-  Gasparre Annalisa  -  29/04/2016

Detenuto chiede permesso per pregare sulla tomba del fratello – Cass. pen. 15953/16 – Annalisa Gasparre

La morte di un familiare è catalogabile come evento di particolare gravità. Negare al detenuto la possibilità di recarsi sulla tomba del fratello è inumano e con effetti deleteri sul percorso di recupero. Anche se il detenuto è sottoposto al 41 bis.

La richiesta di permesso era finalizzata a partecipare ai funerali del fratello. Successivamente era stata richiesta la possibilità di recarsi almeno a rendere omaggio sulla tomba, a funerali avvenuti.

Il magistrato risponde in entrambi i casi in modo negativo. Il detenuto era stato sanzionato in carcere anche con numerosi procedimenti disciplinari ed era ancora indicato come esponente di primo piano della Sacra Corona Unita, nonché come soggetto collegato ad altri sodalizi criminali.

La Corte di cassazione ritiene, invece, legittima la richiesta di permesso di necessità perché trattasi di evento familiare di particolare gravità, di origine luttuosa, unico e relativo al cerchio più ristretto dei congiunti del detenuto. Il desiderio di pregare sulla tomba del fratello prematuramente scomparso è un fatto eccezionale e particolarmente grave, idoneo ad incidere profondamente sulla vicenda umano del detenuto e sul grado di umanità della detenzione. Né, secondo i giudici, vanno trascurati i potenziali effetti sul percorso di recupero.

Il richiamo alle esigenze di sicurezza pubblica non può impedire la possibilità di fruire di un permesso concepito per circostanze drammatiche della vita familiare, potendo, peraltro essere fruito con accompagnamento armato e ogni altra cautela.

 

Per un caso analogo ma non identico, su questa Rivista (4 gennaio 2016), Detenuti: lutto in famiglia e permesso di necessità – Cass. pen. 49898/15.

 

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 novembre 2015 – 18 aprile 2016, n. 15953
Presidente Cortese – Relatore Minchella

Rilevato in fatto

Con provvedimento in data 29.08.2014 il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo concedeva al detenuto V.C. un permesso ex art. 30 O.P. per partecipare ai funerali del fratello in Surbo (LE).
Tuttavia il D.A.P. del Ministero della Giustizia faceva pervenire al citato Ufficio di Sorveglianza alcune osservazioni: il V. era detenuto in espiazione dell'ergastolo per duplice omicidio, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sottrazione e occultamento di cadavere (questi ultimi aggravati dall'art. 7 del D.L. n° 152/1991); inoltre si evidenziava il grave rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica poiché la presenza del condannato (ristretto al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis O.P.) in una pubblica cerimonia avrebbe creato turbamento proprio nell'area geografica dove l'organizzazione criminale è più radicata.
Di conseguenza, in data in data 30.08.2014 il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo revocava il permesso già concesso.
In data 01.09.2014 il medesimo Magistrato di Sorveglianza rigettava la richiesta avanzata dal V. di recarsi almeno a rendere omaggio alla tomba del fratello, sulla scorta della non più ravvisata configurabilità di un evento familiare di particolare gravità. Il V. proponeva reclamo, deducendo che l'evento prospettato rientrava nelle ipotesi di cui all'art. 30, comma 2, O.P. e che una visita alla tomba non avrebbe creato quelle controindicazioni valorizzate nel provvedimento di revoca.
Con ordinanza in data 21.10.2014 il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo suddetto: pur riconoscendo che l'evento de quo era astrattamente sussumibile tra le ipotesi giustificanti la concessione di un permesso di necessità, tuttavia si evidenziava il dovere del Giudice di contemperare le esigenze familiari con quelle di ordine pubblico; così, rilevato che il V., ristretto al regime detentivo differenziato, veniva ancora indicato dai collaboratori di giustizia come un esponente di primo piano della organizzazione criminale di tipo mafioso detta "Sacra Corona Unita" nella zona di Surbo nonché come un soggetto ben collegato con alcune "'ndrine" calabresi e con esponenti mafiosi salentini e, considerato che la sua condotta carceraria era costellata da numerosissimi procedimenti disciplinari, indicativi di una estrema difficoltà di gestione del condannato, non si accoglievano le ragioni del reclamo.
Avverso della ordinanza proponeva ricorso per cassazione il V. personalmente, deducendo come primo motivo l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen.: si evidenziava che il Tribunale di Sorveglianza aveva riconosciuto che l'evento posto a base della richiesta del detenuto rientrava fra quelli considerati dalla normativa e ne rivestiva i requisiti; si sarebbe trattato, infatti, di una concessione eccezionale, atteso il regime detentivo patito e l'assoluta mancanza di altri benefici ottenuti in precedenza; inoltre l'evento era attinente alla vita familiare, trattandosi della morte di un fratello deceduto per un malore improvviso. Si contestava che si potesse far prevalere le esigenze di sicurezza pubblica, poiché ciò avrebbe determinato un trattamento inumano, contrastante con la Carta Costituzionale la quale riconosce il diritto al mantenimento di relazioni con la famiglia, le quali sono parte importante del trattamento penitenziario. Di conseguenza, non sarebbe possibile ritenere che le esigenze di prevenzione comprimano totalmente i diritti soggettivi dei ristretti, bensì che semplicemente li limitino: peraltro si evidenziava che le esigenze di ordine pubblico invocate non erano state esplicitate in alcun modo, limitandosi a richiamare la proroga dei regime detentivo differenziato; inoltre si sottolineava che, inizialmente, il permesso di necessità era stato concesso addirittura per partecipare al funerale, mentre ora la richiesta riguardava soltanto l'omaggio alla tomba. Si censurava poi il richiamo alla condotta irregolare dei detenuto, elemento non considerato dall'art. 30 O.P. Come secondo motivo si deduceva la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. poiché il rigetto si era basato su presupposti non riconosciuti dalla normativa specifica e non aveva motivato sulle esigenze di ordine pubblico.
Il P.G. si esprime per il rigetto del ricorso: si fa notare che la vicenda eccezionale era la morte del fratello e l'eventuale incontro con i familiari che avrebbe rinsaldato i legami con i congiunti; al contrario, la visita in solitudine alla tomba non comportava il riavvicinamento ai familiari ed era estranea dalla correlazione con la vita familiare; peraltro si evidenzia che anche il permesso di necessità, essendo finalizzato all'umanizzazione della pena, è uno strumento che si colloca nella missione rieducativa: ma allora il V., con la sua condotta, fa comprendere di non avere intrapreso il percorso di recupero così che quella visita alla tomba ben difficilmente potrebbe esplicare un momento rilevante a questi fini.

