-  Gasparre Annalisa  -  19/04/2016

Edilizia e accesso agli atti da parte del … confinante – TAR Sicilia 374/16 – Annalisa Gasparre

Rispetto ai permessi edilizi rilasciati a un proprietario di terreno, il confinante ha un interesse personale concreto e attuale ad accedere agli atti relativi sia per escludere rischi di danno alla sua proprietà che per verificare il rispetto delle norme urbanistiche (il legislatore ha previsto che nella materia de qua è meritevole un controllo diffuso sulle attività edilizie, art. 20 T.U. 380/01).

È quanto ha precisato il giudice amministrativo richiamando l"art. 24 legge 241/90 che afferma che deve essere garantito ai richiedenti l"accesso ai documenti amministrativi quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Tuttavia la richiesta non deve essere generica e rivolta ad una pluralità indistinta di atti, bensì circostanziata e concreta.

Non è opponibile un diritto alla riservatezza perché «tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese» (Parere della Commissione della PCDM di accesso agli atti amministrativi del 14/10/03, Tar Veneto 934/04, Puglia 3556/03, Marche 923/14).

In conclusione, è stato affermato che i titoli edilizi sono pubblici e non è opponibile un diritto di riservatezza, tanto che sono pubblicati anche nell"albo pretorio.

 Tar Sicilia, sez. II, sentenza 16 dicembre 2015 – 4 febbraio 2016, n. 374 - Presidente Vinciguerra – Estensore Elefante

Fatto

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha adito l"intestata Sezione chiedendo l"annullamento del provvedimento di rigetto adottato con riferimento all"istanza di accesso agli atti presentata in data 11.5.2015 al Comune di Rosolini, avente ad oggetto l"ostensione degli atti relativi all"autorizzazione n. 76/14 rilasciata in favore del Sig. ____, nonché il riconoscimento in suo favore del conseguente diritto ad ottenere la visione del suddetto atto.
Allegava a tale fine avere interesse alla conoscenza della suddetta documentazione in quanto proprietario di un fondo limitrofo.
2. Non si costituiva in giudizio il Comune resistente.
3. All"udienza del 16.12.2016 la causa, come in verbale, veniva chiamata trattenuta in decisione.

Diritto

4. Il ricorso deve essere accolto perché palesemente fondato ai sensi dell"art. 74 c.p.a.
5. Il ricorrente, infatti, in qualità di proprietario di un fondo limitrofo a quello riferibile agli atti oggetto dell"istanza di ostensione in esame è certamente titolare di un interesse concreto, personale ed attuale, volto a verificare che i lavori posti in essere sulla suddetta area siano legittimi in quanto ricadenti all"interno di una fascia di rispetto cimiteriale.
Né, in senso contrario, può essere valorizzato l"impianto motivazione corredato a supporto del provvedimento di rigetto impugnato, emesso in data 9.6.2015 al prot. n. 0015515, attesa, per un verso, l"assoluta genericità delle giustificazioni addotte, avendo infatti l"amministrazione utilizzato in sostanza una mera clausola di stile certamente inadeguata a tal fine; per altro verso l"inidoneità in senso ostativo degli interessi facenti capo ai terzi, nel caso in cui anche questi vengano rappresentati in modo assolutamente non circostanziato.
Ne consegue, in definitiva, che il ricorso deve essere accolto e che, per l"effetto, deve essere disposto l"annullamento dell"atto impugnato nonché ordinato all"amministrazione resistente di consentire al ricorrente di accedere agli atti relativi all"autorizzazione n. 76/14 rilasciata in favore del Sig. ____ entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, mediante visione e rilascio di copia a spese dell"istante.
6. Quanto alle spese di lite, il Comune di Rosolini deve essere altresì condannato al pagamento di queste ultime – liquidate come in dispositivo – in favore della parte ricorrente in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie perché fondato e, per l"effetto, annulla l"atto di rigetto impugnato ed ordina al Comune di Rosolini di consentire l"accesso agli atti relativi all"autorizzazione n. 76/14 rilasciata in favore del Sig. ____ entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante visione e rilascio di copia a spese dell"istante.
Condanna altresì il Comune di Rosolini al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film