-  Feresin Elena  -  14/04/2016

D.s.a. (disturbo specifico dellapprendimento) e privacy scolastica – Elena Feresin

In presenza di una certificazione di D.S.A. la scuola (e per lei gli insegnanti) è obbligata a stilare il P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) seguendo le indicazioni della relativa diagnosi emessa a monte - quale primo atto della procedura disciplinata dalla legge 170/2010 e s.m.i. - finalizzata alla tutela dello studente e del suo diritto (di rango costituzionale) allo studio.

Il P.D.P. va socializzato con la famiglia del minore (se maggiorenne direttamente con lo studente) concretizzando un"altra finalità della precitata normativa: la condivisione scuola-famiglia.

Alla condivisione segue un momento formale di accettazione dei contenuti del P.D.P. e ciò mediante la sottoscrizione da parte dei genitori, legali rappresentanti del minore ed esercenti la responsabilità genitoriale (locuzione che dal 2013 per effetto del d.lgs. 154 ha soppiantato terminologicamente la potestà genitoriale).

Al di là di questa generica premessa l"aspetto - che trae spunto dall"esperienza concreta e dai casi pratici portati alla mia attenzione - sul quale ci si vuole soffermare nel presente scritto è la relazione tra la normativa privacy (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.) e la legge 170/2010 e s.m.i. con particolare riguardo alla questione che qui di seguito si espone.

Accade spesso che i genitori sottoscrivano il P.D.P., ma si rifiutino di sottoscrivere l"informativa privacy, motivati dall"intento di tutelare l"immagine (o la privacy che dir si voglia) del figlio innanzi al resto della classe (che in ogni caso è dotata di occhi e orecchie per constatare il trattamento ad hoc (legittimamente) riservato allo studente D.S.A.).

I genitori così agendo sono convinti (erroneamente) che non accordando il consenso al trattamento dei dati personali del figlio s"impedisca all"insegnante di ufficializzare (comunicazione privacy) alla classe lo status di D.S.A. del minore.

A fronte di un tal situazione gli insegnanti si trovano in un comprensibile "imbarazzo" (oltreché preoccupazione per le potenziali conseguenze sanzionatorie che potrebbero derivare a loro carico dall"annuncio fatto alla classe che Tizio è D.S.A.) nel gestire in classe una o più situazioni D.S.A., rispetto alle quali per un verso è loro vietato di ufficializzare un tanto per mancato consenso dei genitori (così credono questi ultimi, convinti di essere titolari di un potere inibitorio con questi contenuti e ampiezza) al trattamento privacy di cui sopra, per altro verso la medesima situazione non formalmente ufficializzabile è ben visibile nei fatti, alla luce del trattamento differenziato riconosciuto doverosamente al minore D.S.A. in prima battuta ex lege (legge 170/2010) e poi dallo specifico strumento attuativo (il P.D.P.).

Quanto fin qui esposto non corrisponde con il quadro normativo di riferimento, anzi rappresenta una sua distorsione.

Va subito chiarito che i genitori non posseggono il predetto potere inibitorio (che nella prassi si estrinsecherebbe rifiutandosi di prestare il consenso privacy), in quanto è la legge che anteponendosi a loro impedisce agli insegnanti di comunicare lo status di D.S.A. alla classe o a terzi.

A questo punto è indispensabile fare ordine illustrando i contenuti delle categorie privacy di base (per esemplificare: dati sensibili, comunicazione, diffusione dei dati personali) qui coinvolte, nonché degli istituti e della disciplina che si rinviene nel contenitore giuridico privacy (per esemplificare: trattamento da parte di soggetti pubblici).

Innanzitutto va chiarita quale sia la natura dei dati personali contenuti nel P.D.P. (documento nel quale viene riportata la diagnosi o frammenti della stessa richiamata nella certificazione rilasciata da una struttura sanitaria).

Essi sono fuor di dubbio dati personali sensibili e perciò sussumibili nell"art. 4, 1° comma, lett. d) del d.lgs. 196 citato.

