-  Covotta Giulia  -  21/11/2016

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: condannata casalinga – Cass. Pen. 48315/2016 – Giulia Covotta

Iniziare le faccende domestiche di primo mattino, accompagnandole da condotte inurbane (quali l"accensione della radio ad alto volume e le urla contro la figlia), in una zona altamente popolata, è una condotta che impedisce il riposo e lo svolgimento delle normali occupazioni.

La Corte di Cassazione, in questa pronuncia, si esprime in tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all"articolo 659 c.p..

In primis, gli Ermellini ritengono manifestamente infondata la censura del primo motivo di ricorso addotto dalla ricorrente con il quale la stessa deduceva l"illogica motivazione della sentenza.

Nello specifico, infatti, nel proprio ricorso, costei affermava che il giudice del merito aveva fondato il proprio convincimento basandosi unicamente sulle querele delle parti civili, senza argomentarne l"attendibilità, lagnandosi dell"assenza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato.

La Corte di Cassazione, invero, afferma che la motivazione del giudice di merito era congrua e sorretta da un apparato argomentativo che non presentava profili di illogicità.

Dall"istruttoria, infatti, emergeva chiaramente come la ricorrente era solita iniziare le proprie faccende domestiche di prima mattina, mettendo il volume della radio al massimo e, talvolta, urlando contro la di lei figlia, cosicché, con tali comportamenti, impediva il riposo delle persone a lei vicine posto che la stessa risiedeva in una specifica zona altamente popolata. Inoltre, con le medesime condotte, la donna impediva ai propri vicini, altresì, di svolgere qualsiasi attività della vita quotidiana.

Successivamente, nella sentenza de quo, la Corte di Cassazione, analizza il contenuto dell"articolo 659 c.p., primo comma, rilevando come il giudice del merito abbia motivato ampiamente il concreto disturbo che la stessa arrecava ai vicini.

Da ultimo, la Corte si sofferma sull"applicabilità dell"articolo 131 bis c.p..

Dapprima, ne evidenzia il contenuto della norma e dei requisiti che l"articolo prevede e contiene per poter  applicare o meno detto istituto. Dopo aver analizzato tutti i requisiti e le condizioni di applicabilità, la stessa Corte di Cassazione, avendo verificato la presenza o meno di detti requisiti nel caso concreto, conclude per la non attuazione e applicazione dell"articolo 131 bis c.p. al caso di specie.

Ritenuto, dunque, inammissibile il ricorso, la Corte condanna la ricorrente oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al versamento – in via equitativa – di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende alla luce della sentenza della Corte costituzionale 186/2000 (poiché nel caso de quo, non vi è stata ragione di ritenere che il ricorso fosse stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità").




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