Responsabilità civile  -  Redazione P&D  -  19/10/2023

Deportati nei lager, da Trieste la class action

Parte la prima class action che coinvolge gli eredi di italiani deportati nei campi di concentramento nazisti per chiedere il risarcimento danni alla Germania per le enormi sofferenze patite dai loro cari. Sono già sei i triestini che hanno deciso di aderire e assieme a loro ci sono anche quattro friulani, residenti a Manzano, Martignacco, Codroipo e Flaibano. L'obiettivo è far riconoscere l'incostituzionalità del termine per presentare le richieste di risarcimento: scadeva il 30 giugno scorso e non aveva permesso a numerosi eredi di avviare in tempo la causa risarcitoria.

«Purtroppo abbiamo perso la possibilità di accedere al Fondo perché il termine per poter fare causa era troppo stretto – lamentano gli eredi di un triestino morto a Buchenwald per tubercolosi –. Per avviare il giudizio era indispensabile la documentazione risalente al periodo dell'internamento di nostro padre, che siamo riusciti a recuperare solo dopo diverse settimane». «Nessuna notizia è stata diffusa dalle istituzioni – prosegue una delle figlie, ormai settantenne, dell'internato – abbiamo scoperto dell'esistenza del fondo per puro caso, leggendo il Piccolo, solo pochi giorni prima della scadenza, ma ormai era tardi».

Le famiglie triestine, però, non si sono date per vinte e hanno incaricato gli avvocati Marco Seppi di Venezia e Matteo Miatto di Treviso, che assistono decine di famiglie nelle cause risarcitorie intentate contro la Germania, di mettere a punto un'azione che consenta di recuperare l'opportunità di accedere al Fondo ristori.

La causa collettiva ha l'obbiettivo di sollevare la questione di incostituzionalità dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 36 dello scorso anno (la norma che ha istituito il fondo vittime del Terzo Reich) nella parte in cui ha fissato un termine entro il quale i parenti degli internati potevano fare causa alla Germania per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai propri cari.

L'apposizione del termine di decadenza pare infatti non essere compatibile con la natura imprescrittibile – già sancita dal diritto internazionale proprio con riferimento ai crimini nazisti – del diritto al risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità, quali sono quelli commessi dai tedeschi contro i cittadini italiani all'indomani dell'Armistizio di Cassibile. Esistono ben due convenzioni dell'Onu che hanno sancito l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità: convenzioni internazionali del 26 novembre 1969 e del 25 gennaio 1974, elaborate proprio per reagire alle stragi ed ai crimini perpetrati dal nazismo. Il diritto al risarcimento, dunque, deve poter essere esercitato senza alcun limite temporale. Quanto ai risarcimenti, la Corte costituzionale ha recentemente affermato che il credito risarcitorio, una volta accertato in via giudiziale, dev'essere soddisfatto in maniera integrale, indipendentemente dalla capienza del fondo

Infine, lo scorso 28 giugno è stato emanato il decreto interministeriale attuativo del fondo che ne ha dettagliato la struttura amministrativa, prevedendo la pr ocedura da seguire per ottenere le somme liquidate dai Tribunali. Nel frattempo, a livello nazionale, cominciano ad arrivare le prime sentenze di condanna della Germania (quelle per le cause avviate al Tribunale di Trieste arriveranno nel 2024), che consentiranno agli eredi delle vittime del Terzo Reich di accedere al Fondo ristori. —




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