice  in  relazione  agli  specifici ordinamenti. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.

                               Art. 12

 

                     Formazione e qualificazione del personale

 

  1. Al fine di assicurare una adeguata formazione e  qualificazione al personale delle pubbliche amministrazioni pubbliche preposto  alla redazione del piano di cui al presente decreto, il Dipartimento della funzione   pubblica   predispone   e    divulga,    alle    pubbliche amministrazioni tenute all'adozione del Piano integrato di  attivita' e organizzazione, ivi  incluse  quelle  di  cui  all'articolo  6  del presente decreto, specifici moduli formativi  coerenti  con  i  nuovi obiettivi di programmazione, per il loro inserimento nell'ambito  dei piani di formazione gia' previsti e finanziati a legislazione vigente e adotta apposite linee giuda  per  il  coordinamento  dei  contenuti delle sezioni del Piano.

                               Art. 13

 

                  Disposizioni transitorie e finali

 

  1. Il Dipartimento della funzione pubblica,  entro  il  30  giugno 2022, attiva sul proprio sito un portale per l'inserimento del  Piano da parte delle pubbliche amministrazioni, ove  sono  consultabili  le linee  guida  elaborate  dalle  competenti  autorita',  ed  e'   reso disponibile il template per  la  predisposizione  del  Piano  per  le pubbliche amministrazioni che lo richiedano.
  1. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, il Dipartimento della funzione  pubblica,  d'intesa  con  la conferenza   unificata,    effettua    un    costante    monitoraggio sull'attuazione  del  presente  provvedimento,  anche  attraverso  lo sviluppo  di  consultazioni  rivolte  ad  accertare  l'impatto  delle semplificazioni introdotte nei confronti di cittadini ed imprese,  al fine di adottare eventuali disposizioni  modificative  e  integrative nel termine di cui  al  comma  1,  con  particolare  attenzione  alla eliminazione di duplicazioni formali e sostanziali.

                               Art. 14

 

                 Clausola di invarianza finanziaria

 

  1. Dalle disposizioni del presente  decreto  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  1. Le attivita' previste dal presente decreto  sono  svolte  dalle amministrazioni  interessate   nell'ambito   delle   risorse   umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

    Roma, 30 giugno 2022

 

                                                Il Ministro          

                                      per la pubblica amministrazione

                                                  Brunetta           

 

Il Ministro dell'economia

     e delle finanze

         Franco

 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne

  1. 2080

 

            PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

             Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche

                       GUIDA ALLA COMPILAZIONE

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 


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