-  Mazzon Riccardo  -  23/04/2014

EDILIZIA: ESECUZIONE DI LAVORI IN ASSENZA DI PERMESSO O NONOSTANTE ORDINE DI SOSPENSIONE - RM

La contravvenzione prevista dalla lettera b), primo comma, dell"articolo 44 del T.U. dell"Edilizia, punisce con la (più grave) pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328,00 a 103.290,00 euro:

  • chi esegua lavori in assenza del permesso a costruire:

"integra la contravvenzione edilizia prevista dall'art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'installazione di lampioni per illuminazione in assenza di permesso di costruire, trattandosi di interventi infrastrutturali di nuova costruzione che comportano la trasformazione in via permanente del suolo inedificato" Cassazione penale, sez. III, 03/12/2010, n. 1824 Rigetta, App. Napoli, 06/04/2009 O. CED Cass. pen. 2010, rv 249139; "in tema di reati edilizi, è configurabile il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire) in ipotesi di ricostruzione di un rudere preesistente (nella specie, un trullo o pajara), non rientrando tale intervento né nell'ambito della "ristrutturazione edilizia" né nell'ambito della "manutenzione straordinaria"" Cass. pen. 26.10.07, n. 45240, sez. III, CP, 2008, 238464; "in tema di reati edilizi, ove un intervento edilizio eseguito in base a d.i.a. (denuncia inizio attività) non rientri tra quelli assentibili con tale titolo abilitativo ma necessiti di permesso di costruire, l'intervento deve essere considerato come abusivo nè l'intervenuta presentazione della denuncia di inizio attività esclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380" Cass. pen. 29.1.08, n. 11113, sez. III, CP, 2008, 239001; - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -;

  • chi esegua lavori in totale difformità del permesso a costruire:

"integra il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire la realizzazione di interventi edilizi su di un preesistente manufatto, comportanti modifiche della sagoma ed incrementi di superficie o volumetrici, non essendo detti interventi inquadrabili tra le cosiddette varianti "leggere o minori" (art. 22, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) soggetti a mera denuncia di inizio attività" Cassazione penale, sez. III, 09/02/2011, n. 7241 Annulla con rinvio, Trib. lib. La Spezia, 07 luglio 2010 - CED Cass. pen. 2011, rv 249544; "l'art. 31, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 considera opere in totale difformità dal permesso di costruire quelle in cui il mutamento della destinazione d'uso prevista in progetto venga realizzato durante l'attività costruttiva del fabbricato attraverso l'esecuzione di lavori che globalmente conferiscono all'organismo edilizio diverse caratteristiche di utilizzazione: per tali opere, quindi, occorre il rilascio di un nuovo permesso di costruire, la cui mancanza configura il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001" Cass. pen. 19.4.07, n. 22866, sez. III, GD, 2007, 30 65; " in materia edilizia, nel caso di interventi realizzabili alternativamente con denunzia di inizio attività ovvero con permesso di costruire (art. 22, comma terzo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), l'assenza della denunzia o la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla d.i.a. effettivamente presentata integrano il reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b) del citato decreto. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento)" Cass. pen. 26.10.07, n. 47046, sez. III, CP, 2008, 238463; 

  • chi prosegua gli stessi nonostante l'ordine di sospensione:

"in tema di reati edilizi, la contravvenzione consistente nella prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di immediata sospensione adottato dal sindaco ex art. 4, comma 3, l. 28 febbraio 1985 n. 47 (oggi adottato dal dirigente o responsabile dell'ufficio comunale competente ex art. 27, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) è configurabile anche nel caso in cui l'attività edilizia oggetto dell'ordinanza di sospensione non necessiti del previo rilascio del permesso di costruire, in quanto la norma sanzionatoria mira a punire il comportamento di chiunque contrasti l'intervento cautelare della p.a. (Fattispecie nella quale l'ordine di sospensione riguardava interventi edilizi successivamente qualificati come di manutenzione straordinaria, non soggetti a concessione edilizia)" Cass. pen. 3.7.07, n. 37320, sez. III, CP, 2007, 238250 – inportante ricordare, sul punto, che, in tema di reati edilizi, l'illiceità della condotta consistente nella prosecuzione dei lavori nonostante l'ordinanza comunale di sospensione non viene meno per il fatto che non siano adottati, nei termini, i conseguenti provvedimenti repressivi di legge: Cassazione penale, sez. III, 09/10/2008, n. 41884 C. CED Cass. pen. 2008, rv 241496 Cass. pen. 2009, 11, 4411.

E" stato, opportunamente, osservato, che

"la costruzione in assenza del preventivo permesso di costruire e la inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori costituiscono due diverse ipotesi di reato che possono concorrere, tante la diversità degli interessi tutelati, atteso che la costruzione in assenza del permesso è lesiva dell'interesse ad una ordinata pianificazione e trasformazione urbanistica del territorio, mentre l'inosservanza dell'ordine di sospensione è lesiva del potere di autotutela della p.a" Cass. pen. 7.4.05, n. 18199, sez. III, CP, 2006, 6 2257.

Si ricordi, inoltre, che

"ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per la esecuzione di lavori con provvedimento autorizzatorio scaduto, non è richiesta la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire, quale effetto del decorso di un anno per l'inizio dei lavori o di tre anni per il loro completamento, da parte dell'autorità amministrativa, atteso che la necessità di un atto formale di decadenza riguarda le condizioni per l'esercizio dei poteri sanzionatori amministrativi, ma non per la insorgenza della responsabilità penale del titolare del provvedimento decaduto "ope legis"" Cass. pen. 20.9.05, n. 539, sez. III, CP, 2006, 233002.

 




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