-  Mazzon Riccardo  -  17/07/2013

EDILIZIA, DISTANZE E VIOLAZIONE DI LEGGI SPECIALI: IL MANCATO RICHIAMO DA PARTE DELL'ART. 873 C.C. - RM

Dissertando circa il richiamo operato dall"articolo 873 del codice civile, emerge l"evidente discrasia di trattamento tra regolamenti locali disciplinanti la materia delle distanze e leggi speciali aventi lo stesso contenuto.

Il rilievo non è di poco momento.

Infatti, l"articolo 872 del codice civile, nell"attribuire la facoltà di chiedere la riduzione in pristino, fa espresso richiamo alla violazione di norme contenute nella "…sezione seguente o da questa richiamate".

A rigore, pertanto, solo le norme contenute nella sezione VI, Titolo II, Libro III del codice civile (e quelle espressamente in questa sezione richiamate) comporterebbero, quale sanzione per la loro violazione, la possibilità di chiedere la demolizione del manufatto eventualmente illegittimo!

Tanto più che il medesimo articolo 872 del codice civile pare, letteralmente, consentire unicamente il risarcimento dei danni (e non, quindi, la riduzione in pristino), a chi ritenga di averli subiti in violazione delle "norme di edilizia" che non siano contenute negli (o richiamate dagli) articoli 873 e seguenti del codice civile………

Dove, tra le "norme di edilizia", l"articolo 871 del codice medesimo include anche le c.d. "leggi speciali".

La giurisprudenza, peraltro, è di diverso avviso, affermando che

"il fatto che l'art. 872, comma 2, c.c. preveda la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate e che il successivo art. 873 operi tale richiamo soltanto ai regolamenti locali e non alle leggi speciali, non significa che il legislatore abbia inteso escludere l'effetto della riduzione in pristino nel caso di mancato rispetto delle distanze fissate da leggi speciali, ma si spiega con il rilievo che, mentre il richiamo ai regolamenti locali era tecnicamente indispensabile - non potendo essi, altrimenti, operare sullo stesso piano delle norme del codice civile - tale esigenza, invece, non sussisteva per le leggi speciali che sono fonti normative anch'esse di rango primario e, quindi, idonee, per forza propria, ad imporre distanze maggiori di quella prevista in via generale dal citato art. 873 c.c." Cass. 9.5.87, n. 4290, GCM, 1987, 5 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -.

Si veda, a tal proposito, l"integrale ricostruzione operata dalla sentenza in oggetto, laddove definisce "labile" la tesi letterale basata sul richiamo dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali e non alle leggi speciali,

"il ricorrente, denunciando con il primo mezzo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 872 e segg. c.c. e dell'art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942 n 1150, integrata e modificata dalla legge 6 agosto 1967 n 765, censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto senza adeguata motivazione e mediante semplice e acritico richiamo ai precedenti giurisprudenziali, il carattere integrativo del codice civile, in tema di distanza tra le costruzioni, della citata legge speciale. Ha all'uopo rilevato che l'art. 872 c.c. prevede, al secondo comma, "la facoltà di richiedere la riduzione in pristino quando si tratta delle norme contenute nella sezione seguente o da queste richiamate" e poiché il richiamo del successivo art. 873 è riferito esclusivamente ai regolamenti locali, ne deriverebbe testualmente l'inestensibilità delle disposizioni dettate dai menzionati articoli, e degli effetti ad essi peculiari, all'art. 17 delle legge 6 agosto 1967 n 765, trattandosi non di un regolamento locale ma di una legge speciale. Con la conseguenza che nel caso in esame si verifica, ad avviso dell'Esposito, la successione temporale di norme giuridiche di pari grado e si pone il problema, quindi, se la legge n 765 del 1967 abbia abrogato la corrispondente norma del codice civile; quesito da risolvere in senso negativo, dovendosi escludere l'abrogazione espressa, l'incompatibilità tra le due normative ed altresì che la legge più recente abbia disciplinato l'intera materia regolata da quella anteriore. L'assunto, così sintetizzato, non può essere condiviso. È innanzi tutto labile la tesi "letterale", basata sul richiamo dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali e non alle leggi speciali. La limitazione ai soli regolamenti dell'anzidetto riferimento, scaturente dal collegamento della citata norma con il secondo comma dell'articolo che la precede, trova adeguata spiegazione non nell'intenzione del legislatore di escludere gli effetti della riduzione in pristino dalla violazione di leggi speciali - anzichè di regolamenti locali - disciplinanti la distanza tra costruzioni, ma nel rilievo che mentre per i regolamenti locali il richiamo era tecnicamente indispensabile - non potendo essi, in mancanza, operare sullo stesso piano delle norme del codice civile - tale esigenza, invece, non sussisteva per le leggi speciali di rango primario e quindi idonee, per forza propria, a sostituire la specifica previsione di distanza tra le costruzioni in essa prevista, a quella di tre metri posta dall'art. 873 c.c. più volte citato"  

