-  Mazzon Riccardo  -  11/05/2012

DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE: NON IMMEDIATA PRECETTIVITA' DELL'ART.9 D.M. 1444/68 - RM

L"articolo 9 del decreto ministeriale in oggetto non è considerato immediatamente precettivo:

"In materia edilizia, la disciplina in materia di distanze di cui all'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, non è immediatamente precettiva, considerato che la sua finalità è quella di impedire che, in mancanza di regole urbanistiche, l'attività costruttiva si svolga disordinatamente senza il rispetto del decoro edilizio, dell'igiene e della salubrità, indispensabili per l'ordinato sviluppo del territorio comunale"; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 14 marzo 2005, n. 359 S. e altro c. Com. Canicattì Foro amm. TAR 2005, 3 862 (s.m.: - cfr., in generale, "Distanze e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009)

"In tema di distanze legali fra costruzioni le prescrizioni dettate dall'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968, essendo dirette ai Comuni, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici, non sono immediatamente applicabili nei rapporti fra privati". Cassazione civile , sez. II, 22 settembre 2004, n. 19009 Rivetti c. Rivetti Giust. civ. Mass. 2004, 9

"Il d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 quinquies l. 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dalla l. 6 agosto 1967 n. 765) che all'art. 9 prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante anche nei rapporti tra privati". Cassazione civile , sez. II, 02 ottobre 2000, n. 13011 Fiorentini c. Adduci Giust. civ. Mass. 2000, 2074 - conforme -Cassazione civile , sez. II, 24 maggio 2000, n. 6812Soc. Edilval c. Lesti Giust. civ. Mass. 2000, 1103 Urbanistica e appalti 2000, 855

Peraltro, la regola della non immediata precettività va coordinata con il principio secondo il quale il giudice di merito deve applicare direttamente le disposizioni contenute nella normativa de qua, previa disapplicazione della disposizione illegittima contenuta negli strumenti urbanistici astrattamente applicabili al caso concreto in esame:

"In tema di distanze tra costruzioni, il principio secondo il quale la norma di cui all'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), imponendo limiti edilizi ai comuni nella formazione di strumenti urbanistici, non è immediatamente operante nei rapporti tra privati, va interpretato nel senso che l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma comporta l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata". Cassazione civile , sez. II, 19 novembre 2004, n. 21899 Caruana c. Signorino Gelo Giust. civ. Mass. 2004, 11

"L'art. 41-quinquies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo introdotto dall'art. 17 della l. 6 agosto 1967 n. 765, ha carattere precettivo e inderogabile nella parte in cui dispone che in tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di distanza fra fabbricati definiti per zone territoriali omogenee con decreto del Ministro dei LL.PP. di concerto con quello dell'interno. Ne consegue che sono illegittime e devono quindi, essere disapplicate dal giudice ordinario, a norma dell'art. 5 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, le disposizioni del piano regolatore comunale (nella specie: comune di Godiasco), qualora prescrivano una distanza tra fabbricati inferiore a quella stabilita dall'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, emesso in esecuzione dell'art. 41 della citata legge n. 1150 del 1942, continuando ad aver vigore le norme di tale legge urbanistica, come modificata dall'accennata legge n. 765 del 1967". Cassazione civile , sez. lav., 27 maggio 1982, n. 3213 Lucchelli c. De Lorenzi Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 5.

"Il d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 quinquies l. 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dalla l. 6 agosto 1967 n. 765), che all'art. 9 prescrive la distanza minima inderogabile di metri dieci tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati. Pertanto, l'eventuale previsione, negli strumenti urbanistici locali, di distanze inferiori a quelle prescritte dall'art 9 d.m. citato sono da considerarsi illegittime e vanno, quindi, disapplicate e sostituite "ex lege" con quelle di detta normativa statuale, mentre queste ultime non sono immediatamente applicabili nei rapporti tra privati finché non siano state inserite negli stessi strumenti adottati o modificati, a differenza dalle prescrizioni del comma 1 dell'art. 17 legge n. 765 del 1967 immediatamente applicabili nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione". Cassazione civile , sez. II, 15 marzo 2001, n. 3771 Pavone c. Centamore Giust. civ. Mass. 2001, 496 -Conforme- Cassazione civile , sez. II, 02 ottobre 2000, n. 13011F. c. A. Giur. bollettino legisl. tecnica 2001, 156 (s.m.)

 






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