-  Bianchi Deborah  -  07/06/2010

E COMMERCE. PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE. BLOGGER: C

(segue)

NORMATIVA: UNO SGUARDO COMPARATISTICO
Negli Stati Uniti il fenomeno delle finte recensioni ad opera di compiacenti blog è diventato un vero e proprio lavoro. Per un commento sul proprio diario on line a seconda del numero di visitatori del sito si può guadagnare anche l’equivalente di 500 euro.

Proprio al fine di evitare un flusso informativo deviante degli orientamenti consumistici dei netizen americani si è deciso di dare una disciplina atta ad arrestare il fenomeno di queste pratiche.

La Federal Trade Commission , ovvero l’agenzia governativa preposta al controllo delle pratiche commerciali, ha emanato una serie di raccomandazioni rivolte al mondo dei blogger atte a promuovere onestà e trasparenza nella blogosfera.

Le raccomandazioni dedicate tuttavia non sono semplici inviti a adottare best practices in quanto sono corredate di robuste sanzioni in caso di illeciti.

Qualora si rilevi ipotesi di pubblicità occulta in un blog statunitense, da ora in poi, il blogger e l’eventuale agenzia di marketing promotrice dell’iniziativa potranno essere multati con una sanzione economica che potrà arrivare fino a 11 mila dollari.

NORMATIVA IN EUROPA
In Europa il fenomeno del buzz marketing e dell’astroturfing esiste ma ancora in una forma subliminale.
I presupposti della scorrettezza e dell’inganno tuttavia si rilevano anche nella blogosfera nostrana e così occorrerebbe che anche l’Unione decidesse di disciplinare la questione.

Attualmente lo strumentario normativo di riferimento può individuarsi nella direttiva europea 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali ( recepita in Italia dal D.Lgs. 146/07). L’art. 23, D.Lgs. 146/07 facendo riferimento alle pratiche commerciali ingannevoli contempla le “affermazioni non rispondenti al vero da parte di un professionista”. Nella fattispecie che ci occupa le affermazioni non sono del professionista ma di un terzo (il blogger compiacente). Tuttavia con un’operazione ermeneutica estensiva si ritiene plausibile far rientrare sotto l’ombrello di questa disposizione i messaggi subliminali che corrono in rete.

La Francia è la realtà statale che ha normato il fenomeno con la legge per la fiducia nell’economia digitale (Lcen) in cui si stabilisce che “tutta la pubblicità accessibile come servizio di comunicazione al pubblico on line deve rendere chiaramente identificabile la persona fisica o morale per conto della quale è realizzata”.
In caso di trasgressione, si prevede un’ammenda che può arrivare fino a € 37.500,00 oltre la possibilità di comminare anche due anni di prigione.



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Stati Uniti, Raccomandazioni della Federal Trade Commission;
Europa, 2005/29/CE-Pratiche commerciali sleali;
Italia, art. 23, D.Lgs. 146/07- affermazioni non rispondenti al vero;
Francia, Legge per la fiducia nell’economia digitale (Lcen).






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