concludendo per la facoltà di chiedere l"abbattimento in conseguenza della violazione di qualsiasi norma che imponga una distanza minima tra costruzioni:

"superato così l'aspetto letterale dell'interpretazione sostenuta dal ricorrente - contrastante peraltro col costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, anche a sezioni unite - va ribadito che qualsiasi norma giuridicamente vincolante imponga una determinata distanza minima tra costruzioni fronteggiantisi anche parzialmente, tutela, insieme al pubblico interesse, anche quello specifico dei soggetti coinvolti direttamente, per i quali si configura il diritto soggettivo perfetto all'osservanza del distacco stabilito; e la violazione di tale diritto comporta la facoltà, per il vicino, di esigere la riduzione in pristino, mediante l'abbattimento dell'abusiva costruzione, fino a reintegrare il distacco medesimo. Induce a tale conclusione non solo il coordinamento tra le norme citate, ma anche l'unicità della ratio che le ispira, quella cioè di impedire intercapedini ritenute pericolose per l'igiene e la sicurezza, valutata in relazione alle varie zone, alla densità abitativa, alla sismicità del suolo, all'altezza degli edifici, ecc... Deve pertanto essere condivisa l'opinione del giudice del merito secondo cui l'art. 41 quinquies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150, introdotto con l'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n 765, ha valore di norma integrativa della distanza tra costruzioni contenuta nel codice civile, nella parte in cui dispone che, nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma, la distanza di ogni edificio da costruire, da quelli vicini, non può essere inferiore alla altezza del suo fronte; con la conseguenza che la violazione di siffatta norma comporta la sanzione della riduzione in pristino. Con il secondo motivo l'Esposito deduce la violazione dell'art. 17 legge 6 agosto 1967 n 765, dell'art. 4 della legge n 10 del 1977, degli artt. 4 e 8 della legge regionale campana 20 marzo 1982 n 17, dell'art. I della regionale campana 30 agosto 1982 n 55, degli artt. 872, 873 e segg. c.c. e dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile. Sostiene che dal coordinamento delle citate norme si desume che il 2 marzo 1983, data della deliberazione dell'impugnata sentenza, la norma applicata dal Tribunale, inerente alla distanza tra le costruzioni nel comune di Ischia, non era più in vigore; con la conseguenza che il giudice d'appello, dovendosi applicare nella successione di norme edilizie nel corso della controversia quella vigente nel momento della decisione se meno restrittiva, avrebbe dovuto accogliere il gravame e, per l'effetto, respingere la domanda iniziale di Raffaela Di Meglio. La censura è fondata. Allorché è stato promosso il presente giudizio, nell'aprile del 1969, l'art. 41 quinquies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150, introdotto mediante l'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n 765, disponeva tra l'altro "che nei comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni.....c) L'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire..... Le limitazioni previste nei (1) che hanno adottato il piano regolatore o il programma di fabbricazione fino ad un anno dalla data di presentazione, al Ministero dei lavori pubblici". L'art. 4 della legge I giugno 1971 n 291, ha poi stabilito che ".....le limitazioni di cui all'art. 17, primo, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1967 n 765, non si applicano dalla data di presentazione all'autorità competente per l'approvazione". Pertanto, con quest'ultima legge, le limitazioni urbanistiche introdotte dai primi tre commi dell'art. 17 della legge n 765 del 1967, erano applicabili, nei comuni compresi negli elenchi speciali da approvarsi dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro dell'interno, fino alla data di presentazione del piano regolatore generale. Il giudice del merito ha accertato, nè v'è alcuna contestazione al riguardo, che il piano regolatore del comune di Ischia è stato trasmesso alla Regione Campania, per l'approvazione richiesta, il 27 giugno 1976. Ne segue che da tale data la norma in questione, posta a fondamento della pronuncia, è divenuta