-  Redazione P&D  -  08/03/2016

EQUITALIA: LIMITI ALLESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ED INTERVENTO – Trib. Vercelli ord. 6/2/16 – Paolo BASSO

Equitalia non deve fare l"autostop con il codice di procedura civile e deve sempre rispettare i limiti all"espropriazione immobiliare

È noto che l"art. 76 1° comma lett. a) D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come modificato dall"art. 52 comma 1 lett. g) D.L. 21.6.2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9.8.2013 n. 98, dispone che l"agente della riscossione (Equitalia) non può dar corso all"espropriazione se l"unico immobile di proprietà del debitore (con esclusione delle abitazioni di lusso) è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

Alla lett. b) del medesimo 1° comma la norma dispone altresì: i) che, nei casi diversi da quelli di cui alla lett. a), l"agente di riscossione può procedere all"espropriazione immobiliare se l"importo complessivo del credito per cui procede supera € 120.000,00 e ii) che l"espropriazione deve essere preceduta da previa iscrizione di ipoteca da almeno sei mesi.

Tuttavia può accadere -ed accade sovente- che Equitalia, pur vantando un credito inferiore a € 120.000,00 e pur non avendo iscritto ipoteca, intervenga in un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da altro creditore ai sensi del codice di procedura civile sulla prima casa di abitazione del debitore e chieda di partecipare al riparto della somma ricavata dalla vendita forzata.

Sia chiaro sin d"ora che, così facendo, Equitalia esercita un diritto espressamente riconosciuto dalla norma citata e che, in generale, è riconosciuto a qualunque creditore.

Ma può accadere -ed accade sovente- che il creditore procedente rinunci a dare impulso alla procedura e, in assenza di altri intervenuti, Equitalia si trovi a rivestire il ruolo di creditore procedente.

Ed allora sorge l"interrogativo: può l"agente di riscossione dare impulso alla procedura anche in assenza dei presupposti che gli avrebbero consentito di promuoverla ab origine?

Ed ancora quindi: i limiti previsti dal citato art. 76 D.P.R. n. 602/73, contenuto in una legge disciplinante l"esecuzione esattoriale, valgono anche per l"espropriazione condotta a norma del codice di procedura civile?

Il caso si è recentemente presentato al Tribunale di Vercelli, il quale l"ha risolto con l"ordinanza in rassegna negando tale diritto ad Equitalia e dichiarando l"estinzione della procedura esecutiva immobiliare, sulla base di una motivazione succinta ma quanto mai chiara, mirata e corretta, il cui fulcro è costituito dalla negazione di autonomi poteri di impulso; e nell"uso di tale aggettivo il Giudice ha dimostrato di aver colto la fondamentale differenza fra il ruolo di intervenuto ed il ruolo di procedente.

Il provvedimento appare quindi del tutto condivisibile, tenuto conto che l"importo di € 120.000,00 costituisce il limite al di sotto del quale l"agente di riscossione non ha diritto di esperire l"esecuzione immobiliare (fermo restando anche l"altro presupposto della previa iscrizione di ipoteca da almeno sei mesi) e nemmeno, ovviamente, per la medesima ratio, ha diritto di darvi impulso in sostituzione ed in surroga del creditore procedente rinunciante nell"ambito di un"esecuzione disciplinata dal codice di procedura civile.

Occorre preliminarmente considerare che l"esecuzione esattoriale disciplinata dal D.P.R. 29/9/1973 n. 602 ed in particolare, per quanto qui interessa, la Sezione V disciplinante l"espropriazione immobiliare, pur essendo connotata da semplificazioni funzionali alla maggior economicità e snellezza procedimentale tanto da limitare l"intervento giurisdizionale solo al controllo successivo alla vendita (art. 56) ed alle opposizioni, tuttavia ha la medesima struttura e, soprattutto, la medesima finalità dell"espropriazione immobiliare disciplinata dal codice di procedura civile.

Entrambi i riti, infatti, prevedono ed implicano l"ablazione del bene staggito in danno del debitore al fine di soddisfare le pretese creditorie del procedente e degli intervenuti.

Tale premessa è necessaria poiché la modifica del citato art. 76 non trova ragione in relazione al rito bensì, attraverso l"introduzione dei limiti oggettivi sopra menzionati, risponde alla ratio di impedire la privazione in danno del debitore della sua casa di abitazione se non qualora egli sia proprietario di altri fabbricati ed anche in tale ultimo caso occorre che il suo debito tributario sia superiore ad € 120.000,00 e che l"immobile sia già stato gravato da ipoteca a suo favore da almeno sei mesi.

