-  Mazzon Riccardo  -  05/12/2012

DIFFERENZA TRA COSTRUZIONE ED EDIFICIO IN AMBITO DI DISTANZE LEGALI - Riccardo MAZZON

Presupposto principe, per l"applicazione delle norme sulle distanze legali, risulta essere, ictu oculi, l"affrontare una fattispecie concreta che interessi una "costruzione intesa in senso civilistico": stabilire, pertanto, il corretto significato "civilistico" del termine "costruzione" diventa, gioco forza, essenziale e preliminare in relazione alla portata ed all"interpretazione della normativa de qua (cfr. amplius, di prossima pubblicazione: "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento", CEDAM 2013).

Di più: secondo la corrente interpretazione, l"indagine relativa alla riconducibilità della struttura, eventualmente oggetto d"esame, al concetto tecnico-giuridico di "costruzione in senso civilistico", diventa, in ultima analisi, l"unica consentita all"interprete per stabilire se, in concreto, sussista o meno l'illiceità lamentata, attesa la presunzione assoluta d'illegittimità sottesa alla violazione della distanza stabilita dall'art. 873 c.c, o di quella, maggiore, prescritta dai regolamenti locali:

le distanze legali fra le costruzioni costituiscono una limitazione legale del diritto di proprietà che il legislatore ha imposto per ragioni di ordine collettivo, fissando imperativamente il distacco in una misura minima aprioristicamente ritenuta sufficiente a soddisfare le esigenze igieniche e di sicurezza degli abitati. Pertanto, la presunzione assoluta d'illegittimità di qualsiasi costruzione eseguita in violazione della distanza stabilita dall'art. 873 c.c, o di quelle maggiori prescritte dai regolamenti locali, mentre legittima il soggetto leso ad agire per la eliminazione dell'abuso, non consente altra indagine che quella relativa alla riconducibilità della struttura denunciata al concetto tecnico-giuridico di costruzione, per stabilire se, in concreto, sussista o meno l'illegittimità lamentata (Cass. 22.2.80, n. 1293, GCM, 1980, 2).

E' per tali motivi che, sempre più comunemente, in argomento, si tende ad identificare nominativamente un ben definito ambito, individuato proprio attraverso espressioni quali "concetto civilistico di costruzione":

ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali tra edifici, non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità (come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili); sono, invece, computabili, rientrando nel concetto civilistico di costruzione, le parti dell'edificio (quali scale, terrazze e corpi avanzati) che, benché non corrispondano a volumi abitativi coperti, siano destinati a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato Consiglio di Stato, sez. IV, 27/01/2010, n. 424 Fall. Calogero Morreale c. Com. Como e altro Publica 2010.

Ma quando, concretamente, l"interprete si trova a ragionare di "costruzione", con ciò legittimando l"applicazione dell"articolo 873 del codice civile?

Qual è, in altri termini, il concetto di costruzione utilizzato dal legislatore nel articolo de quo?

la dottrina ha adottato un'interpretazione estensiva del termine "costruzione": è tale ogni opera edilizia, stabilmente infissa al suolo, con o senza l'impiego di malta cementizia, sempre che, attraverso il sistema di collegamento, si abbia l'incorporazione delle opere al suolo e l'immobilizzazione di esse rispetto al suolo medesimo. Nella nozione di costruzione rientrano, pertanto, non solo le opere in muratura, ma anche quelle in legno o in altro materiale. Non occorre che la fabbrica sia ultimata, essendo sufficiente che essa sia iniziata; non sono però ritenuti inizi di fabbrica le fondazioni o lo scavo del terreno Albano, Le limitazioni legali della proprietà, in Tratt. Rescigno, 7, I, Torino, 1982, 574.

In primis, conviene sfrondare il campo da un possibile equivoco; "costruzione" non è, nell"ambito che ci occupa, sinonimo di "edificio" (per estendersi, invece, a qualsiasi manufatto - non completamente interrato - avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo - anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente - e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa):

ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli art. 873 ss. c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in forza di motivazione inadeguata, aveva escluso di poter ravvisare gli estremi della costruzione nell'opera di rialzamento del terreno, pur riferendo della realizzazione, su tale rialzamento, di un lastricato e di un muro di contenimento) Cassazione civile, sez. II, 20/07/2011, n. 15972 Favilla c. Dinelli ed altro Giust. civ. Mass. 2011, 7-8, 1095 conformemente, in applicazione del suesposto principio, la Corte ha considerato come costruzione le opere effettuate per la creazione di una piscina, che si erano concretizzate nell'innalzamento di un muro di contenimento e nella realizzazione di un riempimento al cui interno era stata posizionata la piscina, confermando la decisone dei giudici del merito che avevano condannato il proprietario al rispetto delle distanze legali: Cassazione civile, sez. II, 17/06/2011, n. 13389 M.H. c. H.K. Diritto & Giustizia 2011 (nota PALOMBELLA)

"Costruzione" rappresenta, dunque, qualcosa di più di "edificio", essendo sufficiente (ma anche, come vedremo, necessario), per configurare tale presupposto, l"esistenza di un manufatto che, per struttura, collocazione e consistenza, possa determinare un"intercapedine (considerata nociva dalla legge):

il concetto di costruzione ai fini della disciplina dettata dall'art. 873 c.c. non si esaurisce in quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo, che per solidità, struttura e sporgenza dal terreno possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima fra le costruzioni, intende evitare. Tali distanze indicano le condizioni ritenute essenziali perché le intercapedini non siano dannose o pericolose, per cui in caso di loro difetto, al giudice non è dato di accertare in concreto se siffatta situazione si sia verificata, essendo essa presupposta dalla norma applicabile (Cass. 20.5.91, n. 5670, GCM, 1991, 5).

 




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