-  Ricc√≤ Riccardo  -  01/05/2016

Eccessiva durata della procedura di fallimento – Cass. 8508/20916 – Riccardo Riccò

L"irragionevole durata della procedura fallimentare legittima lo stesso fallito all"azione di equa riparazione.

Se questi, in costanza di procedura, viene meno, non si ha interruzione ai sensi dell"art. 300 c. p. c. , ma prosecuzione ex lege nei confronti dell"erede (art. 12 L. fall.).

Tuttavia, ai fini dell"azione di indennizzo, iure proprio, dell"erede, non possono cumularsi le durate della procedura ante e post mortem del fallito.


La disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento, ed anche in favore del fallito, il quale, in quanto parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla ragionevole durata di esso.

Cfr. Cass. 13605/2013; Cass. 950/2011; Cass. 8497/2008 n. 8497; Cass. 1747/2006; Cass. 18686/2005; Cass. 17261/2002.

La successione nel rapporto processuale, agli effetti della legge Pinto, è irrilevante: "non assume … alcun rilievo … la continuità della … posizione processuale rispetto a quella del dante causa … in quanto il sistema … CEDU … non si fonda sull"automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi, dal ritardo, abbia ricevuto danni … mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l"interesse alla sua rapida conclusione".

"…l"art. 12 legge fall. si preoccupa, da un lato, di individuare un soggetto che prenda il posto del fallito … e, dall"altro, di precisare che il fallimento prosegue nei confronti del sostituto senza soluzione di continuità …"

"… tuttavia, affinché abbia titolo a reclamare, iure proprio, l"equa riparazione per l"irragionevole protrazione della procedura fallimentare, è necessario che l"erede … abbia in qualche modo partecipato … alla procedura, svolgendo in essa istanze o risultando destinatario di atti, di richieste o di provvedimenti … soltanto in tal caso essendo configurabile un suo interesse, giuridicamente rilevante, alla definizione in tempi ragionevoli della procedura fallimentare".

Cass., VI sez. civ. - 2, 29 aprile 2016, n. 8508, pres. Petitti, rel. Giusti.

Questo il decisum dei giudici di legittimità, che scorrere lineare.

Guardando al caso concreto, tuttavia, mi chiedo come mai i giudici di merito non abbiano disposto ex officio (art. 107 c.p.c.) l"intervento della curatela, posto che la procedura risultava ancora aperta e che, dunque, l"indennizzo rappresentava un attivo da acquisire alla massa, ai sensi dell"art. 42 (L.F.), a beneficio dei creditori concorsuali.

V. ad es. Cass. 3117/2005, n. 3117, Giust. civ., 2006, 10, I, 2131.

Sulla legittimazione suppletiva e/o disgiunta (del fallito), cfr. Cass. 11117/2013, e Cass. 17367/2012, con nota di Ferri e Bellomi, in Fall., 2013, 8, 948 ss..




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