inapplicabile. Intanto con il d.p.r. 15 gennaio 1972 n 8 le competenze in materia edilizia sono state trasferite alle regioni e quella campana, con legge 20 marzo 1982 n 17, all'art. 4 ha disposto: "...Per i comuni di cui al primo comma del presente articolo (sprovvisti, cioè, di strumenti urbanistici), i quali abbiano adottato o trasmesso per l'approvazione lo strumento urbanistico generale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, o fino all'approvazione dello stesso, la concessione o l'autorizzazione edilizia è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 17, comma primo, secondo e terzo della legge 6 agosto 1967 n 765.... Per i piani già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma precedente decorre dalla stessa data". Dal coordinamento delle disposizioni citate emerge che la norma con cui i giudici del merito hanno definito la controversia, è stata reintrodotta nella regione campana con decorrenza successiva di un anno alla data in cui la relativa legge regionale è entrata in vigore; ciò è avvenuto, in particolare, per il comune di Ischia, il cui piano regolatore era stato inviato per la prescritta approvazione in epoca precedente. E poiché la menzionata legge regionale è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (art. 9), avvenuta il 29 marzo 1982, ne deriva che la disposizione secondo cui chi costruisce un edificio deve porsi a distanza dai fabbricati vicini non inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire, ha ripreso vigore, nella zona che interessa, dal 30 marzo 1983; non poteva quindi essere applicata dal tribunale il 2 marzo precedente. Si era verificato il caso di una costruzione edilizia eseguita in contrasto con le norme urbanistiche vigenti all'epoca in cui è stata iniziata; ma, per effetto di successione delle norme applicabili, divenuta legittima con riferimento al tempo in cui il giudice d'appello ha deciso la controversia. Soccorre, in siffatta ipotesi, il principio per cui, allorché nel corso della controversia relativa al distacco tra costruzioni si verifichi una successione di norme, per effetto della quale un edificio, la cui costruzione, iniziata in violazione delle norme vigenti, sia poi conforme a quelle applicabili nel momento della pronuncia giudiziale, deve ritenersi legittimo il fabbricato medesimo, a nulla rilevando che non lo fosse in precedenza. Pertanto nel contemplato caso va esclusa la fondatezza di pretese di ripristino avanzate da privati confinanti in base all'art. 873 c.c., il cui accoglimento conferirebbe agli istanti l'attribuzione dei diritti all'osservanza, da parte del vicino, di una distanza maggiore di quella attualmente prescritta e, quindi, di un diritto non più esistente. Con il terzo mezzo il ricorrente sostiene, denunciando la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 - 184 c.p.c., che comunque le limitazioni di cui ai primi tre commi dell'art. 17 legge n 765 del 1967, più volte citata, non sarebbero applicabili trattandosi di un edificio non destinato ad abitazione ma ad albergo. Senonchè, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, pure possibile, è sufficiente rilevare che il tribunale ha accertato il contrario, pervenendo alla conclusione adottata attraverso una motivazione succinta, ma logica, coerente e sufficiente. Ne deriva l'esigenza di disattendere la questione sollevata, la quale investe una decisione basata su premesse incensurabili in sede di legittimità. Con il quarto motivo si lamenta la mancata pronuncia sulla eccezione di incostituzionalità sollevata, in ordine alla compatibilità col principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, dell'art. 41 quinquies citato, se ritenuto integrativo del codice civile sulla distanza tra le costruzioni. Osserva la Corte che, essendo preliminare all'esame nel merito di qualsiasi dedotta incostituzionalità di norme il giudizio sulla rilevanza della sua delibazione, va nella specie notato che il problema posto è ininfluente, rispetto alla pronuncia richiesta, per effetto di quanto è stato ritenuto riguardo al secondo motivo di impugnazione. In definitiva, quindi, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra precisati" Cass. 9.5.87, n. 4290, GCM, 1987, 5.

 




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