In altre parole, il legislatore ha voluto impedire che, per la soddisfazione di debiti tributari, venga espropriata la prima casa di abitazione del debitore e che, anche qualora il bene pignorato non costituisca prima casa poiché il debitore è proprietario di altre case, venga espropriato un bene immobile se non per un debito di rilevante importo e previa iscrizione di ipoteca per un tempo sufficiente a consentire una diversa soluzione per l"estinzione dell"obbligo tributario.

Poiché è assolutamente evidente che i predetti limiti alla libera espropriabilità del bene immobile del debitore sono dettati in ragione della natura (tributaria) del debito per cui l"esattore procede, ne consegue che il citato art. 76, pur dettato nell"ambito del D.P.R. dedicato alle "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" per l"ovvia ragione che tale testo di legge è quello che disciplina l"attività dell"esattore, non può non applicarsi, per l"esattore medesimo, anche all"esecuzione immobiliare disciplinata dal codice di procedura civile, naturalmente solo qualora l"esattore rivesta in tale procedura il ruolo di procedente sia per averlo assunto ab origine sia per averlo assunto in seguito alla rinuncia del creditore procedente.

Sarebbe errato ritenere che la contraria tesi possa trovare conforto nell"espressa previsione della facoltà di intervento dell"agente di riscossione nella procedura esecutiva immobiliare ai sensi dell"art. 499 c.p.c., atteso che, ove tale facoltà non fosse stata prevista, sarebbe impedito all"esattore di tutelare le proprie ragioni creditorie sul bene pignorato da terzi, che verrebbe ugualmente venduto, con ciò svuotando di significato la ratio di tutela della prima casa che la modifica della normativa ha inteso perseguire.

In altre parole: poiché la natura non-tributaria del credito del procedente nell"esecuzione immobiliare in cui all"esattore è consentito l"intervento consente al procedente medesimo di porre in vendita anche la prima casa di abitazione del debitore e per un credito di qualunque importo e senza previa necessità di iscrizione di ipoteca, viene meno la suddetta ratio, che tuttavia non può non risorgere laddove l"esattore diventi egli il procedente (a cagione della rinuncia del procedente originario), così realizzandosi una fattispecie processuale identica a quella che si sarebbe verificata se l"esattore sin dall"origine avesse promosso l"esecuzione in qualità di procedente.

Diversamente argomentando e giungendo a conclusione opposta emergerebbe una clamorosa ed intollerabile disparità di trattamento fra un soggetto colpito da pignoramento per debiti solo tributari con l"esecuzione esattoriale, la cui prima casa di abitazione non potrebbe essere pignorata (oppure potrebbe essere pignorata se il debitore è proprietario anche di altri immobili ma solo nella ricorrenza dei presupposti sopra richiamati), ed un soggetto colpito da pignoramento per debiti di diversa natura, la cui prima casa di abitazione e tutti gli altri suoi beni potrebbero essere liberamente posti in vendita forzata anche se ormai al fine di soddisfazione di soli debiti tributari per aver assunto l"esattore veste di procedente in senso sostanziale.

In altri termini: l"azione esecutiva dell"esattore sarebbe soggetta ai limiti di cui sopra quando egli fosse procedente originario mentre sarebbe libera qualora egli fosse procedente in seguito alla rinuncia dell"originario procedente ossia in seguito ad un evento totalmente estraneo e svincolato dai rapporti con il debitore e con la natura del credito.

Nell"esegesi e nell"applicazione dell"art. 76 D.P.R. 602/73 ed a conforto della fondatezza del provvedimento qui annotato appare anche illuminante l"insegnamento della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che vale la pena di trascrivere testualmente: "la previsione costituzionale di un processo <> impone al giudice di non limitarsi alla meccanica e formalistica applicazione di regole processuali astratte, ma di verificare sempre (e quindi ogni volta) se l"interpretazione adottata sia necessaria ad assicurare nel caso concreto le garanzie fondamentali in funzione delle quali le norme oggetto di interpretazione sono state poste, evitando che, in mancanza di tale necessità, il rispetto di una ermeneutica tralaticia sottratta alla necessaria verifica in rapporto al caso concreto, si traduca in un inutile complessivo allungamento dei tempi di giustizia ed in uno spreco di risorse, con correlativa riduzione di effettività della tutela giurisdizionale" (Cass. Sez.Un. 15/6/2015 n. 12310).

E non vi è dubbio che la funzione teleologica attribuita alla recente modifica apportata alla norma citata è la tutela e l"intangibilità della prima casa di abitazione nonché la tutela e l"intangibilità di essa ed anche degli altri beni per debiti tributari di non rilevante importo e senza il previo "avvertimento" dell"iscrizione ipotecaria.

Paolo BASSO




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