-  Gasparre Annalisa  -  13/02/2016

DONAZIONE E INCAPACITA: VALE LA VISITA PER LINVALIDITA? – Cass. ord. 21148/13 - A.G.

Capacità del donante e validità ed efficacia della donazione

Incapacità naturale come causa di annullamento del negozio

Ai fini dell"accertamento in concreto delle facoltà cognitive del donante rileva la certificazione della commissione medica che valuta la domanda di invalidità pensionistica

 

Con atto notarile una donna donava i propri beni poi acquistati da una società. La donna, circa un anno e mezzo prima del negozio, si era sottoposta ad una visita dinanzi alla Commissione medica in relazione all"istanza di pensione di invalidità e/o accompagnamento. All"esito della visita alla donna veniva riconosciuta la pensione a causa di un"anamnesi di arteriosclerosi cerebrale con turbe della memoria e una diagnosi di vascolopatia cerebrale senile che la rendeva inabile al lavoro al 100%.

La Cassazione chiarisce che, una volta provata l"infermità mentale permanente, è onore di chi afferma la validità dell"atto di donazione dimostrare che esso sia stato posto in essere in occasione di una temporanea regressione della patologia.

 

Il giudice chiamato ad accertare se la donazione sia stata opera di un soggetto invalido è tenuto a verificare se la malattia diagnosticata abbia avuto o meno incidenza sulle facoltà cognitive del donante.




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