Considerato in diritto

II ricorso deve essere accolto.
Per come già detto in precedenza, il detenuto V.C. ha ottenuto dal Magistrato di Sorveglianza un permesso di necessità al fine di partecipare alle esequie del fratello: ma le osservazioni mosse dal D.A.P. del Ministero della Giustizia hanno indotto il Giudice a procedere ad una revoca di quel permesso, in considerazione di ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Successivamente però il V. aveva avanzato istanza di analogo permesso almeno per poter rendere omaggio alla tomba dei fratello: questa volta la richiesta è stata respinta, al pari dei relativo reclamo dinanzi al Tribunale di Sorveglianza. Quest'ultima decisione reiettiva è stata impugnata dinanzi alla Corte di legittimità: e va detto che le argomentazioni in essa dispiegate non possono essere condivise.
Il ricorso si articola su tre ordini di considerazioni: 1) irrilevanza della condotta carceraria ai fini del riconoscimento dei presupposti del permesso di necessità; 2) riconoscimento nella fattispecie, da parte del Giudice, dei requisiti normativi di cui all'art. 30 O.P. con inammissibile totale compressione dei diritto a causa di considerazioni di sicurezza pubblica; 3) mancata esplicazione delle ragioni di sicurezza pubblica che sarebbero ostative alla concessione del permesso.
§ 1. Quanto al primo motivo di doglianza, e cioè la irrilevanza della condotta carceraria ai fini dei riconoscimento dei presupposti del permesso di necessità, non vi è dubbio che i riferimenti, nell'ordinanza impugnata, al contegno non regolare del detenuto non attengono strettamente alla materia del permesso di necessità: è principio di ordinaria applicazione quello secondo il quale la condotta regolare perseverante del detenuto instante, pur se apprezzata, non rileva in questa sede peculiare, poichè il permesso di necessità prescinde del tutto dal ravvedimento del condannato, potendo essere concesso anche al detenuto che non abbia tenuto condotta corretta; ne consegue che i rilievi disciplinari contestati al ricorrente non possono avere rilievo circa l'esame dei requisiti di concedibilità del permesso di necessità, ma possono, certo in modo doveroso, essere considerati sul versante della predisposizione di una scorta che accompagni il detenuto nel corso del permesso e della predisposizione di apposite cautele, connesse alla gravità dei reati commessi ed alla personalità del condannato, anche per come manifestatasi nel corso dell'espiazione.
§ 2. Il secondo motivo di doglianza concerne il riconoscimento nella fattispecie, da parte del Giudice, dei requisiti normativi di cui all'art. 30 O.P. e, di conseguenza, l'affermazione circa una inammissibilità della totale compressione del diritto stesso a causa di considerazioni di sicurezza pubblica.
Non appare inopportuno ripercorrere la storia normativa del beneficio de quo, poiché la dinamica legislativa offre conforto all'interpretazione qui sostenuta.
All'epoca dell'elaborazione dell'ordinamento penitenziario erano state segnalate due esigenze di ordine differente: in primo luogo, la necessità di dare disciplina legislativa a brevi permessi di uscita dall'istituto penitenziario per gravi esigenze familiari del detenuto; in secondo luogo, l'opportunità di attenuare l'isolamento derivante dalla vita carceraria mediante la concessione di brevi uscite destinate a favorire il mantenimento delle relazioni familiari e sociali.
La legge del 1975 non intese, però, corrispondere alla seconda delle due esigenze, dato che la previsione relativa a brevi permessi per mantenere vive le relazioni umane - pur se presente nel corso dei lavori parlamentari - non venne mantenuta nel testo poi approvato. La necessità di soddisfare gravi esigenze familiari trovò invece un chiaro e ben delimitato riconoscimento nel comma 1 dell'art. 30 O.P., con il presupposto dell'imminente pericolo di vita del congiunto; peraltro, con il comma 2 del medesimo articolo si consentì, sia pure «eccezionalmente», la concessione di analoghi permessi per «gravi ed accertati motivi». La flessibilità dell'espressione indusse la Magistratura ad utilizzare la previsione con un certa ampiezza, per dare risposta, sia pure parziale, ad una serie di necessità ritenute meritevoli di considerazione: ma ciò diede luogo a critiche e preoccupazioni, anche sulla scia di episodi negativi avvenuti grazie a concessioni improprie dei beneficio. Così, a tale situazione intese porre rimedio la Legge n° 450/1977, che introdusse due innovazioni: anzitutto, modificò il comma 2 dell'art. 30 O.P., consentendo la concessione degli «analoghi permessi» solo «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità». In secondo luogo, riconobbe al P.M. la facoltà di proporre reclamo avverso il provvedimento di concessione, con effetto sospensivo.
