-  Conzutti Mirijam  -  16/08/2011

DL 7 luglio 2011 n.121- ATTUAZIONE DIRETTIVA 2008/99 TUTELA DELL'AMBIENTE, DIRETTIVA 2009/129 - REATI AMBIENTALI - 727 BIS E 733 BIS CP. - MC

Testo in vigore dal: 16-8-2011


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
Vista la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
sanzioni per violazioni;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante
attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in particolare,
l'articolo 19;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e tenuto conto che le competenti Commissioni del Senato
della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministri degli affari
esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 727, e' inserito il seguente:

Art. 727-bis


(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari
di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori
dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti
ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;
b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente:

«Art. 733-bis


(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito
protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat
all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice
penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si
intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice
penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata
come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2,
della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un
habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
92/43/CE. 



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2008/99/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
6 dicembre 2008, n. L 328.
- La direttiva 2009/123/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
27 ottobre 2009, n. L 280.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.202, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n.
261, S.O
- L'art. 19 della legge 4 giugno 2010, n.96
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
«Art. 19.(Delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale
dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica
la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato
dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di recepire
le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela
penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
sanzioni per violazioni.
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello
sviluppo economico, con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle modalita'
e delle procedure di cui all'art. 1, secondo i principi e
criteri direttivi generali di cui all' articolo 2, nonche'
secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici,
realizzando il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del
capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e
successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate
nelle direttive di cui al comma 1;
b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse
o a vantaggio dei quali e' stato commesso uno dei reati di
cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni
amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione
della sentenza ed eventualmente anche interdittive,
nell'osservanza dei principi di omogeneita' ed equivalenza
rispetto alle sanzioni gia' previste per fattispecie
simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli
articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e successive modificazioni.». 


Art. 2


Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 4. Introduzione dell'articolo 25-decies del decreto
legislativo 2001, n. 231:
1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In
relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del
codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote."».
2. Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente:

«Art. 25-undecies


(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice
penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria
fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo
periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo,
e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria
da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da
quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso
previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo,
e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso
previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7
febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e
6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis,
comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in
caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non
superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di comissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso
di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel
massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in
caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo
3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere
a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma
3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.». 

