-  Mazzon Riccardo  -  15/11/2016

Effetti della fusione tra società a responsabilità limitata: il dies a quo - Riccardo Mazzon

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione ha generalmente effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dal codice civile, ma nella fusione mediante incorporazione può, tuttavia, essere stabilita una data successiva; quanto agli effetti relativi alla data dalla quale le azioni (o quote) partecipano agli utili, nonché alla data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione - o di quella incorporante: cfr. paragrafo 3. del presente capitolo, punti 5) e 6) capitolo ventitreesimo, del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON -, possono essere stabilite date anche anteriori:

"la responsabilità della società che ha deliberato la fusione (e quindi anche di quella risultante della fusione ex art. 2504 bis c.c.) è una responsabilità di natura autonoma e diretta della società verso gli azionisti di minoranza, che va inquadrata sistematicamente nell'ambito della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi previsti dalla legge nell'interesse degli azionisti di minoranza quanto a determinazione del rapporto di concambio nonché delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto anche sociale; l'opzione interpretativa che valorizza l'imputazione diretta della responsabilità alla persona giuridica e la sua natura di atto esecutivo del contratto sociale oltre ad essere aderente alla struttura giuridica dei rapporti coinvolti, offre strumenti effettivi di tutela del socio di minoranza, che, in un sistema retto dal principio maggioritario ed in un campo dell'agire in cui divenuto recessivo l'interesse ad espungere dal sistema stesso "ex post" atti viziati, da un lato, può trarre soddisfazione direttamente ed in prima battuta (salvo cioè recuperare in sede di responsabilità per "mala gestio" il danno che ciò arreca alla società) dal patrimonio sociale, oltre che da quello dei soci e degli amministratori; dall'altro, può usufruire di una disciplina dell'onere probatorio declinato sulla natura contrattuale della responsabilità della società, che non gli impone oneri di prove maggiori di quelli che avrebbe dovuto affrontare per produrre nell'alveo dell'ordinamento un atto deliberativo viziato. Inoltre il richiamo allo schema giuridico contrattuale permette di meglio valorizzare nel contesto dell'attività sociale la salvaguardia dell'interesse del singolo rispetto alla condotta di altri soci che si rivela "abusiva" anche in fattispecie quali quelle della fusione, essendo il contratto un regolamento di interessi fondato sul consenso e sulla parità di posizione delle parti, intrecciate in un sinallagma funzionale alla salvaguardia dei diversi interessi in gioco secondo il canone generale di buona fede" (Trib. Milano, sez. VIII, 27.11.2008, n. 14099, GiustM, 2008, 11, 74).

 




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