La disposizione citata li definisce come segue: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Chi potrebbe negare che le informazioni psicologiche, comportamentali, neurologiche dell"alunno D.S.A. siano altro rispetto allo "stato di salute"?

Nessuno.

Infatti, i dati in argomento rientrano a pieno titolo in questa sub categoria di dati sensibili.

In quanto tali colorano il P.D.P. quale documento di natura sensibile.

Secondo quesito che la scuola è tenuta a porsi inerisce alle modalità di trattamento previste dal Codice Privacy per questa particolare categoria di dati.

Ecco che al pari della generalità dei trattamenti di dati personali - siano essi comuni, sensibili, giudiziari o altro - anche questo va fatto precedere dall"informativa privacy (art. 13 Codice Privacy).

Informativa che va data prima (previamente recita la disposizione citata) di trattare qualsiasi dato personale.

Infatti, l"art. 13 precisa che gli interessati (in tal caso i genitori, titolari della responsabilità genitoriale sul minore, interessato sostanziale) "sono previamente informati oralmente o per iscritto" di tutti gli aspetti (elencati nella citata disposizione) che caratterizzano lo specifico trattamento.

E" evidente che l"informare previamente i genitori del trattamento dati personali del loro figlio minore, nonché D.S.A. (peraltro, trattamento del tutto sui generis rispetto alla generalità dei trattamenti dei dati personali relativi a tutti gli studenti, quali per esempio quelli effettuati in fase di iscrizione scolastica) è obbligo della scuola, non dell"insegnante.

Quest"ultimo potrà tutt"al più rivestire il ruolo di incaricato del trattamento, che in quanto tale deve provvedere a questo specifico obbligo informativo.

In definitiva: l"obbligo di informare previamente i genitori non può essere adempiuto mediante l"informativa (generica e generale e per tale motivo non sempre conforme ai dettami della disciplina privacy) consegnata unitamente al modulo d"iscrizione e valevole per qualsiasi alunno (D.S.A. e non D.S.A.).

Va data un"informativa specifica.

Terzo quesito che la scuola deve porsi è quale sia la regolamentazione del trattamento dei dati sensibili all"interno delle istituzioni scolastiche che per la maggior parte sono pubbliche (ma la disciplina non muta innanzi a una scuola privata essendo quest"ultima, se parificata, titolare di un servizio pubblico che esercita in misura analoga a quella del settore pubblico).

Aspetto interessante è la non necessità del consenso.

Più dettagliatamente la scuola adempie pienamente ai propri doveri privacy esibendo l"informativa ai genitori dello studente D.S.A., i quali una volta letta con l"ausilio esplicativo, se del caso, dell"insegnate a ciò preposto, non saranno tenuti a esprimere alcun consenso.

La prassi è diversa e caotica, tanto che è invalsa la convinzione (errata e illegittima) che i genitori debbano esprimere il consenso al trattamento dei dati personali sensibili (ma anche comuni o di altra natura) del figlio minore, e che se non espresso mediante omessa sottoscrizione del modulo privacy, la pubblicizzazione dello status D.S.A. del figlio è preclusa.

La confusione forse nasce dalle regole esistenti nel settore sanitario, che illegittimamente parrebbero trasposte in quello scolastico.

Infatti, nel settore sanitario il consenso dei genitori è richiesto soltanto per i trattamenti dei dati personali sensibili del paziente minore d"età.

Consenso irrilevante in ambito scolastico, ove si applica la disciplina generale che esenta la scuola dal richiederlo (art. 18, 4° comma, d.lgs. 196 citato).

Purtroppo nella prassi si può constatare l"applicazione della regola creata ad hoc per il settore sanitario a quello scolastico.

Nulla di più lontano dalle norme di settore.

Queste tra l"altro distinguono una disciplina per il settore pubblico, ivi compreso quello scolastico (ove è sufficiente informare) e una disciplina per il settore privato (ove oltre a informare sarà obbligatorio raccogliere il consenso, salvo tutte le eccezioni poste a questa regola).