Art. 3


Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per
la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il
divieto relativo agli idrocarburi liquidi e' stabilito entro le
cinque miglia dalla linea di costa.».
2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni
di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della
stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al
presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del
fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».
3. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All'accertamento delle
violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite dalle
seguenti: «7 e 8».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n 152, (Norme in materia ambientale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 6. (Oggetto della disciplina). - 1. La
valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i
programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III
e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili
impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento
(48).
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione
dei progetti, producano impatti significativi
sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che
rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la
Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati
acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora
il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti
abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione
di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le
modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del
presente decreto ed e' integrata dalla valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo
per l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati .
5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i
progetti che possono avere impatti significativi e negativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene
effettuata altresi' una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al
presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente
decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in
base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si
ritenga che possano produrre impatti significativi e
negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II che possono avere impatti significativi e
negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato IV.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV,
ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per
cento.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono definire, per determinate tipologie
progettuali o aree predeterminate, sulla base degli
elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella
misura massima del trenta per cento o decremento delle
soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti
di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure
parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono
determinare, per specifiche categorie progettuali o in
particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla
base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o
condizioni di esclusione dalla verifica di
assoggettabilita'.
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso
per caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non
aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La
esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del
decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa
nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare .
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di
applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
in alcun modo svolgere la valutazione di impatto
ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare
l'incolumita' delle persone e di mettere in sicurezza gli
immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamita'.
In tale caso l'autorita' competente, sulla base della
documentazione immediatamente trasmessa dalle autorita' che
dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima
di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle
motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni
messe a disposizione del pubblico.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
per:
a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente
decreto;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui
alla lettera a) del presente comma.
14. Per gli impianti ove e' svolta una attivita' di cui
all'allegato VIII del presente decreto, nonche' per le loro
modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale
e' rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
208, commi 6 e 7, del presente decreto.
15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma
12 del presente articolo, nonche' per le loro modifiche
sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale e'
rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente
decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma
10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;9
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a
norma della quarta parte del presente decreto; in caso
contrario i rifiuti sono recuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati
evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo
le disposizioni della medesima quarta parte del presente
decreto;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace
ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato ai
sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e
ripristino ambientale.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita'
di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli
4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e'
altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici
miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree
marine e costiere protette, oltre che per i soli
idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro
cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali
lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia
storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n.
816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi e'
stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al
di fuori delle medesime aree, le predette attivita' sono
autorizzate previa sottoposizione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e
seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti
locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree
marine e costiere interessate dalle attivita' di cui al
primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data
di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma
l'efficacia dei titoli abilitativi gia' rilasciati alla
stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di
cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo
1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.».
Il testo dell'articolo 260-bis del citato decreto
legislativo n 152 del 2006, come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
«260-bis. Sistema informatico di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti
1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
nei termini previsti, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti
pericolosi, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini
previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In
caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del
pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione
immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di
controllo della tracciabilita' nei confronti del
trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo
annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilita'
occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento
disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico
o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi,
le procedure e le modalita' stabilite dal sistema
informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce
al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte,
altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi
tecnologici accessori al predetto sistema informatico di
controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il
corretto funzionamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che
occupino un numero di unita' lavorative inferiore a
quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il
numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al
numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unita'
lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in
considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato, precedente il momento di accertamento
dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete
o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano
riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento
ad euro novantatremila, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla
carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e'
imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di
amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero
di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti, le
misure minime e massime di cui al periodo precedente sono
ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a
dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le
modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle
modalita' di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate
pur incomplete o inesatte non pregiudicano la
tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro
tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i
soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori
obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette
violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In
caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento
ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a
colui che, nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini
della tracciabilita' dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il
trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base
della normativa vigente, con la copia del certificato
analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600
euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483
del codice penale in caso di trasporto di rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che,
durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di
rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di
rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA
Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la
pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e
482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un
terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la
tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro
millecinquecentocinquanta
«9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette
piu' violazioni della stessa disposizione soggiace alla
sanzione amministrativa prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si
applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di
cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla
commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla
normativa relativa al sistema informatico di controllo di
cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o dalla notificazione della
violazione, il trasgressore puo' definire la controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il
pagamento di un quarto della sanzione prevista. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.».
Il testo dell'articolo 260-ter del decreto legislativo
3 aprile 2006, n 152, citato nelle note all'articolo 3 ,
cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 260-ter.(Sanzioni amministrative accessorie.
Confisca). - 1. All'accertamento delle violazioni di cui ai
commi 7 e 8 dell'articolo 260-bis, consegue
obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo utilizzato per l'attivita' di
trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il
responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99
c.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.
689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi
con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato
norme in materia di rifiuti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative
norme di attuazione.
3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1
dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal
trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo
sottoposto al fermo amministrativo non puo' essere disposta
in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento
del contributo.
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti
pericolosi, e' sempre disposta la confisca del veicolo e di
qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del
rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del
codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non
fittiziamente a persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al
comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256 .». 

