-  Mazzon Riccardo  -  05/07/2012

DECRETO INGIUNTIVO E PROVVISORIA ESECUTIVITA' PARZIALE - Riccardo MAZZON

Successivamente alla modifica normativa introdotta dall'articolo 9 del d. lg. n. 231/2002, il Tribunale di Torino avverte che

"ai sensi dell"art. 648, 1 comma, seconda parte, c.p.c. (aggiunto dall"art. 9, d.lg. n. 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE) secondo cui "Il giudice concede l"esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l"opposizione sia stata proposta per vizi procedurali" non può essere concessa la provvisoria esecuzione parziale allorché la contestazione dell"opponente investa l"intera somma ingiunta, poiché ciò si tradurrebbe in una sostituzione o modifica del decreto, che spetta al Giudice soltanto in fase di decisione, visto che l"orientamento giurisprudenziale contrario all"ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, ha trovato conferma nella citata modifica dell"art. 648 c.p.c. ad opera dell"art. 9 d.lg. n. 231 del 2002 che l"ha selettivamente introdotta nella sola e specifica ipotesi in cui sia contestata solo una parte dell"importo ingiunto" Tribunale Torino, sez. III, 05 dicembre 2006 - Redazione Giuffrè 2007, - conforme - Tribunale Torino, 17 marzo 2006 - c. - Redazione Giuffrè 2006 - cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010

sicché

"secondo la nuova formulazione dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto è bensì consentita, ma soltanto per quanto attiene alle somme non contestate (nella specie, essendosi ravvisata la contestazione, è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutività limitata a una parte del credito di cui al decreto ingiuntivo, addossandosi all'opposto l'onere di provare la specifica pattuizione concernente la parte di prezzo in questione)". Tribunale Verona, 08 ottobre 2004 - Giur. merito 2005, 2 288 (s.m.) (s.m.)

In effetti, precedentemente all'entrata in vigore della modifica predetta (introdotta dall'articolo 9 del d. lg. n. 231/2002), a dispetto di parte della giurisprudenza di merito, la quale escludeva tassativamente la possibilità di concessione di provvisoria esecuzione parziale,

"in pendenza di opposizione, non può essere concessa (ex art. 648 c.p.c.), la provvisoria esecuzione del decreto relativamente al pagamento di solo parte della somma oggetto dell'ingiunzione monitoria" Tribunale Torino, 25 febbraio 1992 - Nuova giur. civ. commentata 1993, I, 51 nota DALMOTTO

"in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opponente provi l'avvenuto parziale soddisfacimento del credito azionato in via monitoria, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. non può essere concessa per una somma inferiore a quella oggetto del decreto ingiuntivo opposto" Tribunale Milano, 16 dicembre 1997 Soc. Due Esse camiceria c. Soc. C.B.I. Factor Foro padano 1999, I, 212 nota MENEGHINI

altra parte, cospicua, ammetteva tale possibilità, non solo in casistiche particolari,

"l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione può essere concessa limitatamente ad una frazione del credito recato dalla condanna monitoria (nella specie, il decreto era stato pronunziato sul fondamento di una fattura commerciale, il cui importo era risultato a seguito dell'opposizione erroneamente calcolato: il pretore ha escluso dall'esecuzione provvisoria sia una parte della somma ingiunta sia le spese della fase "inaudita altera parte")" Pretura Monza, 13 giugno 1996 Soc. Cosmov c. Soc. Eurodepur Giur. it. 1997, I,2, 18 nota RONCO - conforme - Tribunale Cosenza, 23 maggio 1996 Soc. Standa c. Dodaro salumificio Giur. it. 1997, I, 2, 165 – conforme - Tribunale Como, 17 aprile 1996 Soc. Olmetto International c. Soc. Victoria tessitura Giur. it. 1996, I,2, 814 nota BELLI - conforme - Tribunale Milano, 05 dicembre 1991 Coop. gen. servizi c. Soc. ind. gen. international Giur. merito 1993, 989

"in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice istruttore - constatata l'estinzione parziale del credito - può concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto" Tribunale Roma, 26 aprile 1994 Edilcostruzioni c. Foraggrame Gius 1994, fasc. 11, 172 (s.m.)

