-  Sodo Antonio Roberto  -  21/05/2012

DEFINIZIONE DI 'NORMALE PRATICA INDUSTRIALE' E SOTTOPRODOTTO - Cass. pen. 17453/2012 - Antonio Roberto SODO

La Ponte Nossa s.p.a. che effettuava attività di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti pericolosi senza osservare le prescrizioni dell"autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia, procedeva allo stoccaggio di fumi di fonderia contenenti ottone, dannosi per la salute e l"ambiente,  in un area non autorizzata. L"azienda era già stata condannata, nella persona del Direttore di Stabilimento, in primo e secondo grado ex art. 256, comma quarto D.Lgs. 152/06. Avverso  tale pronuncia era stato proposto ricorso per cassazione respinto con le seguenti motivazioni:

"I materiali acquistati non venivano utilizzati direttamente, poiché erano sottoposti ad una specifica procedura finalizzata alla separazione delle singole componenti e che tale trattamento non poteva ritenersi compreso nella "normale" pratica industriale, consistendo, al contrario……in una vera e propria attività di recupero rifiuti……sebbene la delimitazione del concetto di normale pratica industriale non sia agevolata dalla genericità della disposizione, certamente deve escludersi che possa ricomprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l"originaria natura…..Del resto il concetto di trattamento ricavabile dall"articolo 2, comma primo, lettera h) D.Lgs. 36/2003, comporta un mutamento strutturale e delle componenti chimico-fisiche della sostanza trattata…con la conseguenza che anche di minor impatto sul residuo..come la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la macinazione, ne determinano una modifica dell"originaria consistenza"

"Deve propendersi, ad avviso del collegio, per un"interpretazione meno estensiva dell"ambito di operatività della disposizione in esame e tale da escludere dal novero della normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato. Tale lettura della norma, suggerita dalla dottrina e che considera conforme alla normale pratica industriale quelle operazioni che l"impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire, sembra maggiormente rispondente ai criteri generali di tutela dell"ambiente cui si ispira la disciplina in tema di rifiuti, rispetto ad altre autorevoli opinioni che, ampliando eccessivamente il concetto, rendono molto più incerta la delimitazione dell"ambito di operatività della disposizione e più alto il rischio di una pratica applicazione che ne snaturi , di fatto, le finalità……In considerazione del trattamento subito dalle polveri, "si ravvisa" la mancanza di un fondamentale requisito richiesto dall"articolo 184-bis D.Lgs. 152/06. Manca inoltre un ulteriore elemento dell"utilizzo legale del residuo richiesto dalla medesima disposizione, la quale richiede la sussistenza di tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell"ambiente nonché l"assenza di impatti complessivi negativi sull"ambiente e sulla salute umana".




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