Art. 4


Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dall'articolo16, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo
188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al
comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi
dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di
cui all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che, ai
sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera b).».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di
applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive
modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto
sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei
termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere
all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo
contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di
ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei
primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di
operativita' per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese,
come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o
comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo
individuato alla lettera a) del presente comma.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i
soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che
fino alla decorrenza degli obblighi di operativita' del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle
prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18
febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste
dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente
decreto.
2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le
sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del
modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti
tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive
modificazioni, secondo i termini e le modalita' ivi indicati.
2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo
260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei
casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un
decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla
decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 190 del citato decreto
legislativo n 152 del 2006, come modificato dall' articolo
16, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre
2010, n. 288, S.O., come ulteriormente modificato dal
presente decreto cosi' recita:
«Art. 190. (Registri di carico e scarico). - 1. Fatto
salvo quanto stabilito al comma 1-bis, i soggetti di cui
all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno
aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e
scarico su cui devono annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le
annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo
scarico del medesimo.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un
registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di
cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
all'articolo 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti
che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e
trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettera b).
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso
ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei
rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione
annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti
non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e
scarico sono rese disponibili in qualunque momento
all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati,
vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai
registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come
modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,
dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e'
sostituita dalla disgiunzione: «o».
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono
soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai
rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti
stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse
dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai
rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la
registrazione del carico e dello scarico puo' essere
effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei
rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera
cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.».
Il testo dell'articolo 39 del citato decreto
legislativo n. 205 del 2010, come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
«Art. 39. (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
sanzioni del presente decreto relative al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire
dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'
articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.
2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo
periodo di applicazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti
obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono
l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti,
fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al
predetto sistema con pagamento del relativo contributo,
sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di
ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento
dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se
l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi
alla decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna
categoria di operatori, enti o imprese, come individuata
dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento
dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se
l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i
quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera
a) del presente comma.;
2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma
1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e
5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli
obblighi di operativita' del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non
adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma
2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono
soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella
formulazione precedente all'entrata in vigore del presente
decreto.
2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma
1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione
previgente a quella di cui al decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello
unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti
tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1,
del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e
successive modificazioni, secondo i termini e le modalita'
ivi indicati.
2-quater. Le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di
comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un
decimo per le violazioni compiute negli otto mesi
successivi alla decorrenza degli obblighi di operativita'
per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come
individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26
maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per
le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e
per i successivi quattro mesi.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati gli articoli 181-bis, 210 e 229 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' l' articolo 3
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, e'
abrogato l'articolo 186.
5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai
corrispondenti allegati al presente decreto.
6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati.
7. Dopo l'allegato I alla parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto l'allegato L
riportato in allegato al presente decreto.
8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza
naturale, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio
degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la
produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q, cosi' come gia'
definiti dall' articolo 183, comma 1, lett. r) e s), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente
alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo,
ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato
del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998 art.
3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2,
Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che
richiedano una revisione delle stesse.
9. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo
di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e
trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure
conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i
propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
Sono considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una
piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente
per non piu' di quattro volte l'anno per quantitativi non
eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e,
comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;
b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di
rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per
quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento
litri all'anno.
10. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 9
conservano in azienda per cinque anni la copia della
convenzione o del contratto di servizio stipulati con il
gestore della piattaforma di conferimento o del circuito
organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI - Area
Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della
piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di
raccolta.
11. Fatta salva la disciplina in materia di protezione
dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di
sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che
facciano ritenere la loro presenza sulla battigia
direttamente dipendente da mareggiate o altre cause
comunque naturali, e' consentito l'interramento in sito
della posidonia e delle meduse spiaggiate, purche' cio'
avvenga senza trasporto ne' trattamento.
12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e
prodotti che, dati in comodato d'uso e presentando rischi
inferiori per l'ambiente, siano restituiti dal consumatore
o utente, dopo l'utilizzo, al comodante, non rientra tra le
operazioni di raccolta di rifiuti come definita dall'art.
183, comma 1, lett. o).
13. Le norme di cui all'articolo 184-bis si applicano
anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni
di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e
torrenti.
14. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'
articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152
del 2006 come introdotto dal presente decreto, sono
definite le condizioni alle quali sia da qualificarsi come
sottoprodotto il materiale derivante dalle attivita' di
estrazione e lavorazione di marmi e lapidei.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare possono essere
individuate, in base al criterio della rappresentativita'
sul piano nazionale, organizzazioni alle quali e' possibile
delegare i compiti previsti dalla disciplina del Sistri ai
sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 17 dicembre 2009, come modificato dall' articolo 9,
comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data 9 luglio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio
2010.
16. I decreti ministeriali di attuazione delle
disposizioni del presente decreto sono adottati, salvo che
non sia diversamente ed espressamente previsto, entro due
anni dalla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni.». 

Art. 5


Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2011




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