"il giudice istruttore può concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente ad una parte della somma portata dallo stesso (nella specie, vi era stata la pronuncia di un decreto ingiuntivo sostanzialmente complesso in quanto formato da tanti capi di condanna quante erano le domande "non altrimenti connesse" ex art. 104 c.p.c., ciascuna fondata su una diversa fattura di altrettante forniture delle quali si era chiesto il pagamento in via ingiuntiva)" Tribunale Roma, 07 agosto 1991 Soc. Centro servizi forniture lavori c. Soc. Eurocomp Foro it. 1992, I,1933 (nota)

ma considerando tale assunto alla stregua di principio pressoché generale:

"ricorrono le condizioni per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva nei limiti di un importo inferiore a quello azionato nel decreto ingiuntivo, qualora i fatti costitutivi della pretesa creditoria si rivelino fondati su prova scritta riconducibile alle ipotesi di cui agli art. 633 comma 1 n. 1 e comma 2 e 634 c.p.c. e le eccezioni dell'opponente - limitatamente al minor importo - non risultino fondate su prova scritta rilevante ex art. 648 c.p.c." Tribunale Milano, 26 maggio 1998 Soc. Due Esse camiceria c. Soc. C.B.I. Factor Foro padano 1999, I, 213 nota MENEGHINI – conforme - Tribunale Milano, 04 aprile 1997 Fall. Termosystem c. Soc. Romagnoli Giur. it. 1998, 945 nota CONTE - Pretura Verona, 22 gennaio 1998 Soc. Arch Studio c. Avesani e altro - conforme - Rass. locaz. Condom. 1998, 256.

V'è da dire peraltro che, anche successivamente all'entrata in vigore del disposto introdotto dall'articolo 9 del d. lg. 231/2002, esiste una corrente interpretativa tesa a consentire la concessione della provvisoria esecuzione parziale con maggior ampiezza,

"la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per le somme non contestate deve essere concessa, in assenza di vizi procedurali, nei limiti in cui la contestazione dell'opponente non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dovendosi funzionalmente collegare la seconda proposizione dell'art. 648 comma 1 c.p.c. alla prima proposizione della stessa disposizione" Tribunale Palermo, 10 dicembre 2002 - Giur. merito 2005, 1 41 nota BARRECA Giur. merito 2003, 427

rispetto alla rigorosa applicazione restrittiva sopra cennata, basata sul collegamento funzionale tra la seconda e la prima proposizione del primo comma dell'articolo 648 c.p.c.:

"la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per le somme non contestate deve essere concessa, in assenza di vizi procedurali, nei limiti in cui la contestazione dell'opponente non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dovendosi funzionalmente collegare la seconda proposizione dell'art. 648 comma 1 c.p.c. alla prima proposizione della stessa disposizione". Tribunale Reggio Calabria, sez. II, 13 dicembre 2004 - Redazione Giuffrè 2005, (s.m.)

Si confronti, inoltre, in argomento, la seguente pronuncia, concernente la possibilità di richiedere l'emanazione di ordinanza ingiuntiva in corso di causa, ex art. 186 ter c.p.c., per un importo minore di quello oggetto di ingiunzione "ante causam":

"nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto, nell'ipotesi in cui non sia ammissibile la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. - come novellato dall'art. 9 comma 3 d.lg. n. 231 del 2002 - sussistendo contestazione della parte opponente, ha la possibilità di richiedere l'emanazione di ordinanza ingiuntiva in corso di causa ex art. 186 ter c.p.c. per un importo minore di quello oggetto di ingiunzione "ante causam" giacché il rischio di duplicazione dei titoli esecutivi per la stessa causale dipenderebbe da inerzia e negligenza del debitore e sarebbe comunque ovviabile in sede esecutiva". Tribunale Ivrea, 05 novembre 2004 Soc. B.B. c. Ropa Divisione Piscine Redazione Giuffrè 2004, (s.m.) Giur. merito 2005, 3 572 (s.m.) (s.m.)






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