Con queste innovazioni l'istituto del permesso di necessità fu definitivamente caratterizzato in modo tale da non consentirne l'utilizzo come strumento del trattamento e da definirlo, invece, quale mero rimedio eccezionale, diretto ad evitare, per finalità di umanizzazione della pena, che all'afflizione propria della detenzione si sommasse inutilmente quella derivante all'interessato dall'impossibilità di essere vicino ai congiunti, o di adoperarsi in favore dei medesimi, in occasione di particolari avverse vicende della vita familiare.
Un suggello al nuovo assetto normativo venne poi dalla Corte Costituzionale, con la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità sollevata circa la limitazione della concedibilità agli eventi di natura familiare (Corte Cost., n° 77/1984). Una certa applicazione variegata proseguì, ma ciò sino all'introduzione nel 1986 del nuovo istituto del permesso-premio: con questa entrata in vigore si esaurì la tendenza ad una applicazione più ampia e la caratterizzazione dell'istituto dei permesso di necessità restò indiscussa - in giurisprudenza e nella dottrina - quale strumento di umanizzazione della pena, idoneo a soddisfare soltanto il primo dei due principi enunziati dal comma 3 dell'art. 27 Cost.
Così oggi il permesso previsto dall'art. 30 O.P. al comma 2 può essere concesso - per espressa disposizione normativa - soltanto eccezionalmente e per eventi familiari di particolare gravità; detta disciplina è particolarmente ristretta, poiché possono prendersi in considerazione soltanto "eventi", e cioè fatti storici ben specifici ed individuati, i quali siano di natura familiare e che assumano il carattere della particolare gravità. E' chiaro che il termine di gravità sopra richiamato non si riferisce soltanto ad un evento luttuoso o drammatico, ma deve essere inteso come un qualsiasi avvenimento particolarmente significativo nella vita di una persona.
La fattispecie in esame concerne la morte di un fratello: appare quasi inutile ribadire che si si rinvengono tutti gli elementi strutturali dell'invocato permesso, nel senso che si è di fronte ad un evento luttuoso, unico e relativo al più ristretto cerchio dei congiunti del detenuto. Correttamente, perciò, la circostanza concreta era stata riconosciuta come normativamente ravvisabile già nella prima ordinanza in data 29.08.2014 del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo e, del resto, anche l'impugnata ordinanza in data 21.10.2014 del Tribunale di Sorveglianza di Torino riconosceva l'astratta sussumibilità della fattispecie concreta in quella normativa.
Tuttavia la concreta attuazione del permesso di necessità è stata ritenuta non possibile per esigenze di sicurezza pubblica.
Ciò premesso, osserva il Collegio che la formulazione normativa in vigore dal 1977, pur nell'intento di limitarne l'applicazione in via eccezionale, conferma, per l'istituto in discussione, il carattere di rimedio attraverso cui si è inteso evitare, per l'obiettivo di umanizzazione della pena, finalità di rilievo costituzionale, che l'afflittività connaturata alla detenzione si implementi e si aggiunga a quella derivante dalla impossibilità di essere vicino ai familiari più stretti e di adoperarsi in loro favore in occasione di particolari, avverse, vicende. Di più, non può negarsi che, ai fini della umanizzazione della pena e della sua funzione rieducativa (art. 27 Cost., co. 3), il contatto con i familiari ed il ruolo della famiglia abbia una incidenza rilevantissima e spesso addirittura decisiva. In siffatto contesto devono essere interpretati allora, ritiene il Collegio, i requisiti richiesti dalla norma per la concessione del