La mancata osservanza delle regole imposte dalla legge e dalla pubblica amministrazione a tutela dell"interesse pubblico, riguardante distanze e confini, comporta, oltreché la sempre possibile tutela giurisdizionale del terzo danneggiato, anche una responsabilità amministrativa in capo a chi tali regole non abbia rispettato.
Si tratta, in ultima analisi, di un tipico fenomeno di c.d. abusivismo edilizio, sommatoria tanto del comportamento antigiuridico del abusivista, quanto del comportamento omissivo del soggetto pubblico chiamato a far rispettare le norme violate:
"L'amministrazione, anche una volta decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 23 comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, può esercitare il suo generale potere di controllo sulle attività di trasformazioni edilizie del territorio - per il quale l'art. 27 comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 non prevede alcun termine di decadenza, sia quando le opere in corso o realizzate non corrispondano a quelle oggetto della Denuncia Inizio Attività, sia quando le opere non possono essere realizzate con una semplice d.i.a. perché richiedono il permesso di costruire: infatti, il suddetto termine di trenta giorni è previsto solo per la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 23 comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, ma non può certo essere riferito al generale potere di controllo sulle attività di trasformazioni edilizie del territorio, previsto dall'art. 27 comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, né al generale potere di agire in via amministrativa a tutela dei diritti demaniali e di uso pubblico". T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 17 gennaio 2006, n. 72 P.R. e altro c. Com. Milano Foro amm. TAR 2006, 1 10
Lo Stato, nel tempo, ha utilizzato differenti sistemi sanzionatori per perseguire (e prevenire) il fenomeno dell"abusivismo edilizio, sistemi che così possono, riassuntivamente, essere elencati:
Le linee guida dell"attuale disciplina sanzionatoria, per le violazioni inerenti le norme a carattere prettamente amministrativo, interessanti distanze e confini, possono così essere riassunte:
L"estensione dei soggetti responsabili, per eventuali abusi edilizi, anche inerenti violazione di normative pubbliche attinenti a distanze e confini, ha esplicitamente coinvolto:
I soggetti sopra citati sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
In particolare, il direttore dei lavori non sarà responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori dovrà, inoltre, rinunziare all'incarico, contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.
In caso contrario il dirigente segnalerà al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, passibile così di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
Per le opere realizzate successivamente a presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
In caso di dichiarazioni non veritiere, contenute nella relazione accompagnatoria della D. I. A., ex articolo 23, comma 1, del T.U. dell"Edilizia, (oltre all"esistenza di reati penali eventualmente in tale occasione commessi), l'amministrazione è tenuta a darne comunicazione al competente ordine professionale, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.