-  Bedeschi Ilaria  -  25/09/2012

È DOLO LA CATALOGAZIONE MINUZIOSA DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - Cass. 36024/2012 - Ilaria BEDESCHI

In primo e secondo grado, concordemente, un uomo veniva dichiarato colpevole per il reato di cui all"articolo 600 quater del codice penale in quanto detentore, all"interno dei propri supporti informatici, di un notevole numero di materiale pedopornografico i quali rappresentavano bambini e bambine in scene si sesso esplicito. Non solo. Lo stesso aveva provveduto anche a divulgare tale materiale tramite l"uso di programmi peer to peer, agevolandone quindi la diffusione.

L"imputato ricorre in Cassazione poiché difetterebbe l"elemento soggettivo che non avrebbe potuto integrare il dolo. A suo avviso, infatti, il download dei files pedopornografici e la catalogazione sarebbe avvenuta automaticamente escludendo pertanto gli elementi della volontà e della consapevolezza di ciò che stava accadendo. Elementi escludibili, a suo dire, anche riguardo allo scambio con terzi del materiale stesso considerato che, anche in questo caso, l"elaboratore avrebbe fatto tutto automaticamente.

I giudici della Cassazione, dichiarando manifestamente infondato il motivo di ricorso, ricordano che il delitto di detenzione consapevole di materiale pedopornografico è un reato commissivo e permanente, "la cui consumazione inizia con il procacciamento di materiale e si protrae per tutto il tempo in cui permane all"agente la disponibilità materiale" e l"elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di detenzione di procurarsi o detenere materiale pedopornografico.

Dal punto di vista oggettivo per condannare l"uomo è stato sufficiente provare la possibilità di libera utilizzazione del materiale stesso, senza che fosse necessario l"effettivo uso.

Per quanto concerne l"elemento soggettivo, escludendo i casi in cui i siti possano essere raggiunti a causa di virus o analoghi, la consapevolezza sarebbe semplicemente dimostrata dal fatto che l"uomo avesse minuziosamente archiviato 6645 video pornografici, 85.932 foto e 898 files in formato compresso. Oltre a questo, era stato verificato che il materiale delittuoso venisse messo a disposizione per la condivisione.

Nel nostro ordinamento, oltre alla nuova entrata Convenzione di Lanzarote, le disposizioni concernenti i reati di materiale pedopornografico sono contenute nel codice penale che sta notevolmente elaborando un sistema di garanzia a favore delle vittime. Inoltre, un aiuto internazionale, è fornito dal "Protocollo opzionale alla convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini" ratificato dall"Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46, "Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati", fatta a New York il 6 settembre 2000, dove all"articolo 2 si stabilisce che "Per pornografia rappresentante bambini s"intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali".

Nella commistione degli elementi codicistici e convenzionali, si può intercettare una tendenza espansiva. Se, a differenza di molti altri reati per i quali la fattispecie deve contenere dettagli precisi per la tipizzazione del reato, in questo caso, fortunatamente, lo spiraglio che si apre è opposto.

Da un lato, si ritiene che la semplice detenzione sia di per sé sufficiente, anche se poi il materiale non è consultato, ma, dall"altro, ogni tipi di rappresentazione descritta può rientrare nel reato in oggetto. Si cerca di non lasciare alcuno spazio a possibili interpretazioni restrittive dei soggetti coinvolti, del contesto in cui sono ripresi e di espandere la locuzione "materiale" ad ogni tipo di supporto e formato così da poter includere anche quelli non ancora inventati.




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