-  Mazzon Riccardo  -  06/06/2015

DISTANZE E CONFINI: SETTANTACINQUE CENTIMETRI PER LE VEDUTE LATERALI OD OBLIQUIE - Riccardo MAZZON

le aperture di vedute, così come le costruzioni, devono rispettare le distanze legali

vi sono vedute dirette, balconi e vedute laterali od oblique

per le vedute laterali od oblique vige la regola dei settantacinque centimetri

Quanto alle vedute laterali od oblique, esse non si possono aprire sul fondo del vicino se non si osserva una distanza di settantacinque centimetri - cfr. amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -

"l'art. 906 c.c. assoggetta l'apertura di vedute laterali ed oblique sul fondo contiguo alla distanza di cm. 75 da misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto, attribuendo al vicino in caso di violazione il diritto di agire per ottenere la condanna al ripristino della distanza legale inosservata, mediante arretramento della finestra o dello sporto da cui le vedute siano esercitate o esercitabili, ovvero in alternativa, e sempreché il convenuto ne abbia fatta espressa richiesta, attraverso l'adozione di specifici ed opportuni accorgimenti (quali la collocazione di pannelli stabiliti in vetro retinato opaco) idonei ad evitare che tali vedute siano esercitabili a distanza inferiore a quella legale. L'apprezzamento circa l'adeguatezza dei correttivi concretamente adottati è riservato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato" Cass. 22.2.94, n. 1693, GCM, 1994, 190,

tra il lato della finestra (o lo sporto) più vicino al fondo medesimo:

"la distanza stabilita dall'art. 906 c.c. per l'apertura di vedute si misura, come nel precedente art. 905, dal confine alla faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute, con riferimento, trattandosi di vedute oblique, al più vicino lato della finestra, per cui la profondità delle finestre non è computabile nella misura della distanza" Cass. 25.7.84, n. 4345, GCM, 1984, fasc. 7; RGE, 1985, I, 19.

Né, in tal caso, rileverebbe la presenza di strada tra i due fondi:

"la distanza stabilita dall'art. 906 c.c. per l'apertura delle vedute laterali ed oblique deve essere osservata anche se tra i due fronti vi sia una strada unica" Cass. 18.5.95, n. 5464, GCM, 1995, 1025.

Tale normativa, prevista dall"articolo 906 del codice civile, prevale sulla normativa dettata dall"articolo 907 dello stesso codice, ma solo quando la veduta è meramente obliqua

"in tema di distanze tra costruzioni, il disposto di cui all'art. 907, comma 2, c.c. postula, per la sua applicazione, l'esistenza di una veduta diretta, ovvero di una veduta diretta che formi anche una veduta obliqua, non anche solo obliqua (e, tantomeno, soltanto laterale)..." Cass. 26.8.02, n. 12479, GCM, 2002, 1575,

(cioè non accompagnata da veduta diretta):

"dal necessario collegamento del comma 2 con il comma 1 dell'art. 907 c.c., a norma del quale è obbligatorio mantenere la distanza di 3 metri anche dalla finestra da cui si esercita veduta obliqua quando da questa finestra si eserciti anche veduta diretta sullo stesso fondo, deriva che quando la veduta sia soltanto obliqua, il proprietario del fondo sul quale la veduta medesima si esercita non deve rispettare la distanza di 3 metri ma solo quella di settantacinque centimetri dal più vicino lato della finestra medesima, ai sensi dell'art. 906 c.c." Cass. 23.1.95, n. 724, GC, 1996, I, 2407; "dal collegamento del comma 2 con il comma 1 dell'art. 907 c.c. risulta che l'obbligo di mantenere la distanza di tre metri anche dalla finestra da cui si esercita la veduta obliqua non può che riferirsi allo stesso soggetto di cui al comma 1, cioè al proprietario dell'unico fondo servente, con la conseguenza che quando la veduta sia soltanto obliqua su di un fondo, il proprietario di questo non è tenuto a rispettare la distanza di tre metri, ma solo quella di settantacinque centimetri dal più vicino lato della veduta" Cass. 18.4.87, n. 3878, GCM, 1987, fasc. 4.

Da segnalare, inoltre, in argomento, la seguente pronuncia, in linea con i principi generali infra amplius documentati:

"l'obbligo di rispettare le distanze previste dall'art. 906 c.c. per le vedute laterali ed oblique cessa quando ogni possibilità di veduta sul fondo altrui sia interdetta dall'esistenza di un muro o di altro riparo duraturo e dotato di consistenza e stabilità; tale riparo può anche essere costituito da pannelli di vetro retinato ed opaco stabilmente incorporati nella compagine del manufatto e collocati ad una altezza tale dal pavimento da non consentire di guardare ed affacciarsi verso il fondo vicino se non con l'impiego di specifici ed anormali mezzi ed accorgimenti" Cass. 20.8.93, n. 8797, GCM, 1993, 1307.

 




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