-  Santuari Alceste  -  15/06/2016

Dove cè già una farmacia, ce ne può stare unaltra – Tar Veneto 509/16 – Alceste Santuari

I giudici amministrativi veneti non esitano a riconoscere in capo al comune la potestà di individuare una nuova farmacia, a condizione che ricorra il requisito demografico stabilito dalla norma per aprire una nuova sede farmaceutica.

Due titolari di farmacia hanno presentato ricorso avverso la decisione di un comune di aprire una nuova farmacia in un"area già servita dalle farmacie preesistenti. In particolare, le ricorrenti hanno contestato il fatto che il comune non avesse effettuato alcuna indagine conoscitiva sullo stato di fatto, al fine di verificare se il servizio fornito dalle farmacie attualmente esistenti garantisse o meno la completa copertura del territorio comunale.

Il Tar del Veneto, sez. III, con la sentenza del 13 maggio 2016, n. 509, ha riconosciuto, invece, che il comune che così decide opera in conformità con le previsioni normative contenute nell"art. 11 della l. n. 27/2012. I giudici amministrativi veneti hanno ricordato come la legge disponga l"apertura di una farmacia ogni 3.300 abitanti e nel contempo si conviene che la popolazione eccedente (i c.d. resti) legittima l"ente locale a prevedere l"apertura di una ulteriore farmacia, qualora il numero degli abitanti eccedenti sia superiore al 50% del parametro stesso.

Nel decidere dove ubicare la nuova sede farmaceutica, il comune deve essere mosso unicamente dal fine di assicurare l"equa distribuzione delle farmacie nel territorio comunale, così da garantire comunque una maggiore accessibilità al servizio da parte dei residenti, rispettando l"unico limite riguardante la distanza minima di 200 metri che deve intercorrere tra le sedi esistenti.

Nella cornice disegnata dalla normativa del 2012, dunque, la dislocazione delle sedi farmaceutiche rientra nella discrezionalità amministrativa degli enti locali. Conseguentemente, le scelte maturate e attuate, benché opinabili, non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità e analoghi vizi.

Richiamando alcune pronunce del Consiglio di Stato (cfr. sez. III, 18.5.2015, n. 2521 e 19.3.2013, n. 4667), il Tar del Veneto ha rimarcato che non è manifestamente irrazionale prevedere l"apertura di una nuova sede in un"area già servita dalle farmacie già esistenti, se tale scelta è motivata dall"entità della popolazione da servire. L"aumento delle farmacie risponde anche allo scopo di estendere il servizio alle zone meno servite, benché trattasi – affermano i giudici amministrativi – di "indicazione non tassativa né esclusiva ed anche il parametro demografico può non applicarsi rigidamente".

In ultima analisi, il Tar ha evidenziato che:

-) quando risultino rispettati i principi di equa ripartizione e proporzionalità con il numero degli abitanti;

-) il comune intenda collocare la nuova sede farmaceutica in un"area da alta densità abitativa;

-) il comune intenda migliorare l"accessibilità al servizio farmaceutico

-) non risulta indispensabile una puntuale motivazione circa l"area individuata

l"individuazione della nuova sede farmaceutica risponde al potere di pianificazione dei comuni, in relazione al quale, nel caso di specie, concludono i giudici del Tar, il comportamento tenuto dall"amministrazione comunale non risulta affetta da irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti.




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