Demansionamento sì, ma perdita di chance no.
Questo il responso della Suprema Corte, analizzato il caso sottoposto alla sua attenzione da un dipendente che, affermando e dimostrando l"effettivo demansionamento – inteso come svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle alle quali era contrattualmente adibito – aveva preteso altresì il risarcimento del danno da perdita di chance.
Tale voce di danno, ribadisce la Cassazione può essere risarcita soltanto qualora sia allegata e provata la perdita di occasioni professionali. Nel caso de quo, il ricorrente, viceversa, nulla aveva allegato in proposito, limitandosi ad osservare come tale voce di danno fosse desumibile direttamente dall"accertato demansionamento.
Con l"occasione, il Supremo Collegio ha avuto altresì modo di ricordare come la liquidazione del danno non patrimoniale debba essere "omnicomprensiva" e come l"eventuale personalizzazione del danno biologico debba essere sorretta da effettivi riscontri concreti in termini di "sofferenza" e/o di "alterazione delle abitudini di vita".