-  Mazzon Riccardo  -  18/02/2016

DIVIETO DI EDIFICARE: LEGITTIMO MOTIVARE ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL DM 2 APRILE 1968 - Riccardo MAZZON

pareti finestrate ed annullamenti (anche parziali)

è legittimo il diniego di concessione edilizia (licenza o permesso a costruire) motivato con il contrasto con l'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444?

i limiti in tal caso previsti dal D.M. 2-4-1968, n. 1444, da osservare negli strumenti urbanistici, sono inderogabili?

È legittimo il diniego di concessione edilizia motivato con il contrasto con l'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (cfr., amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto):

"è legittimo il diniego di concessione edilizia, motivato con il contrasto con l'art. 9 punto 2 d.m. 2 aprile 1968, qualora il progetto presentato non osservi la distanza minima di legge tra pareti finestrate di edifici antistanti: detta distanza ha valore assoluto, e pertanto va rispettata in tutti i casi, essendo la norma in cui è contenuta volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario e, pertanto, non eludibile in funzione della natura dell'intercapedine anche qualora una sola delle pareti fronteggianti sia finestrata" T.A.R. Toscana Firenze 4.12.01, n. 1734, FA, 2001, 3267.

In argomento, si segnalano le seguenti, recenti pronunce, l'una che riconosce la diretta applicabilità, in sede di rilascio dei titoli edilizi, della normativa de qua,

"le distanze tra pareti finestrate prescritte dall'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 sono inderogabili e devono essere direttamente applicate in sede di rilascio dei titoli edilizi, a prescindere tanto dalla eventuale esistenza di prescrizioni meno restrittive contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti comunali, quanto dal recepimento o meno delle disposizioni regolamentari statali nella disciplina edilizia comunale" T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 01/12/2010, n. 8096 C. c. Avv. Gavallotti c. Com. Riccione c. Avv. Castellini Riv. giur. edilizia 2011, 1, 250

l'altra che avverte che

"l'annullamento parziale di una concessione edilizia riconosciuta illegittima è ammissibile soltanto quando l'opera autorizzata sia scindibile in modo tale da poter essere oggetto di distinti progetti: la ragione di tale principio è la stessa per cui il comune può respingere o accogliere una domanda di concessione edilizia, ma non può modificare il progetto, non potendosi imporre al richiedente un'opera diversa dal progetto sul quale ha chiesto la concessione" T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 20/07/2011, n. 1148 M.G. ed altro c. (avv. Granara) c. Com. La Spezia, Prov. La spezia e Soc. S. c. (avv. Carrabba, Furia, Puliga), (avv. Allegri, Barbieri) (avv. Gerbi) Foro amm. TAR 2011, 7-8, 2291 (s.m.).

 




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