Responsabilità civile  -  Redazione P&D  -  30/12/2022

Dopo 15 anni storica sentenza Corte Appello Milano: "L'assicurazione deve coprire il danno da uso dell'auto anche in zone private"

Un milione e 100 mila euro ai familiari di DP: il bimbo di 16 mesi fu schiacciato nel 2008 dalle ruote del camper guidato dal nonno nel cortile privato della sua abitazione, ad Anzano, frazione di Cappella Maggiore in provincia di Treviso

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I giudici della Corte di Appello di Milano con la sentenza pubblicata il 29 dicembre hanno riconosciuto il pieno diritto al risarcimento dei familiari del piccolo DP che, nel maggio del 2008, aveva tragicamente perso la vita travolto dal nonno mentre effettuava con il camper una manovra in retromarcia nel cortile di casa. La decisione dell'Appello viene dopo la storica sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dello scorso anno che, cassando la precedente sentenza della Corte di Appello di Milano sul caso del piccolo Daniele, aveva chiarito come anche i danni derivanti dalla circolazione di veicoli all’interno di aree private ricadano sotto la copertura delle polizze Rca.

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Il risarcimento del danno supera il milione e centomila euro: applicate le tabelle di Roma

La liquidazione dei danni supera il milione e 100mila euro tra capitale ed interessi. Visto che nel mondo della responsabilità civile vi è sempre stata dal 2011 una sorta di supremazia delle tabelle di Milano, la particolarità di questa sentenza è che la corte d’appello di Milano ha applicato, contrariamente a quanto la sua ubicazione geografica avrebbe fatto pensare, le tabelle dei danni da morte del tribunale di Roma. La sentenza è immediatamente esecutiva anche se alla compagnia assicuratrice sarà dato di ricorrere ancora, ove lo vorrà, avanti alla Cassazione.

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Quindici anni di battaglia giudiziaria si sono resi necessari per i familiari di D, assistiti dal gruppo GRD e dall’avvocato Alessandra Gracis, per dimostrare la fondatezza delle loro tesi. La decisione presenta numerosi aspetti giuridici degni di nota, anche con riguardo ai criteri adottati dai giudici milanesi per determinare l’entità del danno risarcibile.

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DP, il bimbo di 16 mesi schiacciato nel 2008 dalle ruote del camper

Il caso è stato sollevato nella causa sulla tragica morte di Daniele Peresano, il bimbo di 16 mesi schiacciato nel 2008 dalle ruote del camper guidato dal nonno nel cortile privato della sua abitazione, ad Anzano, frazione di Cappella Maggiore in provincia di Treviso. A livello giuridico era sorto un quesito: se un camper investe e uccide un bambino durante una manovra in un cortile privato, l'assicurazione deve pagare il danno per la responsabilità civile del conducente? Nel corso di quindici anni di iter processuale, si erano scontrate due tesi, una nazionale, l'altra europea. 

Per la legge italiana la risposta è stata "no", in quanto l'assicurazione copre se l'incidente avviene su "strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone".

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Per la legge europea - alla quale si era rivolta l'avvocata della famiglia di Daniele, Sandra Gracis -  la risposta è stata "sì", perchè l'assicurazione copre il danno provocato dall'uso del veicolo, a prescindere dal contesto della circolazione stradale.

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Per dirimere la questione era intervenuta la Corte suprema di Cassazione

Per dirimere la questione il 30 luglio del 2021 era intervenuta la Corte suprema di Cassazione, sezioni unite civili, che aveva stabilito che l'assicurazione deve coprire il danno da uso dell'auto anche in "zone private" facendo prevalere così l'interpretazione europea su quella nazionale. I giudici di secondo grado hanno recepito l'indicazione della Cassazione con una sentenza storica (numero 4095, presidente dottoressa Formaggia e relatrice dottoressa Ciriaco), in quanto per la prima volta essa ha dato forma pratica e concreta attuazione a una nuova interpretazione dell’articolo 122 del codice delle assicurazioni private del 2005.

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La sentenza della corte di appello di Milano ammette che la copertura assicurativa del camper dovesse esplicare la sua efficacia anche nell’area del giardino della famiglia Peresano e che i danneggiati potessero avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni connessi con la morte del piccolo pedone di appena 18 mesi.

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Una lunga epopea giurisprudenziale

Dal 1969 la combinazione dell’obbligo assicurativo e dell’articolo 2054 codice civile aveva fatto sì che la copertura operasse esclusivamente per quegli incidenti avvenuti sulle strade pubbliche ovvero su quelle altre aree che, per numero di auto e per l’intensità del traffico, potessero dirsi equiparate per pericolosità alle strade pubbliche.

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Si è trascorsa così un’epopea giurisprudenziale intesa a ricostruire, caso per caso, una regola chiara per tutti (che chiara non era) da valere in quelle fattispecie che venivano a realizzarsi in quella sorta limbo circolatorio quale poteva essere il parcheggio di un supermercato, un’area condominiale, un’area cantieristica, una strada vicinale, una stazione di rifornimento carburante, un’area aeroportuale, una pista da sci. Insomma, spesso la realtà superava l’immaginazione e ogni volta si trattava di andare in tribunale e cercare di provare che quella determinata area fosse soggetta a un traffico paragonabile a quello di una strada pubblica. Il risultato era una giungla di decisioni, spesso diverse, con risultati quindi del tutto imprevedibili.

 




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