-  Casoria Elisa  -  30/07/2015

DISEREDAZIONE; TESTAMENTO OLOGRAFO – Professional – Elisa CASORIA

Si può diseredare il coniuge? Come scrivere un testamento olografo?

CASO – Una signora vuole diseredare il marito, per punizione. Come fare? Vorrebbe scrivere un testamento  in forma epistolare. Quali requisiti esso deve avere?

DISCIPLINA – Il legittimario per legge ha diritto a una quota di riserva (art. 536 e ss c.c.) e, se pretermesso, può esperire (art. 553 e ss c.c.) l"azione di riduzione e successivamente l"azione di restituzione, nei termini di legge. Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio dell"intangibilità della legittima e il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari (art 549 cc). Il testamento olografo (artt. 602 c.c.) è scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore e alla morte del de cuius è pubblicato ai sensi dell"art. 620 c.c.  

COME FARE – Nel caso la signora può scrivere un testamento olografo interamente di suo pugno, datarlo e sottoscriverlo, ma non può diseredare il coniuge perché è un legittimario. Allo stato attuale, infatti, si afferma l"inammissibilità della diseredazione del legittimario, "al quale però si può attribuire solo la quota di riserva a lui eventualmente spettante al momento dell"apertura della successione" (CNN studio 339-2012/C). La tesi dell"ammissibilità della diseredazione del legittimario resta minoritaria e dottrinale.

-------------------------------APPROFONDIMENTI------------------------------------------

Nel diritto romano la diseredazione rappresentava una sanzione civile di fonte privata, mediante la quale il pater familias poteva escludere dalla successione i propri eredi necessari verso i quali nutrisse risentimento per un"offesa ricevuta. Tale istituto scomparve nel codice francese e nei nostri codici. Nell"attuale ordinamento giuridico il legittimario per legge ha diritto a una quota di riserva (art. 536 e ss c.c.) e, se pretermesso, può esperire l"azione di riduzione (art. 553 e ss c.c.). In senso moderno, dunque, l"istituto della diseredazione può solo significare esclusione dalla successione legittima dei successibili che non sono legittimari. Recentemente la Cassazione (sentenza del 25 maggio 2012 n. 8352) ha ammesso la validità della diseredazione come atto dispositivo delle sostanze ereditarie, chiarendo così che il "disporre" di cui all"art 587 primo comma c.c. può includere non solo una volontà attributiva ma anche destitutiva, però non si è espressa con riferimento ai legittimari. La prevalente dottrina e giurisprudenza hanno sempre escluso l"ammissibilità della diseredazione dei legittimari, affermandone alternativamente la nullità, l"invalidità, l"inammissibilità, la riducibilità della disposizione, in quanto contrastante con i principi fondamentali del nostro ordinamento positivo. Allo stato attuale dunque si afferma l"inammissibilità della diseredazione del legittimario.

Il testamento olografo (artt. 602 c.c.) è scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore ed è la forma più semplice di testamento che, se presenta qualche svantaggio (possibilità di smarrimento, soppressione, falsificazione, alterazione, impugnativa per non autenticità della scrittura), ha il grande vantaggio della semplicità, segretezza e redazione senza la presenza di terze persone. La sua caratteristica principale è la scritturazione per intero di mano del testatore, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materia, idonea a riceverlo. L"autografia deve avere due caratteri fondamentali: la personalità, ossia la sicura provenienza da parte del testatore, e l"abitualità, nel senso che la grafia deve essere quella normalmente usata dal testatore. È ammessa ogni forma di scrittura (stampatello, stenografia) usata con frequenza dal testatore, che rechi l"impronta della sua personalità. La data deve contenere l"indicazione del giorno, mese ed anno oppure equipollenti (capodanno 2014) ed ha la funzione essenziale di accertare la capacità del testatore e l"efficacia fra più testamenti redatti dalla stessa persona. La sottoscrizione (anche con uno pseudonimo o soprannome) deve essere autografa, posta alla fine delle disposizioni (o sul retro, se in calce manca lo spazio sufficiente) e in grado di permettere l"identificazione del suo autore senza possibilità di equivoco. Essa ha la funzione di solenne conferma delle disposizioni scritte nella scheda e della loro completezza, oltre che della provenienza dal testatore. Il testamento olografo solo alla morte del testatore verrà pubblicato ai sensi dell"art. 620 c.c.

 

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film