-  Redazione P&D  -  28/09/2010

DECRETO INGIUNTIVO FONDATO SUI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA (ARTT. DAL 692 AL 699 C.P.C.)? - Riccardo MAZZON

Il creditore che intenda avvalersi dello strumento monitorio (cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010), può profittare delle risultanze conseguenti agli istituti processuali di istruzione preventiva previsti dal codice di procedura civile agli articoli che vanno dal 692 al 699: se ne dà, di seguito, breve cenno, rimandando alle pubblicazioni specialistiche (diritto processuale civile) per l'approfondimento dei medesimi, stante la pressoché assenza di particolarità che detti istituti presentano, qualora applicati alla materia oggetto della  presente disamina.
Ai procedimenti di istruzione preventiva si applicano, in quanto compatibili, gli articoli che vanno dal 191 al 197 del codice di procedura civile.
Merita precisare inoltre, quanto al procedimento di ingiunzione che eventualmente segua l'assunzione preventiva dei mezzi di prova, come quest'ultima non pregiudichi affatto le questioni relative all'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova medesimi (né impedisca la loro rinnovazione) nel giudizio di opposizione:
“....mentre prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c. è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto, così come il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto del creditore.....”.
Cassazione civile , sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924 Banco Sicilia c. Soc. Michelin it. Giust. civ. Mass. 1995, 596
Inoltre, i processi verbali delle prove preventivamente assunte, pur utilizzabili per la richiesta e concessione del c.d. decreto ingiuntivo, non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nell'eventuale giudizio di opposizione, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso:
“...L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse...”.
Cassazione civile , sez. II, 07 settembre 2004, n. 17990 Russo c. Soc. coop. Pescatori Aurora Giust. civ. Mass. 2004, 9
Da ricordare, inoltre, come l'istanza di istruzione preventiva possa anche essere proposta in corso di causa, anche durante l'interruzione o la sospensione del giudizio,
“....l'istanza di istruzione preventiva, quando già penda la causa di merito, va proposta al giudice investito della causa stessa, anche in caso di eccezionale urgenza, stante la stretta connessione dei provvedimenti cautelari con il giudizio di merito, il cui risultato definitivo essi tendono a salvaguardare...”;
Cassazione civile , sez. II, 29 ottobre 1994, n. 8943 Soc. Paleario coop. ed. c. Sorbi Giust. civ. Mass. 1994, 1311 (s.m.)Giur. it. 1995, I,1, 992 con l'effetto di poter esser utilizzata, dalla parte interessata, al fine di ottenere una pronuncia ex articolo 186 ter del codice di procedura civile:
“....ricorrono le condizioni per l’emanazione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., per il pagamento del saldo contabile dovuto dalla banca al correntista, qualora la prova scritta del credito consista (oltre che nel contratto di apertura di credito) nelle risultanze della c.t.u. contabile che come tale rappresenta un documento che riporta l'andamento del conto corrente e l'esatto ammontare dei saldi attivi e passivi; peraltro, la prova documentale del credito non necessariamente deve essere precostituita (come avviene nel procedimento monitorio), ma può venire in essere anche successivamente all’instaurazione del giudizio, purché soddisfi i requisiti di cui agli art. 633 – 634 c.p.c....”;
Tribunale Brindisi, 30 luglio 2007 - c. Redazione Giuffrè 2008,




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