-  Santuari Alceste  -  23/11/2015

ENTI LOCALI E CAPACITA ASSUNZIONALI – Corte Conti Emilia-Romagna 140/15- Alceste SANTUARI

Vincoli del patto di stabilità interno ed enti locali

Assunzioni part-time

I limiti alla capacità assunzionale non valgono per gli anni precedenti al 2015-2016

Con deliberazione del 27 ottobre 2915, n. 140, la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Emilia-Romagna, è intervenuta rispondendo al seguente quesito sottopostale da un sindaco:

"Siamo un comune soggetto al Patto di stabilità che negli anni 2010-2011-2012 ha avuto cessazioni di personale e che nel 2013 utilizzando parte delle quote assunzionali consentite dalle norme susseguitesi negli anni di riferimento ha provveduto all"assunzione di un"unità di personale part-time. Al 31.12.2013, pertanto, il Comune aveva una capacità assunzionale residua di euro 17.000,00 ca., con la quale riteneva di potere effettuare nuove assunzioni nell"ambito della propria programmazione di fabbisogno di personale. Alla luce dell"art. 1, commi da 418 a 430, della legge n. 190 del 2014 e della circolare n. 1 del 2015 del Ministero per la semplificazione della pubblica amministrazione e del Ministero affari regionali e le autonomie, e, in particolare, facendo riferimento a quest"ultima, alla voce "divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le Amministrazioni pubbliche", della quale si riporta testualmente: "rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali", si chiede: - a quali anni si deve fare riferimento nella dicitura "budget degli anni precedenti"?; - se nella capacità assunzionale residuale relativa alle cessazioni degli anni 2010-2011-2012 ancora a disposizione dell"Amministrazione comunale possa essere utilizzata per assunzioni non rientranti in quelle disciplinate dai commi 424 e 425, a titolo di esempio per effettuate assunzioni dall"esterno di figure professionali non rintracciabili degli enti di area vasta, quali: educatori, insegnanti, farmacisti, necroforo, ecc.?".

La Sezione regionale di controllo ha ritenuto opportuno, in via preliminare, richiamare sinteticamente i limiti che attualmente l"ordinamento pone in capo alla capacità assunzionale degli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno. Sul punto, richiamando una deliberazione su questiona analoga adottata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Sardegna n. 32/2015, i giudici contabili emiliano-romagnoli hanno ribadito che la vigente disciplina vincolistica impone:

  1. di contenere la spesa per il personale entro un certo tetto e,
  2. di limitare le nuove assunzioni alla parziale reintegrazione dei cessati (turn over).

La Sezione, ricorda, in particolare, che l"art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014, ha introdotto, all"art. 1, della L. n. 296/2006, il comma 557-quater che ha previsto quale limite di spesa per il personale il "valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" ovvero la media di quanto speso per il personale negli anni 2011, 2012 e 2013 (si veda sul punto la deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG).

Tuttavia, evidenziano i giudici contabili, che "[p]er potere assumere[…] non basta rispettare tale parametro. Infatti, sono previsti specifici vincoli di turn over che si basano sul principio della parziale reintegrazione dei cessati. In particolare, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, l"art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014, ha previsto la possibilità di assumere negli anni 2014 e 2015 un contingente di personale a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell"anno precedente. Tale percentuale, ai sensi dell"art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014, è destinata ad aumentare se l"incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%. Così, nel 2014 si potrà assumere nei limiti dell"80% e dal 2015 nella misura del 100% della spesa sostenuta per il personale di ruolo cessato dal servizio nell"anno precedente."

Il citato art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 ha altresì previsto che "a decorrere dall"anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile".

Conseguentemente, fa presente la Sezione di controllo regionale, "qualora la cessazione sia intervenuta nel 2013, l"Ente Locale soggetto al patto di stabilità avrà nel 2014 una capacità assunzionale pari al 60% della spesa sostenuta per il personale cessato nel 2013 ed eventualmente dell"80% di tale spesa se il rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente è pari o inferiore al 25%. Se l"assunzione non viene effettuata nel 2014 ma programmata per il 2015, si potrà cumulare la capacità assunzionale del 2014 (60% o 80% della spesa per il personale cessato nel 2013) con quella del 2015 (60% o 100% della spesa per il personale cessato nel 2014), sempre che nel 2014 siano intervenute nuove cessazioni in quanto la capacità assunzionale di ogni anno si calcola sulle cessazioni intervenute nell"anno precedente (si veda sul punto la deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG)."

Sull"assetto normativo sopra richiamato si è innestata la l. n. 190/2014 (Legge finanziaria per il 2015), il cui art. 1, comma 424, ha previsto che gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinino le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato all"immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità di area vasta. Al fine di chiarire la situazione normativa e applicativa sono intervenuti, rispettivamente, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali, che hanno chiarito, tra l"altro, che:

le risorse da destinare alle finalità di cui al citato comma 424, sono quelle disponibili per gli anni 2015 e 2016 riferite, quindi, alle cessazioni intervenute nel 2014 e nel 2015;

la predetta capacità assunzionale deve essere destinata in via prioritaria all"immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015;

le risorse rimanenti devono essere destinate ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

Rimangono dunque consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti: ciò significa che se le cessazioni sono intervenute nel 2013, "la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle descritte limitazioni introdotte dalla L. n. 190/2014," valendo la sola disciplina illustrata sopra, "se del caso, anche per effettuare assunzioni dall"esterno di figure professionali non rintracciabili negli enti di area vasta."




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