-  Mazzon Riccardo  -  29/09/2014

DL n. 132/2014: FAVORIRE LA FUNZIONALITA' DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE - Riccardo MAZZON

Il variegato approccio normativo aopprontato dal decreto in esame, con l"ambizione di favorire la funzionalità del processo civile, verte, oltre che sull"eliminazione dell'arretrato giurisdizionale - attraverso il trasferimento, in sede arbitrale, dei procedimenti civili pendenti -, sull"approntamento di un nuovo istituto qualificato "procedura di negoziazione assistita da un avvocato" e sull"inserimento di particolari disposizioni tese alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, anche su altre modifiche normative (sempre tese ad aumentare la funzionalità del processo civile di cognizione) riguardanti, in particolare, il regime della compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, la possibilità di utilizzare, nel processo, dichiarazioni di terzi rilasciate al difensore, la riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.

In particolare, esso prevede:

(A) che solo qualora vi sia soccombenza reciproca - ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza -, il giudice possa compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti (disposizione che si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto de quo);

(B) che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice, nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, possa disporre, previo contraddittorio – esercitabile anche mediante trattazione scritta - con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter c.p.c., invitando le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza, i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria; solo se richiesto, egli potrà fissare una nuova udienza e un termine perentorio, non superiore a quindici giorni, per l'indicazione dei mezzi di prova e per le produzioni documentali, nonché termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria (disposizione che si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto de quo);

(C) che la parte possa produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252 c.p.c., ne attesti l'autenticità; il difensore dovrà avvertire il terzo: (1) che la dichiarazione potrà essere utilizzata in giudizio; (2) delle conseguenze di false dichiarazioni; (3) che il giudice potrà disporre, anche d'ufficio, che egli sia chiamato a deporre come testimone;

(D) che le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato siano ridotte a trenta giorni e che la sospensione feriale dei termini vada dal 6 al 31 agosto di ciascun anno (disposizioni che acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015).




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