-  Mazzon Riccardo  -  05/01/2014

DISTANZE E CONFINI: VIOLAZIONI EDILIZIE, DEMOLIZIONI E ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE - RM

Premesso che

"in caso di condanna per costruzioni edilizie eseguite in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, il giudice deve sempre emettere l'ordine di demolizione di cui all'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a meno che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico, che il Consiglio comunale abbia deliberato la conservazione delle opere in funzione di interessi pubblici ritenuti prevalenti sugli interessi urbanistici" Cass. Pen. 29.9.05, n. 43294, CED, 2005, 232645 (cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto),

la giurisprudenza ritiene che

"in materia edilizia, il rilascio della concessione in sanatoria non produce automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna per il reato edilizio, atteso che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio" Cass. Pen. 16.11.05, n. 46831, CED, 2005, 232642.

Si noti, inoltre, quanto agli effetti della prescrizione del reato, che

"l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva per difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, non consente al giudice l'emanazione, ex art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dell'ordine di demolizione del manufatto, atteso che lo stesso ha natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio catalogabile tra i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente per la sua accessorietà ad una sentenza di condanna" Cass. Pen. 18.10.05, n. 44245, CP, 2006, 11 3776.

Quanto all"esecuzione dell"ordine di demolizione del manufatto, impartito dal magistrato a seguito dell'accertata violazione di norme urbanistiche, essa

"non è esclusa dall'alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato che il terzo acquirente dell'immobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione)" Cass. Pen. 29.3.07, n. 22853, CED, 2007, 236880 – infatti, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato. (La Corte ha comunque ritenuto che, correttamente, destinatario dell'ordine di demolizione era stato l'originario autore dell'abuso edilizio, che all'epoca aveva la disponibilità dell'immobile, risultando irrilevante che, successivamente, l'immobile era stato ceduto à terzi: per l'effetto, è stato rigettato il ricorso con cui l'imputato pretendeva l'annullamento dell'ingiunzione di demolizione proprio sul presupposto dell'intervenuta cessione dell'immobile): Cassazione penale, sez. III, 02/12/2010, n. 7225 D. Guida al diritto 2011, 18, 77 (s.m.) - è così che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria: Cassazione penale, sez. III, 18/01/2011, n. 3861 Dichiara inammissibile, Trib. Napoli sez. dist. Afragola, 16/10/2009 B. e altro CED Cass. pen. 2010, rv 249317,

inoltre,

"in materia edilizia, la semplice presentazione di un piano di recupero dell'area non è idonea a sospendere, né tantomeno ad escludere, la esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva impartito con la sentenza di condanna per il reato edilizio, atteso che la demolizione può essere sospesa o revocata esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria" Cass. Pen. 4.4.06, n. 17066, CED, 2006, 234321.

L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna,

"in materia edilizia, l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, atteso che l'acquisizione è finalizzata in via principale alla demolizione e il soggetto condannato può richiedere al comune, divenuto medio tempore proprietario, l'autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie spese, così come può provvedervi, a spese del condannato, l'autorità giudiziaria. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che si ha incompatibilità soltanto se con delibera consiliare l'ente locale stabilisce, ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 5 d.P.R. n. 380 del 2001, di non demolire l'opera acquisita)" Cass. Pen. 11.5.05, n. 37120, CP, 2006, 9 2934 – recentemente conforme: l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice e con la sua successiva esecuzione, ad opera del pubblico ministero e a spese del responsabile dell'abuso, ostandovi solo la delibera consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive: Cassazione penale, sez. III, 28/04/2010, n. 32952 Del Sorbo Cass. pen. 2011, 11, 3967,

pertanto

"il potere dovere del giudice penale di eseguire la demolizione del manufatto abusivo, disposta con la sentenza di condanna ex art. 7 l. 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito dall'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, opera anche nel caso in cui i beni siano stati acquisiti al patrimonio comunale, atteso che l'eventuale contrasto con il potere amministrativo si realizza soltanto al momento in cui il consiglio comunale abbia manifestato la volontà di non procedere alla demolizione per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici" Cass. Pen. 9.6.05, n. 26149, CP, 2006, 9 2933.

Peraltro, in sede esecutiva, la statuizione dell'ordine di demolizione deve essere revocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrasto con il disposto abbattimento del manufatto,

"poiché, successivamente alla decisione penale, la p.a. è libera di agire e di portare a termine il suo procedimento, e tale attività non può essere ignorata dalla giurisdizione, che ha l'obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall'amministrazione o dai giudici amministrativi" Cass. Pen. 25.11.04, CED, 230815.

Si noti, altresì, che

"in caso di omessa pronuncia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, ma in tal caso va proposta impugnazione da parte del pubblico ministero" Cass. Pen. 22.3.07, n. 17380, CED, 2007, 236494.

 




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