-  Mazzon Riccardo  -  17/01/2014

DISTANZE E CONFINI: SEQUESTRO E VIOLAZIONI EDILIZIE - RM

Opportuno, in argomento, precisare che

"il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi. In particolare, per i reati edilizi, è ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente la cui edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze antigiuridiche, ed ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'edificio realizzato abusivamente, che la misura cautelare intende inibire" (Cass. Pen. 31.1.07, n. 15821, CED, 2007, 236601 (cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto),

come evidenziato anche nella seguente pronuncia:

"in materia edilizia, anche in caso di immobile abusivamente costruito che risulti ultimato, è ipotizzabile la sussistenza delle esigenze cautelari richieste dalla legge per disporre il sequestro preventivo, atteso che le conseguenze che tale misura tende a evitare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata: infatti, l'esistenza di una costruzione abusiva può aggravare il cosiddetto carico urbanistico e, quindi, protrarre le conseguenze del reato. Tale situazione ben può verificarsi in occasione della modificazione della destinazione d'uso di unità immobiliari, la quale può incidere direttamente sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico, in quanto può ritenersi che una parte del degrado ambientale sia riconducibile proprio ai diffusi mutamenti di destinazione d'uso degli immobili preesistenti con problemi connessi alle diverse esigenze di trasporto, smaltimento dei rifiuti, viabilità ecc." Cass. Pen. 19.4.07, n. 22866, GDir, 2007, 31 66.

Inoltre,

"in materia edilizia, dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca o la conversione in sequestro conservativo, non può essere mantenuto il sequestro del manufatto abusivo, neppure a garanzia della demolizione disposta con la sentenza di condanna ex art. 7 l. 28 febbraio 1985, n. 47 (ora sostituito dall'art. 31 comma 9 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) o dei provvedimenti della p.a., ma le cose vanno restituite all'avente diritto" Cass. Pen. 21.10.03, n. 45674, CP, 2004, 4201.

 

 




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