La scelta legislativa sopra esposta (cioè di non assoggettare il trattamento dati al consenso) relativa al settore pubblico (ergo anche alla scuola) è motivata dal fatto che l"esercizio dell"azione amministrativa (che si esplica con l"insegnamento - servizio pubblico) e dunque il perseguimento delle finalità pubblicistiche (diritto allo studio costituzionalmente tutelato) non può essere condizionato al volere del singolo (nel nostro caso i genitori).

L"interesse pubblico prevale sugli interessi dei consociati uti singuli.

Per esemplificare ci si avvale di una fattispecie mutuata da tutt"altro settore: quello espropriativo.

S"immagini una procedura espropriativa di un terreno agricolo (finalizzato alla costruzione di una bretella autostradale essenziale per decongestionare il traffico cittadino), pregiudicata a causa del mancato consenso (secondo la regola invalsa nella scuola) dei proprietari del terreno espropriando.

Ciò sarebbe inaccettabile.

Motivo per cui il legislatore non ha voluto che i trattamenti di dati personali nel settore pubblico fossero condizionati dal volere dei singoli (consenso).

Per cui come l"azione ablativa può proseguire a prescindere dal consenso delle ditte espropriande, così l"insegnamento può proseguire a prescindere dal consenso dei genitori del minore D.S.A..

E" sufficiente che il privato proprietario del terreno espropriando venga informato, così come è sufficiente che i genitori vengano informati mediante un"informativa privacy predisposta ad hoc per i trattamenti di dati personali dei figli minori D.S.A..

In teoria se un consenso fosse indispensabile (nel senso inteso da alcuni genitori) la sua mancanza impedirebbe agli insegnanti non solo la comunicazione dello status di D.S.A. alla classe in cui è inserito l"alunno o a terzi, ma addirittura e per assurdo il trattamento in generale dei dati personali di quest"ultimo tanto da non poter apprestare a suo favore le misure compensative e dispensative del proprio P.D.P..

Il consenso che si richiede ai genitori è in realtà una sottoscrizione per mera presa visione dell"informativa nulla di più.

Spiegate le ragioni per cui il consenso dei genitori non va richiesto e se non prestato non impedisce il trattamento dei dati personali del minore D.S.A. come previsto dalla legge 170 citata e dal P.D.P., va subito precisato che la comunicazione dello status di D.S.A. (che è una modalità di trattamento) di un alunno alla classe è vietata dalla legge (non dai genitori).

La comunicazione di cui si preoccupano e genitori e insegnanti è quella alla classe.

Da un punto di vista privacy per comunicazione s"intende "il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall"interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro mesa a disposizione o consultazione" (art. 4, 1° comma, lett. l) d.lgs. 196 e s.m.i.).

L"art. 19, 3° comma, del d.lgs. 196 e s.m.i. citato prevede che "la comunicazione da parte di un soggetto pubblico (la scuola tramite l"insegnante) a privati (i compagni di classe) sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento".

Al momento non pare esistano una norma di legge o di regolamento legittimanti la comunicazione in parola.

Pertanto, i dati personali sensibili degli alunni D.S.A. non possono essere comunicati e tanto meno diffusi (art. 4, 1° comma, lett. m).

In sintesi: per riportare un po" di ordine va detto che:

  1. L"informativa data all"atto dell"iscrizione scolastica non copre questi trattamenti particolari relativi ai soggetti D.S.A.;
  2. L"informativa ai genitori dell"alunno D.S.A. va data con uno stampato ad hoc che descriva così come vuole l"art. 13 del Codice Privacy il trattamento dei loro dati personali in questo particolare ambito che non investe la generalità degli studenti;
  3. il consenso dei genitori non va richiesto perché la scuola (ente pubblico) viene esonerata da questo adempimento dall"art. 18, 4° comma, del d.lgs. 196 citato;
  4. la comunicazione dello status di D.S.A. è vietato dall"art. 19, 3° comma, del d.lgs. 196 citato e non dal mancato assenso dei genitori.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film