permesso di necessità, requisiti che si individuano, tradizionalmente, in tre elementi: il carattere eccezionale della concessione, la particolare gravità dell'evento giustificativo, la correlazione di questo con la vita familiare. Sul punto appare poi utile ulteriormente specificare, come contributo per l'interprete, che il profilo della eccezionalità si confonde con quello della particolare gravità dell'evento, nel senso che insieme essi concorrono a definire un fatto del tutto al di fuori della quotidianità, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale, sia per la sua incidenza nella vita del detenuto e nella sua esperienza di isolamento carcerario.
Alla luce delle esposte considerazioni ritiene il Collegio che la fattispecie data dal detenuto che voglia pregare sulla tomba dei fratello prematuramente scomparso integri una vicenda eccezionale e cioè non usuale, particolarmente grave, giacchè idonea ad incidere profondamente nella sua vicenda umana, e pertanto sul grado di umanità della detenzione, e rilevante per il suo percorso di recupero. Se viceversa negata siffatta opportunità, il detenuto in tal modo si vedrebbe privato di un momento di profonda umanità, quale il sostare (poco importa se in preghiera o meno) davanti alla tomba di un caro e vicino congiunto colpito da un destino infausto, importante per la sua rieducazione e per la sua risocializzazione. Di qui la conclusione che il provvedimento impugnato non sia coerente nè con il dettato normativo nè con le regole della logica argomentativa. Orbene, quanto alle finalità della norma si ribadiscono le considerazioni già innanzi esposte, dalle quali emerge una volontà legislativa certamente non orientata alla soffocazione interpretativa dell'istituto, viceversa voluto proprio perché, attraverso la sua sostanziale atipicità, possa trovare, con equilibrio e misura, puntuale applicazione in costanza di quelle ragioni profondamente umanitarie ispiratrici dell'istituto. Ed allora ne consegue che, a fronte di questa congerie di finalità positive, non può essere semplicemente una argomentazione relativa ad esigenze di sicurezza pubblica ad impedire o comunque a comprimere in modo completo la possibilità per il detenuto di fruire di un permesso concepito per venire incontro a circostanze drammatiche della vita familiare: del resto, la normativa stessa, nel prevedere la possibilità di una scorta per il detenuto, offre una soluzione alle argomentazioni relative alla personalità dello stesso: il permesso di necessità può essere fruito con accompagnamento armato e con ogni altra cautela che renda lo stesso compatibile con le esigenze di ordine e di sicurezza pubblici (che possono, del tutto esemplificativamente, indicarsi in orario dell'omaggio funebre, isolamento del luogo, viaggio in data non conosciuta in precedenza dal detenuto, stretta vigilanza per evitare contatti et similia).
§ 3. Con l'ultimo motivo di doglianza si lamenta la mancata esplicazione delle ragioni di sicurezza pubblica che sarebbero ostative alla concessione del permesso: per verità, l'ordinanza rende atto delle ragioni che paiono di ostacolo alla fruizione del permesso di necessità: tuttavia va detto che sia le menzionate ragioni della sottoposizione al regime detentivo differenziato che la condotta non sempre regolare dei detenuto possono trovare ampio rimedio nelle cautele che sono state prima indicate.
In conclusione, alla stregua delle esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al giudice territoriale affinchè proceda a nuovo esame della vicenda applicando il seguente principio di diritto: "rientra nella nozione di evento familiare di particolare gravità eccezionalmente idoneo, ai sensi dell'art. 30 secondo comma della 1. 26 luglio 1975, n. 254, a consentire la concessione del permesso di necessità, la morte di un fratello in conseguenza della quale il detenuto richieda la possibilità di unirsi al dolore familiare, in questo risolvendosi la sua espressa volontà di pregare sulla sua tomba, giacchè fatto idoneo ad umanizzare la pena in espiazione ed a contribuire alla sua funzione rieducativa ".

P.Q.M.

 

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.




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